Dipendente o forfettario? Come cambia la tassazione
Due modi di essere tassati che non si assomigliano: da un lato IRPEF a scaglioni, contributi divisi con il datore, addizionali legate alla residenza, detrazioni e TFR; dall'altro un coefficiente fissato per legge, un'imposta sostitutiva e contributi interamente a proprio carico. Questa pagina spiega come funzionano entrambi e dove nascono le differenze, senza dire quale scelta fare.
Come funziona la tassazione del lavoratore dipendente
Il percorso che porta dalla retribuzione annua lorda a quanto arriva sul conto ha cinque passaggi, e ognuno riduce l'importo per una ragione diversa.
IRPEF e scaglioni
L'IRPEF non si applica con un'aliquota unica ma per scaglioni: la prima fetta di reddito è tassata a un'aliquota bassa, le successive a un'aliquota più alta. Nel 2026 gli scaglioni sono tre: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000, 43% oltre. Nel 2025 lo scaglione intermedio era al 35%: la riduzione al 33% è arrivata con la legge di bilancio per il 2026.
Da questo deriva una cosa che viene spesso fraintesa: passare a uno scaglione superiore non aumenta l'aliquota su tutto il reddito, solo sulla parte che supera la soglia. Un aumento di stipendio non può quindi ridurre il netto.
I contributi INPS a carico del lavoratore
Prima dell'IRPEF vengono trattenuti i contributi previdenziali. Per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti l'aliquota complessiva è del 33%, ma il lavoratore ne paga solo una parte: il 9,19%, trattenuto in busta paga. Il resto lo versa il datore, e per questo non compare mai nel cedolino pur essendo parte del costo del lavoro.
Ci sono due variazioni che cambiano il conto. Nelle aziende soggette alla cassa integrazione straordinaria la trattenuta sale al 9,49%. E oltre la cosiddetta prima fascia di retribuzione pensionabile — un importo aggiornato ogni anno dall'INPS — si aggiunge un contributo dell'1% sulla sola quota che la supera.
I contributi trattenuti non concorrono a formare il reddito: l'IRPEF si calcola su quanto resta dopo di essi, non sulla RAL piena. È il motivo per cui l'imponibile fiscale è sempre più basso della retribuzione lorda.
Le addizionali regionale e comunale
Sullo stesso imponibile si applicano due addizionali che dipendono da dove si risiede. Quella regionale parte da una base dell'1,23% e le regioni possono maggiorarla fino a un tetto standard del 3,33%; alcune regioni in piano di rientro sanitario lo superano. Quella comunale ha un tetto standard di 0,8 punti percentuali, ma diversi capoluoghi lo superano legittimamente e alcuni arrivano all'1,2%.
Due colleghi con la stessa RAL e la stessa situazione familiare possono quindi avere netti diversi solo perché vivono in comuni diversi. Va aggiunto che le addizionali si versano in acconto e a saldo su periodi che non coincidono con l'anno di competenza: il netto mensile che si legge in un calcolatore è una media di competenza, non la cifra esatta di un singolo cedolino.
Le detrazioni: perché due colleghi con la stessa RAL prendono netti diversi
Le detrazioni si sottraggono dall'imposta, non dal reddito, e sono la ragione principale per cui il netto varia a parità di lordo.
La più rilevante è la detrazione per redditi di lavoro dipendente, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi. Ci sono poi le detrazioni per familiari a carico: per il coniuge, per i figli e per gli ascendenti conviventi. Sui figli va notato che sotto i 21 anni opera l'assegno unico e non la detrazione, che resta quindi per una fascia d'età ristretta.
Esistono infine due misure di sostegno al reddito con meccanismi opposti, introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 e confermate per il 2026. Per i redditi complessivi più bassi è prevista una somma che non concorre a formare il reddito: non riduce l'imposta, si aggiunge al netto. Per i redditi intermedi è prevista invece un'ulteriore detrazione, che si sottrae dall'imposta lorda. La prima non si riduce in proporzione ai giorni lavorati, la seconda sì.
