Art. 2 — Tassazione dei fringe benefit: auto aziendali e optional
L'articolo 2 non cambia le percentuali forfetarie 2025 (50% ordinario, 10% elettrico puro, 20% ibrido plug-in), ma cambia il criterio che le attiva: non più la data di prima immatricolazione del veicolo, ma la sua anzianità al momento della concessione in uso promiscuo. Introduce inoltre la tassazione forfetaria (+5%) degli optional non censiti nelle tabelle ACI, finora esclusi da imposizione.
Dalla data di immatricolazione all'anzianità del veicolo
L'articolo 2 del D.Lgs. 148/2026 modifica l'art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, la norma che fissa il valore forfetario da assoggettare a tassazione per le auto, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti (veicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lett. a), c) e m), del codice della strada). Il comma 2 replica la stessa modifica sul corrispondente articolo del nuovo testo unico delle imposte sui redditi. Il comma 3 riscrive la clausola di salvaguardia dell'art. 1, comma 48-bis, della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025). I commi 4 e 5 regolano la decorrenza e i casi transitori.
La riforma attua il criterio di delega dell'art. 5, comma 1, lett. e), della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di semplificazione delle regole sui valori esclusi dal reddito, salvaguardando la mobilità sostenibile.
Essendo entrambi gli articoli dedicati al Titolo I sui redditi di lavoro dipendente, questo articolo è collegato all'art. 1 sul trattamento fiscale dei familiari a carico: chi gestisce payroll e welfare deve verificare entrambe le modifiche per il periodo d'imposta 2026.
Le percentuali 2025 e il requisito della nuova immatricolazione
L'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) aveva già introdotto, per i veicoli concessi in uso promiscuo, una tassazione forfetaria calcolata sul 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km (tabelle ACI), ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per gli elettrici ibridi plug-in.
Il requisito per l'applicazione di queste percentuali era, nella disciplina previgente, la nuova immatricolazione del veicolo: un elemento da verificare al momento dell'assegnazione. Non era previsto un meccanismo di incremento legato all'anzianità del veicolo nel tempo, e non era espressamente disciplinata la tassazione degli accessori o allestimenti (optional) non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore: questi restavano, di fatto, esclusi da imposizione.
L'art. 1, comma 48-bis, della legge 207/2024 prevedeva inoltre una clausola di salvaguardia per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, che mantenevano il regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024 (basato sul valore normale per i veicoli non rientranti nelle fasce emissive agevolate), per evitare l'applicazione retroattiva dei nuovi criteri.
Anzianità del veicolo, incremento al quinto anno, tassazione degli optional
L'art. 2, comma 1, sostituisce la lett. a) del comma 4 dell'art. 51 TUIR. Le percentuali forfetarie restano identiche a quelle del 2025: 50% per i veicoli con alimentazione convenzionale, 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, 20% per gli elettrici ibridi plug-in, sempre calcolate sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km da tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Cambia il meccanismo temporale: i valori determinati con queste percentuali sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo — non più sulla base della data di assegnazione al singolo dipendente, ma sull'anzianità intrinseca del veicolo. Questo significa che il regime si applica, se il veicolo non supera i cinque anni di vetustà, anche nei casi di veicoli riassegnati a un dipendente diverso dal primo assegnatario.
Viene inoltre introdotta la tassazione degli optional: in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del fringe benefit è incrementato del 5%.
Il comma 3 riscrive il comma 48-bis della legge 207/2024: la vecchia disciplina (vigente al 31 dicembre 2024) resta ferma, fino al quinto anno dalla prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025; dopo il quinto anno, il valore è incrementato del 50% anche per questi veicoli, incluso il caso di riassegnazione ad altro dipendente.
Il comma 4 estende, dal 1° gennaio 2026, la tassazione degli optional anche ai veicoli soggetti al regime di salvaguardia del comma 48-bis, facendo salvi i comportamenti già assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 (senza rimborso di maggiori imposte già versate). Il comma 5 fissa la decorrenza generale al periodo d'imposta 2026, estendendola anche ai veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nella salvaguardia del comma 48-bis come riscritto.
