Art. 1 — Trattamento fiscale dei familiari a carico
L'articolo 1 corregge l'art. 12, comma 4-ter, del TUIR, distinguendo due situazioni che la riforma del 2025 aveva confuso: i rinvii all'elenco dei familiari senza richiedere il carico fiscale (es. welfare aziendale ex art. 51 TUIR) e i rinvii ai familiari effettivamente a carico. Per i primi, il requisito di convivenza o assegni alimentari per gli "altri familiari" ex art. 433 c.c. viene eliminato, con effetto retroattivo al periodo d'imposta 2025.
Un correttivo mirato a un pasticcio normativo del 2025
L'articolo 1 del D.Lgs. 148/2026 interviene sull'art. 12, comma 4-ter, del TUIR (D.P.R. 917/1986), la norma che elenca chi si considera "familiare" per finalità fiscali. Il comma 1 modifica il primo periodo del comma 4-ter (lett. a) e aggiunge una precisazione al secondo periodo (lett. b). Il comma 2 replica le stesse modifiche sul nuovo testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (che sostituirà il TUIR), così da mantenere coerenti le due fonti durante la fase di transizione. Il comma 3 fissa la decorrenza: dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025, quindi dal 2025 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
La norma nasce per correggere una conseguenza indesiderata dell'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che aveva già riscritto il comma 4-ter dell'art. 12 TUIR introducendo, per gli "altri familiari" di cui all'art. 433 del codice civile, il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Essendo entrambe le norme del Titolo I dedicato ai redditi di lavoro dipendente, questo articolo è strettamente collegato all'art. 2 sui fringe benefit delle auto aziendali: chi gestisce il welfare aziendale e i benefit in busta paga deve conoscere entrambe le modifiche.
Il comma 4-ter dopo il D.Lgs. 192/2025: un requisito unico per tutti i casi
Il D.Lgs. 192/2025 aveva stabilito, nel comma 4-ter dell'art. 12 TUIR, che quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle "persone indicate nell'art. 12", si considerano familiari: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto); e le altre persone elencate nell'art. 433 c.c. (es. genitori, ascendenti, generi/nuore, fratelli/sorelle) a condizione che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Il secondo periodo del comma 4-ter chiariva inoltre che, quando una norma fiscale richiama anche le condizioni reddituali del comma 2 dell'art. 12 (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni) — cioè quando richiede che il familiare sia "fiscalmente a carico" — si devono considerare i soggetti sopra elencati che rispettano quelle soglie.
Il problema: il requisito di convivenza/assegni alimentari per gli "altri familiari" ex art. 433 c.c. era stato scritto nel primo periodo, quindi si applicava a qualunque rinvio all'art. 12 TUIR — anche a quelli che non richiedono affatto il carico fiscale, come alcune agevolazioni di welfare aziendale previste dall'art. 51 TUIR.
Due periodi, due regole distinte
L'art. 1, comma 1, lett. a), sopprime dal primo periodo del comma 4-ter le parole «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria». Risultato: quando una norma fiscale rinvia semplicemente all'elenco dei familiari dell'art. 12 TUIR senza richiedere che siano fiscalmente a carico, gli "altri familiari" ex art. 433 c.c. rientrano nell'elenco anche se non convivono con il contribuente e non percepiscono assegni alimentari.
L'art. 1, comma 1, lett. b), aggiunge al secondo periodo del comma 4-ter le parole «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria». Risultato: quando una norma fiscale richiede invece che il familiare sia fiscalmente a carico (cioè richiama anche le soglie reddituali del comma 2), il requisito di convivenza/assegni alimentari per gli "altri familiari" ex art. 433 c.c. resta, ora esplicitato in questo secondo periodo invece che nel primo.
Il comma 2 ripete la stessa correzione sul corrispondente comma 7 dell'art. 12 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), destinato a sostituire il TUIR attuale.
