Versione di test

Holding e soggetti assimilati: cosa cambia con il nuovo test reddituale

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (art. 5, comma 1, lett. g) introduce un criterio quantitativo di prevalenza per i soggetti "assimilati" alle holding industriali che svolgono attività finanziarie non rivolte al pubblico. Il test patrimoniale della holding industriale in senso proprio non cambia.

VERSIONE DI TEST — contenuti e calcolatore in corso di verifica. Questa pagina non costituisce una versione definitiva. La pubblicazione definitiva sarà effettuata dopo il completamento delle verifiche e la conferma delle indicazioni tecniche e interpretative applicabili da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il calcolatore fornisce un riscontro aritmetico preliminare, non un parere né una qualificazione fiscale.
In sintesi. Non cambia il test patrimoniale della holding industriale in senso proprio (art. 162-bis, comma 1, lett. c, n. 1 e comma 3 TUIR). Cambia la regola per i soggetti "assimilati" del n. 2: le attività finanziarie non rivolte al pubblico devono essere svolte "in via esclusiva o prevalente"; il nuovo comma 3-bis definisce la prevalenza come rapporto superiore al 50% tra ricavi/proventi da tali attività e ricavi/proventi complessivi, sul bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso.
Confronto normativo

Disciplina previgente e nuova disciplina

ProfiloPrima del D.Lgs. 148/2026Dal periodo di prima applicazione
Holding industriale in senso proprio (n. 1)Test patrimoniale: partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e altri elementi correlati oltre il 50% dell'attivo complessivo (comma 3).Invariato: il decreto non modifica questo test.
Soggetti assimilati (n. 2)Rinvio ai soggetti che svolgono le attività finanziarie non rivolte al pubblico di cui all'art. 3, co. 2, D.M. 53/2015, senza un requisito quantitativo esplicito di prevalenza nel testo del TUIR.Attività svolte "in via esclusiva o prevalente"; il nuovo comma 3-bis definisce la prevalenza come rapporto superiore al 50% tra ricavi/proventi da tali attività e ricavi/proventi complessivi, sul bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso.
Base dati e periodicitàIncertezza applicativa per la fattispecie assimilata; valutazione spesso rimessa ai fatti del caso concreto e a risposte a interpello.Bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso; la verifica va ripetuta a ogni esercizio.

Il decreto modifica anche la corrispondente disposizione del Testo unico in corso di adozione ai sensi del D.Lgs. 117/2026, per continuità normativa dal 2027: verificare la versione vigente al momento della consultazione.

Che cosa rientra nelle attività del test?

Il rinvio resta all'art. 3, comma 2, del D.M. 2 aprile 2015, n. 53: tra le attività che non costituiscono esercizio nei confronti del pubblico rientrano, ad esempio, i finanziamenti infragruppo, i finanziamenti nella stessa filiera produttiva o distributiva e i finanziamenti a dipendenti o collaboratori del gruppo. La classificazione va fatta sull'attività concretamente svolta, non sulla sola denominazione contabile.

Perché la modifica è rilevante

La qualificazione come società di partecipazione non finanziaria o soggetto assimilato incide, tra l'altro, sulla base imponibile IRAP (art. 6, comma 9, D.Lgs. 446/1997): le società di partecipazione non finanziaria e assimilate la determinano con le regole delle imprese industriali e commerciali, aggiungendo il saldo tra interessi attivi/proventi assimilati e interessi passivi/oneri assimilati. Prima della modifica, anche un'attività finanziaria infragruppo marginale poteva porre un problema qualificatorio; ora la soglia quantitativa rende la verifica misurabile.

Esempi

Come si legge il risultato

  • Impresa manifatturiera con cash pooling accessorio: proventi da attività finanziarie infragruppo 80.000€; ricavi e proventi complessivi 20.000.000€. Incidenza 0,40%: il test reddituale per i soggetti assimilati non è superato. Resta comunque da verificare separatamente, se rilevante, il test patrimoniale.
  • Società che presta prevalentemente servizi finanziari infragruppo: proventi rilevanti 640.000€ su ricavi e proventi complessivi 1.000.000€. Incidenza 64%: la prevalenza reddituale risulterebbe integrata, sempre che i proventi e le attività siano effettivamente riconducibili al perimetro dell'art. 3, co. 2, D.M. 53/2015.
  • Risultato esattamente pari al 50%: il requisito non è integrato. Il comma 3-bis richiede un'incidenza "superiore al 50 per cento": 50,00% non basta.