Perché il venir meno della "nuova immatricolazione" cambia tutto per le riassegnazioni
Nella disciplina previgente, il criterio della nuova immatricolazione era verificato al momento dell'assegnazione del veicolo: un'auto riassegnata a un secondo dipendente poteva, in determinate letture, "ripartire" come se fosse una nuova concessione, senza considerare quanti anni fossero già trascorsi dalla sua prima immatricolazione. La nuova formulazione dell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR fa invece esclusivo riferimento all'anzianità del veicolo: il conteggio dei cinque anni parte dalla prima immatricolazione e non si azzera quando il veicolo passa a un altro dipendente. Superato il quinto anno, l'incremento del 50% si applica comunque, "anche nei casi in cui i veicoli [...] siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente" (art. 1, comma 48-bis, l. 207/2024, come riscritto dal comma 3).
La seconda modifica strutturale riguarda gli optional: la disciplina previgente non prevedeva un meccanismo per tassare accessori e allestimenti non in tabella ACI, generando una lacuna per cui l'auto-benefit "base" veniva tassata forfetariamente, mentre dotazioni aggiuntive di valore (es. pacchetti tecnologici, finiture premium) restavano fuori da ogni imposizione. L'incremento del 5% colma questa lacuna, ma si applica solo agli optional non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore (se l'optional è acquistato dal dipendente, il relativo costo va piuttosto scomputato, come le altre somme trattenute, dal valore imponibile complessivo).
Dal punto di vista procedurale, il valore imponibile si calcola quindi in tre passaggi: 1) valore forfetario base (50%/10%/20% su 15.000 km convenzionali da tabelle ACI); 2) eventuale incremento del 50% se il veicolo ha superato il quinto anno dalla prima immatricolazione, ed eventuale incremento del 5% per optional non censiti; 3) scomputo delle somme addebitate al dipendente (per l'uso dell'auto e per gli optional).
Chi deve agire e cosa verificare
Datori di lavoro con flotte aziendali. Chi riassegna veicoli già utilizzati da un primo dipendente a un secondo dipendente deve ora verificare l'anzianità del veicolo dalla prima immatricolazione (non dalla data di riassegnazione), per determinare se si applica l'incremento del 50%.
Uffici flotte e car fleet manager. Serve una mappatura di tutti i veicoli in uso promiscuo con la rispettiva data di prima immatricolazione, per calcolare correttamente quando scatta il quinto anno di vetustà e il relativo incremento del 50%.
Payroll e software di elaborazione cedolini. I sistemi devono aggiornare le regole di calcolo del fringe benefit auto per includere: il nuovo criterio anagrafico (anzianità del veicolo, non più data di assegnazione), l'incremento del 5% per optional non in tabella ACI, e la distinzione tra veicoli soggetti al regime ordinario e veicoli ancora coperti dalla salvaguardia del comma 48-bis.
Professionisti e consulenti del lavoro. Nella determinazione del valore del fringe benefit 2026 occorre identificare se il singolo veicolo rientra nella salvaguardia del comma 48-bis (concesso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, oppure ordinato entro il 31 dicembre 2024 e concesso nel 2025) o nel nuovo regime ordinario, perché le regole di decorrenza e di calcolo differiscono.
Dipendenti assegnatari di auto aziendale. Chi riceve in uso promiscuo un veicolo già utilizzato da un collega deve sapere che l'anzianità del veicolo (e non la data della propria assegnazione) determina se il fringe benefit viene calcolato con o senza l'incremento del 50%.
Due casi numerici
Caso 1 — veicolo riassegnato dopo il quinto anno. Un'auto aziendale a benzina viene immatricolata il 1° marzo 2020 e assegnata in uso promiscuo a un primo dipendente fino al 2024. Dal 1° gennaio 2026 la stessa auto viene riassegnata a un secondo dipendente. Poiché sono trascorsi più di cinque anni dalla prima immatricolazione (oltre il 31 dicembre 2025), il valore forfetario del fringe benefit per il secondo dipendente viene calcolato applicando l'incremento del 50% sul valore base (50% della percorrenza convenzionale ACI): con la vecchia logica legata alla data di assegnazione, la riassegnazione avrebbe potuto far ripartire il calcolo senza incremento; con la nuova norma, basata sull'anzianità del veicolo, l'incremento si applica comunque.