Perché la distinzione tra "familiare indicato" e "familiare a carico" conta
Il TUIR usa il rinvio all'art. 12 in due modi diversi. In alcuni casi la norma richiede che il familiare sia effettivamente a carico (soglie reddituali del comma 2: 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli under 24). In altri casi — come alcune delle agevolazioni di welfare aziendale dell'art. 51 TUIR — la norma si limita a richiamare l'elenco delle persone dell'art. 12, senza condizionare il beneficio al fatto che il familiare sia fiscalmente a carico del dipendente.
Il D.Lgs. 192/2025, introducendo il requisito di convivenza/assegni alimentari nel primo periodo del comma 4-ter, lo aveva applicato indistintamente a entrambi i casi, con effetto dall'intero anno 2025. Per il welfare aziendale questo ha creato un problema concreto: i datori di lavoro che nel 2025 avevano erogato piani di welfare in favore di "altri familiari" ex art. 433 c.c. non conviventi (tipicamente genitori anziani che vivono altrove) si sono trovati, a posteriori, a rischio di perdita delle agevolazioni dell'art. 51 TUIR già fruite, perché il requisito di convivenza non era stato previsto né rispettato al momento dell'erogazione.
L'art. 1 del D.Lgs. 148/2026 risolve il problema separando i due casi nel testo del comma 4-ter: il requisito di convivenza/assegni alimentari resta solo dove la norma fiscale richiede il carico fiscale (secondo periodo), mentre viene eliminato dove la norma si limita a richiamare l'elenco dei familiari (primo periodo). La decorrenza "dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025" riporta la correzione a coprire anche il 2025, cioè proprio l'anno in cui si era creato il problema.
Chi deve agire e cosa verificare
Datori di lavoro che erogano welfare aziendale. Chi nel 2025 ha riconosciuto piani di welfare (art. 51 TUIR) a favore di "altri familiari" ex art. 433 c.c. non conviventi con il dipendente (es. un genitore anziano residente altrove) può ora considerare l'agevolazione salva, senza dover rettificare a posteriori il trattamento fiscale di quei benefit per il 2025.
Uffici payroll e software di gestione welfare. I sistemi che nel 2025 avevano implementato controlli di convivenza per validare l'ammissibilità dei familiari ai piani di welfare devono distinguere, nelle regole di calcolo, tra benefit che richiedono il carico fiscale del familiare (dove il requisito di convivenza resta) e benefit che si limitano a richiamare l'elenco dell'art. 12 (dove il requisito è stato eliminato con effetto 2025).
Professionisti e consulenti del lavoro. Nella revisione dei cedolini e delle certificazioni uniche relative al 2025, va verificato se eventuali rettifiche già operate per "decadenza" dall'agevolazione welfare per difetto di convivenza di un "altro familiare" siano ancora necessarie, oppure debbano essere annullate alla luce della correzione retroattiva.
Dipendenti beneficiari. Chi ha ricevuto welfare aziendale nel 2025 a favore di un familiare ex art. 433 c.c. non convivente dovrebbe verificare, insieme al proprio datore di lavoro, che il trattamento fiscale applicato in busta paga rifletta la correzione.
Due casi a confronto
Caso 1 — welfare aziendale per un genitore non convivente. Un'azienda nel 2025 ha riconosciuto a un dipendente un voucher di assistenza sanitaria integrativa (nell'ambito delle agevolazioni ex art. 51 TUIR) destinato al padre del dipendente, che vive in un'altra città e non percepisce assegni alimentari formalizzati. Con la disciplina del D.Lgs. 192/2025, il mancato requisito di convivenza avrebbe fatto perdere l'agevolazione sul voucher, con conseguente tassazione in capo al dipendente. Con la correzione dell'art. 1 del D.Lgs. 148/2026 (primo periodo del comma 4-ter, senza più il requisito di convivenza), il voucher resta agevolato per il 2025, perché la norma sul welfare non richiede che il padre sia fiscalmente a carico.