Gli importi sono esempi didattici, non casi reali né interpretazioni ufficiali.

Calcolatore preliminare

Test dell'art. 162-bis TUIR

Inserisci i dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso. I due test sono indipendenti: compila quello pertinente al tuo caso.

Test reddituale — soggetti assimilati (n. 2, comma 3-bis)

Il numeratore è già compreso nel denominatore: non sommarlo una seconda volta.

Test patrimoniale — holding industriale (n. 1, comma 3)

Controllo distinto, non modificato dal decreto: riguarda la holding industriale in senso proprio.

Il calcolatore fornisce un controllo aritmetico preliminare. Non determina da solo la qualificazione fiscale: restano necessari la verifica del perimetro delle attività (D.M. 53/2015), la corretta mappatura delle voci di bilancio, i rapporti infragruppo/di filiera, l'eventuale qualifica di intermediario e gli altri presupposti normativi.
Fonti ufficiali

Relazione illustrativa: ratio e lettura

La Relazione illustrativa ufficiale che accompagna lo schema di decreto (Atto del Governo n. 430) chiarisce che la modifica, in attuazione dell'art. 9, co. 1, lett. c), L. 111/2023, interviene sul comma 1, lett. c), n. 2) dell'art. 162-bis TUIR aggiungendo l'inciso "in via esclusiva o prevalente", e introduce il nuovo comma 3-bis per definire puntualmente la prevalenza: essa sussiste "quando, sulla base del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attività sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi" (testo citato testualmente dalla Relazione).

La Relazione richiama, tra gli esempi di attività non rivolte al pubblico ex D.M. 53/2015, i finanziamenti infragruppo, i finanziamenti nella stessa filiera produttiva o distributiva e i finanziamenti a dipendenti o collaboratori del gruppo, e spiega che l'obiettivo è risolvere le incertezze applicative derivanti da precedenti risposte a interpello che valorizzavano lo svolgimento "sistematico e professionale" anche marginale di tali attività come criterio di assimilazione, a prescindere da una soglia quantitativa.

Valore della relazione: è documento ufficiale dei lavori preparatori, da leggere insieme al decreto per ricostruirne finalità e contesto. La regola vincolante resta quella del testo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale; la relazione è un ausilio interpretativo.

Attenzione

Punti ancora da verificare

  1. Decorrenza — comma esatto da confermare sul testo consolidato. La Relazione illustrativa e il testo dell'art. 5 collegano diffusamente le modifiche del decreto al "periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025" (2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Le fonti consultate per questa pagina non sono però univoche sul numero esatto del comma dell'art. 5 che fissa la decorrenza specifica della lettera g) (modifica dell'art. 162-bis): prima di un uso professionale, verificare il comma esatto sul testo consolidato di Gazzetta Ufficiale o Normattiva.
  2. Perimetro delle voci di "ricavi e altri proventi complessivi". Il comma 3-bis non elenca le singole voci di conto economico da includere nel denominatore: la mappatura può richiedere valutazione professionale caso per caso.
  3. Perimetro delle "attività finanziarie rilevanti". La classificazione delle operazioni ai sensi del D.M. 53/2015 precede e condiziona il calcolo: non ogni provento finanziario rientra nel numeratore.
  4. Esercizi non solari. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare va determinato con attenzione il periodo d'imposta di prima applicazione.
Fonti

Riferimenti consultati

Contenuto a scopo informativo ed educativo. Non costituisce consulenza fiscale né dichiarazione dei redditi. Verifica sempre il tuo caso con un commercialista prima di assumere decisioni.

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Prima di assumere qualsiasi decisione o adempimento con effetti fiscali, è necessario un esame da parte di un professionista abilitato, che verifichi la qualificazione dell'ente, il perimetro dei ricavi/proventi e delle attività rilevanti, la decorrenza applicabile e ogni altro elemento normativo e interpretativo rilevante, anche alla luce di eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate successivi alla pubblicazione di questa pagina. L'utilizzo del calcolatore è a rischio e sotto la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.

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