Caso 2 — optional non in tabella ACI. Un dipendente riceve nel 2026 un'auto elettrica ibrida plug-in nuova, dotata di un pacchetto tecnologico (es. sistema di assistenza alla guida avanzato) non censito nelle tabelle ACI e non acquistato direttamente dal dipendente. Il valore forfetario base si calcola al 20% (percentuale ibrido plug-in) della percorrenza convenzionale di 15.000 km; a questo valore si aggiunge un incremento del 5% per l'optional non valorizzato in tabella. Il totale, al netto di eventuali somme trattenute al dipendente per l'uso dell'auto o per l'optional, costituisce il fringe benefit imponibile.
Cosa evitare
- Calcolare l'anzianità del veicolo dalla data di assegnazione al singolo dipendente invece che dalla data di prima immatricolazione, specialmente nei casi di riassegnazione a un secondo o terzo dipendente.
- Non tassare gli optional e gli allestimenti non presenti nelle tabelle ACI, applicando solo la percentuale forfetaria base senza il relativo incremento del 5%.
- Applicare l'incremento del 5% anche agli optional che il dipendente ha acquistato direttamente: in quel caso il costo va trattato come somma da scomputare dal valore imponibile, non come base per un ulteriore incremento.
- Confondere il regime di salvaguardia del comma 48-bis (veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, o ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025) con il regime ordinario, applicando le regole sbagliate di decorrenza.
- Non applicare, dal 1° gennaio 2026, la tassazione degli optional anche ai veicoli che restano nel regime di salvaguardia del comma 48-bis, come previsto dal comma 4 dell'art. 2.
- Richiedere il rimborso di maggiori imposte versate sui comportamenti già assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025: il comma 4 esclude espressamente tale rimborso.
Prima di calcolare il fringe benefit auto 2026
- ☐ Verifica la data di prima immatricolazione del veicolo (non la data di assegnazione al dipendente attuale).
- ☐ Calcola se sono trascorsi più di cinque anni dalla prima immatricolazione: in tal caso applica l'incremento del 50% sul valore forfetario base.
- ☐ Individua la percentuale forfetaria corretta: 50% ordinario, 10% elettrico puro, 20% ibrido plug-in, su percorrenza convenzionale di 15.000 km da tabelle ACI aggiornate.
- ☐ Verifica la presenza di optional o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati dal dipendente: in tal caso applica l'incremento del 5%.
- ☐ Scomputa dal valore imponibile le somme eventualmente trattenute al dipendente, sia per l'uso dell'auto sia per gli optional.
- ☐ Verifica se il veicolo rientra nel regime di salvaguardia del comma 48-bis (concesso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, o ordinato entro il 31 dicembre 2024 e concesso nel 2025) e applica le regole di decorrenza corrispondenti.
- ☐ Dal 2026 applica comunque la tassazione degli optional anche ai veicoli in regime di salvaguardia.
Domande frequenti
Le percentuali forfetarie (50%/10%/20%) cambiano rispetto al 2025? No. L'art. 2 non modifica le percentuali già introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 48, l. 207/2024): cambia il criterio di applicazione, che passa dalla data di prima immatricolazione alla verifica dell'anzianità del veicolo al momento della concessione.
Se un'auto aziendale viene riassegnata a un nuovo dipendente, il conteggio dei cinque anni ricomincia? No. Con la nuova disciplina il conteggio parte sempre dalla data di prima immatricolazione del veicolo, indipendentemente da quanti dipendenti lo abbiano utilizzato in precedenza.
Tutti gli optional vengono tassati con il 5% aggiuntivo? Solo quelli non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. Se il dipendente ha pagato personalmente l'optional, il relativo importo si scomputa dal valore imponibile complessivo, come le altre somme trattenute.
Da quando si applicano le nuove regole? Dal periodo d'imposta 2026 (comma 5), con estensione anche ai veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nella salvaguardia del comma 48-bis. Per i veicoli in salvaguardia, la tassazione degli optional si applica comunque dal 1° gennaio 2026 (comma 4), facendo salvi i comportamenti già assunti fino al 31 dicembre 2025, senza rimborso di maggiori imposte versate.
Cosa succede ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025? Restano nel regime vigente al 31 dicembre 2024 fino al quinto anno dalla prima immatricolazione, per effetto della riscrittura del comma 48-bis operata dal comma 3 dell'art. 2; dopo il quinto anno si applica comunque l'incremento del 50%.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Suppl. Ord. n. 30 — testo originario
- Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430
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