Titolo VI — Revisione disciplina accertamento

Art. 21 — Abrogazione della riduzione del termine di accertamento per i contribuenti in fatturazione elettronica esclusiva

Dal periodo d'imposta 2026 scompare lo "sconto" di un anno sul termine di decadenza per l'accertamento che la legge di stabilità 2015 riservava a chi fatturava esclusivamente in modalità elettronica: un incentivo che ha perso ragione d'essere da quando la fattura elettronica è obbligatoria per (quasi) tutti.

Aggiornato al 6 ottobre 2026. Contenuto informativo, verificato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sulla Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430). Non costituisce consulenza fiscale: per l'applicazione al caso concreto verifica sempre il testo vigente e la prassi ufficiale sopravvenuta.
1. Introduzione

Un incentivo del 2014 superato dall'obbligo generalizzato di fattura elettronica

L'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) aveva introdotto un incentivo per i contribuenti che fatturavano esclusivamente in modalità elettronica: per questi soggetti, il termine di decadenza per l'accertamento previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 era ridotto di un anno. In altre parole, l'Agenzia delle entrate aveva un anno di tempo in meno per notificare un avviso di accertamento a questi contribuenti, come premio per l'adozione volontaria della fattura elettronica.

L'art. 21 del decreto sopprime questa riduzione, intervenendo sull'art. 1, comma 74, della L. 190/2014 e sopprimendo le parole che la prevedevano, con effetto dal periodo d'imposta 2026. Il comma 2 introduce la modifica speculare sul nuovo testo unico delle imposte sui redditi (art. 240 del D.Lgs. 117/2026), per coordinamento tra le due fonti.

2. Disciplina previgente

Termine di accertamento ridotto di un anno per la fatturazione elettronica esclusiva

Prima della modifica, l'art. 1, comma 74, L. 190/2014 disponeva che "per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno". Il termine ordinario di accertamento (cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973) si riduceva quindi a quattro anni per chi fatturava esclusivamente in modalità elettronica.

Come spiega la Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430), la previsione era stata introdotta "al fine di incentivare, anche da parte di tali soggetti, l'utilizzo della fatturazione elettronica": un vantaggio pensato per un contesto in cui la fattura elettronica era, per molti contribuenti, una scelta volontaria da premiare.

3. Cosa cambia

Dal periodo d'imposta 2026, termine di accertamento ordinario per tutti

L'art. 21, comma 1, sopprime dall'art. 1, comma 74, L. 190/2014 le parole che andavano da "; per i contribuenti" a "è ridotto di un anno": la riduzione di un anno del termine di decadenza per l'accertamento non si applica più. Il termine torna a essere quello ordinario dell'art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 — cinque anni dalla presentazione della dichiarazione — anche per i soggetti che fatturano esclusivamente in modalità elettronica.

La decorrenza è fissata dal periodo d'imposta 2026: l'abrogazione opera sui controlli relativi ai periodi d'imposta dal 2026 in avanti, mentre i periodi d'imposta precedenti restano soggetti, per quanto riguarda i termini di decadenza già maturati o in corso secondo la disciplina previgente, alla regola vigente al momento di riferimento. Il comma 2 replica la stessa soppressione sul nuovo testo unico delle imposte sui redditi (art. 240, D.Lgs. 117/2026), per coordinamento.

4. Analisi tecnica

Perché l'incentivo ha perso la sua ragione d'essere

La Relazione illustrativa ufficiale colloca la norma nel quadro della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, in particolare dell'art. 17, che mira a semplificare il procedimento accertativo. Il punto centrale è che, dal 1° gennaio 2024, l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai soggetti in regime forfetario: con questa estensione, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per la generalità dei contribuenti, e non più una scelta volontaria da incentivare.

Come si legge nella Relazione: "è venuta meno la ratio della previsione" del comma 74 della L. 190/2014, perché l'incentivo era stato introdotto per premiare un comportamento che oggi è un obbligo generalizzato, non più una condotta da differenziare. La soppressione della riduzione del termine di accertamento è quindi definita dalla stessa Relazione come un intervento di semplificazione normativa e razionalizzazione della disciplina del procedimento accertativo, coerente con la legge delega.

Sul piano tecnico, l'effetto pratico è che il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973) torna a essere uniforme per tutti i contribuenti, senza più la distinzione — di fatto non più significativa — tra chi fattura esclusivamente in modalità elettronica e chi non lo fa.

5. Impatti operativi

Chi deve rivedere i propri termini di riferimento

Contribuenti forfettari. Dal 2024 fatturano elettronicamente per obbligo e, fino a questa modifica, potevano beneficiare — se il fatturato era interamente in fattura elettronica — della riduzione di un anno del termine di accertamento. Dal periodo d'imposta 2026 questo vantaggio non è più disponibile.