Caso 2 — detrazione per familiare a carico. Lo stesso dipendente vuole invece portare in detrazione le spese per il padre come "familiare fiscalmente a carico" ai sensi dell'art. 12 TUIR. In questo caso si applica il secondo periodo del comma 4-ter, come modificato dalla lett. b): oltre al rispetto delle soglie reddituali (2.840,51 euro), per un "altro familiare" ex art. 433 c.c. come il padre resta necessario che conviva con il dipendente o che percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari. Se il padre non convive e non percepisce tali assegni, la detrazione per carico di famiglia non spetta, anche dopo la correzione del 2026.
Cosa evitare
- Applicare il requisito di convivenza/assegni alimentari anche ai rinvii all'art. 12 TUIR che non richiedono il carico fiscale (es. alcune agevolazioni di welfare dell'art. 51 TUIR), confondendo primo e secondo periodo del comma 4-ter.
- Non riesaminare i cedolini o le certificazioni 2025 in cui era stata applicata la tassazione piena di un benefit welfare per mancanza di convivenza di un "altro familiare" ex art. 433 c.c., quando la norma che disciplina quel benefit non richiedeva il carico fiscale.
- Ritenere che la correzione elimini il requisito di convivenza anche per le detrazioni per carichi di famiglia: per i familiari "fiscalmente a carico" il requisito resta, solo riformulato nel secondo periodo.
- Ignorare che la decorrenza è retroattiva al periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025 (quindi il 2025 per i soggetti solari), e non dal 2026 o dalla data di entrata in vigore del decreto.
- Non replicare la verifica sul nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026, art. 12, comma 7), per i soggetti o le annualità a cui quella fonte si applica in parallelo.
Prima di valutare un familiare ai fini fiscali
- ☐ Verifica se la norma fiscale di riferimento richiede il carico fiscale del familiare (soglie del comma 2 dell'art. 12 TUIR) o si limita a richiamare l'elenco dell'art. 12.
- ☐ Se la norma NON richiede il carico fiscale (es. alcune agevolazioni welfare ex art. 51 TUIR): per gli "altri familiari" ex art. 433 c.c. non serve convivenza né assegni alimentari.
- ☐ Se la norma richiede il carico fiscale: per gli "altri familiari" ex art. 433 c.c. verifica sia le soglie reddituali (2.840,51 euro / 4.000 euro per figli under 24) sia la convivenza o gli assegni alimentari.
- ☐ Per i benefit welfare erogati nel 2025 a familiari non conviventi, verifica se è necessario correggere a posteriori il trattamento fiscale già applicato in busta paga o in CU.
- ☐ Controlla la decorrenza: periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025 (2025 per i soggetti solari).
Domande frequenti
La correzione riguarda tutti i familiari o solo gli "altri familiari" ex art. 433 c.c.? Solo questi ultimi. Il requisito di convivenza/assegni alimentari non si era mai applicato al coniuge non separato né ai figli: questi restano familiari rilevanti indipendentemente da convivenza o assegni, sia prima sia dopo la correzione.
Un genitore non convivente resta familiare fiscalmente a carico dopo questa modifica? No, se si tratta di un "altro familiare" ex art. 433 c.c. (come un genitore) e la norma applicabile richiede il carico fiscale: in quel caso il requisito di convivenza o assegni alimentari resta, esplicitato nel secondo periodo del comma 4-ter.
Perché la decorrenza è retroattiva al 2025? Perché il problema che la norma corregge — la perdita delle agevolazioni di welfare aziendale per difetto di convivenza — si era già verificato nel 2025 per effetto del D.Lgs. 192/2025. Fissare la decorrenza al periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025 permette di sanare retroattivamente quella situazione.
Cosa cambia per il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026)? Il comma 2 dell'art. 1 replica le stesse modifiche sull'art. 12, comma 7, di quel testo, mantenendo coerente la disciplina durante la transizione dal TUIR vigente alla nuova codificazione.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Suppl. Ord. n. 30 — testo originario
- Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo).
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