Un punto tecnico che vale la pena conoscere: le detrazioni non generano un credito. Se superano l'imposta, la parte eccedente è persa. È ciò che si chiama capienza fiscale, e spiega perché a redditi molto bassi l'IRPEF risulta già azzerata.
Il TFR: la parte di retribuzione che non vedi in busta paga
Ogni anno il datore accantona una quota di trattamento di fine rapporto pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, meno un contributo dello 0,50% che viene detratto dall'accantonamento. Il fondo accumulato si rivaluta ogni 31 dicembre con un tasso composto dall'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Due dettagli che i calcoli approssimativi sbagliano. Il primo: la rivalutazione si applica al fondo esistente al 31 dicembre precedente, con esclusione espressa della quota maturata nell'anno in corso. Il secondo: sulla rivalutazione si paga un'imposta sostitutiva del 17% ogni anno, che riduce il fondo progressivamente e non solo al momento della liquidazione.
Alla cessazione del rapporto il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 19 del TUIR): non si somma agli altri redditi dell'anno, ma si tassa con l'aliquota media di un reddito di riferimento ottenuto dividendo il maturato per gli anni e i mesi di servizio e moltiplicando per dodici. L'imposta trattenuta dal datore è provvisoria per legge: l'Agenzia delle Entrate riliquida applicando l'aliquota media dei redditi di un periodo pregresso, con possibile conguaglio in un senso o nell'altro.
La cosa più importante da tenere a mente è che il TFR non è reddito disponibile nell'anno: è retribuzione differita. Sommarlo al netto mensile per confrontarlo con quanto incassa un autonomo produce un confronto falsato.
Come funziona la tassazione del regime forfettario
Il forfettario segue una logica completamente diversa: non misura il reddito effettivo, lo presume.
Il coefficiente di redditività
La legge stabilisce, per ciascuna categoria di attività, quale percentuale dei compensi si considera reddito. È il coefficiente di redditività, fissato dall'Allegato 4 della legge 190/2014: va dal 40% per il commercio e la ristorazione al 78% per le attività professionali, fino all'86% per costruzioni e attività immobiliari. Non si sceglie e non si negozia: dipende dall'attività svolta.
La conseguenza è che nel forfettario i costi effettivi non si deducono. Il coefficiente li sostituisce in blocco. Chi ha costi reali molto inferiori alla percentuale presunta ne trae vantaggio; chi li ha superiori ci perde, perché paga imposte su un reddito che non ha realizzato.
Dal compenso al reddito imponibile
Il percorso è breve: si prendono i compensi incassati nell'anno, si moltiplicano per il coefficiente, e dal risultato si sottraggono i contributi previdenziali versati, che sono deducibili. Quello che resta è il reddito imponibile.
Il coefficiente si applica sempre ai compensi pieni: non si sottraggono prima i costi. Fa eccezione il contributo integrativo di cassa che alcuni professionisti addebitano in fattura, perché non è un loro compenso ma una somma riscossa per conto della cassa.
L'imposta sostitutiva: 15% e 5%
Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva del 15%, che scende al 5% per i primi cinque anni di attività al ricorrere dei requisiti di legge per le nuove attività.
Il punto da capire è nel nome: è sostitutiva. Sostituisce l'IRPEF e, soprattutto, sostituisce anche le addizionali regionale e comunale. Per un forfettario la residenza non ha quindi alcun effetto sulle imposte, mentre per un dipendente può valere qualche centinaio di euro all'anno. È una delle differenze strutturali più trascurate fra i due regimi.
I contributi previdenziali e la loro deducibilità
Qui sta il rovescio della medaglia. Il forfettario versa i contributi interamente a proprio carico: non c'è un datore che ne paghi due terzi. A seconda dell'attività si tratta della Gestione Separata INPS, della gestione Artigiani e Commercianti, oppure di una cassa professionale con regolamento proprio.
Le gestioni funzionano in modo diverso fra loro. La Gestione Separata applica un'aliquota al reddito effettivo, con un massimale. Artigiani e Commercianti prevedono un minimale: i contributi sono dovuti su un reddito minimo anche se si guadagna meno, il che pesa molto nei primi anni o nelle annate scarse.