Contribuenti in generale che fatturano elettronicamente. Chiunque in passato contasse sulla riduzione di un anno del termine di decadenza deve ricalcolare, per i periodi d'imposta dal 2026, il termine ordinario di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, senza sconti.

Consulenti fiscali. Nella pianificazione degli adempimenti e nella valutazione del rischio di accertamento, occorre distinguere i periodi d'imposta precedenti al 2026 (per i quali può ancora rilevare la riduzione, se il termine non è già maturato secondo la vecchia regola) da quelli dal 2026 in avanti, ai quali si applica il termine ordinario pieno.

6. Esempi pratici

Confronto tra vecchia e nuova regola

Caso 1 — periodo d'imposta 2025 (regola previgente). Un contribuente in regime forfetario, con fatturato 2025 interamente documentato da fatture elettroniche, presenta la dichiarazione nel 2026. In base alla disciplina previgente, il termine di decadenza per l'accertamento sul periodo d'imposta 2025 è ridotto di un anno rispetto all'ordinario termine quinquennale dell'art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973.

Caso 2 — periodo d'imposta 2026 (nuova regola). Lo stesso contribuente, per il periodo d'imposta 2026, non beneficia più della riduzione: il termine di accertamento è quello ordinario previsto dall'art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, senza sconti, indipendentemente dal fatto che tutte le fatture emesse siano elettroniche — ormai condizione comune alla generalità dei contribuenti.

7. Errori frequenti

Cosa evitare

  • Applicare ancora la riduzione di un anno del termine di accertamento ai controlli sui periodi d'imposta dal 2026 in avanti: la riduzione è abrogata a partire da quel periodo d'imposta.
  • Confondere l'obbligo di fatturazione elettronica (in vigore per quasi tutti dal 1° gennaio 2024) con il mantenimento dell'incentivo sul termine di accertamento: i due aspetti sono ormai disallineati, ed è proprio questo disallineamento ad aver motivato l'abrogazione.
  • Trascurare la decorrenza "dal periodo d'imposta 2026": per i periodi d'imposta precedenti, la valutazione del termine di decadenza va fatta secondo la disciplina applicabile a quell'annualità.
  • Non coordinare la verifica con il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), il cui art. 240 contiene la norma di destinazione dopo la codificazione della riforma fiscale.
8. Checklist

Verifica del termine di accertamento applicabile

  • ☐ Individua il periodo d'imposta oggetto di verifica: se è il 2026 o successivo, applica il termine ordinario dell'art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, senza riduzioni.
  • ☐ Per i periodi d'imposta precedenti al 2026, verifica se il contribuente aveva fatturato annuo interamente in fattura elettronica e, in tal caso, applica la riduzione di un anno secondo la disciplina previgente.
  • ☐ Verifica se la norma di riferimento, per il periodo considerato, è ancora l'art. 1, comma 74, L. 190/2014 o il nuovo art. 240 del TU imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).
  • ☐ Aggiorna i software gestionali e i fogli di calcolo interni che calcolavano automaticamente il termine di accertamento "ridotto" per i soggetti in fatturazione elettronica esclusiva.
9. FAQ

Domande frequenti

Da quando si applica l'abrogazione della riduzione? Con effetto dal periodo d'imposta 2026: i controlli relativi a quel periodo d'imposta e ai successivi seguono il termine ordinario di accertamento, senza la riduzione di un anno.

Perché la riduzione era stata introdotta nel 2014 se oggi viene abrogata? Perché nel 2014 la fatturazione elettronica era in gran parte volontaria, e la riduzione del termine di accertamento serviva da incentivo. Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo è stato esteso anche ai soggetti in regime forfetario, rendendo la fatturazione elettronica una condizione generalizzata: l'incentivo ha quindi perso la sua funzione originaria.

La modifica riguarda anche l'IVA o solo le imposte sui redditi? Il testo richiama espressamente il termine di decadenza dell'art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, relativo all'accertamento delle imposte sui redditi; il comma 2 coordina la stessa modifica con il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026, art. 240).

10. Fonti

Riferimenti consultati

Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo) e sulla Relazione illustrativa ufficiale dell'Atto del Governo n. 430. Il tema dei termini di accertamento è trattato anche in altre schede di questo dossier, cui si rinvia per gli aspetti non specifici di questo articolo.

Limitazione di responsabilità

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Questa scheda ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di aggiornamento indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Prima di assumere decisioni con effetti fiscali, verifica sempre il testo vigente e rivolgiti a un professionista abilitato.

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