La riduzione contributiva del 35%
I forfettari iscritti ad Artigiani e Commercianti possono chiedere una riduzione del 35% dei contributi dovuti. Non è automatica: va richiesta. Riduce l'uscita immediata, ma incide in proporzione anche sulla contribuzione accreditata ai fini pensionistici: è una scelta con un effetto differito, non solo un risparmio.
Il limite del regime e cosa succede quando lo superi
Il regime si applica fino a 85.000 euro di compensi annui. Superata questa soglia il regime cessa dall'anno successivo. Superati invece 100.000 euro la cessazione è immediata, nello stesso anno, con effetti anche sugli obblighi IVA.
Esistono poi diverse cause di esclusione indipendenti dai compensi. Una riguarda chi possiede redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre una certa soglia nell'anno precedente: la norma indica 30.000 euro, elevati a 35.000 per il 2025 e il 2026 da disposizioni successive. La verifica non rileva se il rapporto di lavoro è cessato.
Cosa semplifica il forfettario
Oltre alla tassazione, il regime riduce sensibilmente gli adempimenti: non si applica l'IVA sulle fatture e non si presentano le liquidazioni periodiche, non si è soggetti a ritenuta d'acconto, non si opera come sostituto d'imposta, la contabilità è essenziale e non si applica l'IRAP.
Cosa va valutato prima di scegliere
Il coefficiente presunto può discostarsi molto dai costi reali, in entrambe le direzioni. I contributi sono per intero a proprio carico. Il reddito non è garantito da un contratto ma dipende dagli incarichi e dagli incassi. Non c'è TFR e le tutele in caso di malattia, maternità o perdita del lavoro seguono regole diverse. Nessuno di questi elementi dice da sé quale scelta convenga: dicono che il confronto non può ridursi al solo netto.
Le differenze, voce per voce
Come cambia il netto
Il netto del dipendente si ottiene sottraendo dalla RAL i contributi a suo carico, l'IRPEF netta e le addizionali, ed eventualmente aggiungendo le somme di sostegno al reddito. Quello del forfettario si ottiene sottraendo dai compensi i contributi, l'imposta sostitutiva e — cosa che si dimentica spesso — i costi reali dell'attività, che non sono deducibili ma restano un'uscita di cassa. Chi passa al forfettario non smette di pagare l'affitto dello studio solo perché non può dedurlo.
C'è poi un problema di confrontabilità che precede ogni calcolo: RAL e compensi non sono la stessa grandezza. Sopra la RAL il datore paga contributi propri, INAIL e accantonamento TFR; sopra i compensi del forfettario non c'è nulla. Confrontare 30.000 euro di RAL con 30.000 euro di compensi risponde alla domanda «a parità di lordo», non «a parità di quanto costo al mercato». Per questo il comparatore chiede di scegliere la base del confronto invece di deciderla al posto di chi lo usa.
Come cambiano i contributi
È la differenza più netta e la meno visibile in busta paga. Il dipendente vede trattenuto il 9,19%, ma sulla sua retribuzione grava un'aliquota complessiva del 33%: la differenza la versa il datore. Il forfettario versa tutto da sé. A parità di lordo dichiarato, la pressione contributiva sul forfettario è quindi in genere sensibilmente più alta.
Cosa succede al TFR
Il dipendente accantona ogni anno una quota che si rivaluta per legge e viene tassata separatamente alla fine. Il forfettario non ha nulla di equivalente. Se volesse replicarlo dovrebbe accantonare di propria iniziativa, senza la rivalutazione garantita e con un trattamento fiscale diverso.
Maternità e paternità
Il dipendente ha congedi e indennità previsti dalla legge e dal contratto collettivo, con conservazione del posto. Al forfettario spetta un'indennità di maternità, con regole, durate e importi propri della gestione previdenziale di appartenenza, ma non esiste un posto da conservare né un datore obbligato.
Malattia
Per il dipendente l'assenza per malattia è tutelata, con indennità a carico dell'INPS e integrazioni previste dal contratto, e il posto è conservato per un periodo determinato. Per il lavoratore autonomo l'indennità è riconosciuta in casi e durate più ristrette, e l'attività ferma in genere non produce compenso.
Ferie
Il dipendente ha diritto a ferie retribuite, per legge. Il forfettario non matura ferie: i periodi non lavorati semplicemente non producono compenso. È una differenza che non appare in nessun confronto di netti ma incide sul reddito effettivo dell'anno.
NASpI e tutela in caso di perdita del lavoro
Al dipendente che perde involontariamente il lavoro spetta la NASpI, al ricorrere dei requisiti. Al lavoratore autonomo la NASpI non spetta: perdere il principale committente non attiva alcuna indennità equivalente.
Pensione
In entrambi i casi si accumula contribuzione, ma con logiche diverse. Per il dipendente una parte del versamento è a carico del datore. Per il forfettario è interamente a proprio carico, e chi sceglie la riduzione contributiva del 35% riduce anche quanto viene accreditato. La rendita futura dipende da quanto si è versato: una minore uscita oggi significa una minore pensione domani.
Rischio imprenditoriale
Il dipendente ha diritto alla retribuzione indipendentemente dall'andamento dell'azienda. Il forfettario porta il rischio: clienti che non pagano, incarichi che non arrivano, incassi che slittano. Anche gli insoluti restano a suo carico, e le imposte si calcolano sugli incassi realizzati.
Domande frequenti
Con la stessa cifra lorda, prendo più da dipendente o da forfettario?
Non esiste una risposta valida in generale. Dipende da quattro cose che cambiano da persona a persona: il coefficiente di redditività della propria attività, la gestione previdenziale, le addizionali del proprio Comune di residenza e i costi reali dell'attività. E va ricordato che RAL e compensi non sono grandezze omogenee. Il modo per rispondere nel proprio caso è inserire i propri numeri.
Il forfettario paga meno tasse del dipendente?
Spesso paga meno imposte, perché l'aliquota sostitutiva si applica a una base già ridotta dal coefficiente e assorbe IRPEF e addizionali. Ma paga in genere più contributi, perché sono interamente a suo carico. Le due differenze vanno in direzioni opposte, e quale prevalga dipende dal livello di reddito, dal coefficiente e dalla gestione previdenziale.
Il forfettario ha il TFR?
No. Il TFR è un istituto del lavoro subordinato e non esiste per il lavoro autonomo.
Posso avere la partita IVA in regime forfettario mentre sono dipendente?
È possibile, ma esiste una causa di esclusione legata al possesso di redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre una certa soglia nell'anno precedente. La norma indica 30.000 euro, elevati a 35.000 per il 2025 e il 2026. La verifica non rileva se il rapporto di lavoro è cessato. Chi ha entrambi i redditi contemporaneamente non deve usare il confronto fra alternative ma il quadro multi-reddito, che li somma correttamente.
Come si calcola il reddito imponibile in regime forfettario?
Compensi incassati per il coefficiente di redditività della propria categoria, meno i contributi previdenziali versati. I costi effettivi non si deducono.
Quanto incidono le addizionali regionale e comunale sul netto del dipendente?
Dipende dalla residenza e può valere qualche centinaio di euro all'anno. Per il forfettario non incidono affatto, perché l'imposta sostitutiva le assorbe.
Il forfettario ha diritto a malattia, maternità e disoccupazione?
Le tutele esistono ma sono diverse e più limitate. L'indennità di maternità è prevista; quella di malattia è riconosciuta in casi ristretti; la NASpI non spetta.
Cosa succede se supero il limite di compensi del regime forfettario?
Oltre 85.000 euro il regime cessa dall'anno successivo. Oltre 100.000 euro cessa nello stesso anno, con effetto immediato.
Prova il comparatore
Il calcolatore mette a confronto i due scenari voce per voce, mostra come si compone il netto e quanto vale il TFR, e permette di vedere come cambia il quadro al variare del reddito. Il calcolo avviene interamente nel browser: nessun dato viene inviato a un server.
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Contenuto a scopo informativo, aggiornato al 24 settembre 2026 con riferimento agli anni d'imposta 2025 e 2026. Non costituisce consulenza fiscale: ogni decisione va verificata con un professionista sulla propria situazione specifica.