Art. 3 — Trattamento fiscale dei proventi da cessione o compensazione di crediti d'imposta
Il professionista che acquista da terzi, a prezzo scontato, un credito d'imposta agevolativo (tipicamente un credito da Superbonus ceduto da un cliente) e lo utilizza in compensazione F24 realizza un differenziale positivo: da questo decreto, quel differenziale è reddito di lavoro autonomo, tassato con imposta sostitutiva del 26%.
Il differenziale sui crediti d'imposta acquistati diventa reddito
L'articolo 3 si colloca nel Titolo II del decreto, dedicato ai redditi di lavoro autonomo, e interviene sull'art. 54 del TUIR aggiungendo i commi 3-quater e 3-quinquies. Riguarda una situazione specifica: un esercente arti o professioni acquista da un terzo, a un prezzo inferiore al valore nominale, un credito d'imposta agevolativo — ad esempio uno dei crediti originati dagli interventi di cui all'art. 121, comma 2, del D.L. 34/2020 (il c.d. Superbonus) e cedibili dal beneficiario originario — per poi utilizzarlo in compensazione nel proprio modello F24 a copertura delle proprie imposte.
La differenza positiva fra il valore del credito effettivamente utilizzato e la parte di costo di acquisto ad esso proporzionalmente riferibile (il "differenziale positivo") era un'area grigia della disciplina fiscale del lavoro autonomo. Il decreto la chiarisce: quel differenziale costituisce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54, comma 1, TUIR, ma non concorre alla formazione del reddito complessivo secondo le aliquote IRPEF ordinarie, bensì è assoggettato a un'imposta sostitutiva del 26%, la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie di cui all'art. 5 del D.Lgs. 461/1997.
Un'area grigia senza norma dedicata
Prima dell'intervento del D.Lgs. 148/2026, l'art. 54 del TUIR non conteneva alcuna disposizione specifica sul trattamento del differenziale realizzato da un professionista che acquista un credito d'imposta agevolativo da terzi e lo utilizza in compensazione o lo cede a sua volta a titolo oneroso. Il principio generale dell'art. 54, comma 1, TUIR — concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori a qualunque titolo conseguiti in relazione all'attività professionale — lasciava margini di incertezza interpretativa su se, quando e con quale aliquota tale differenziale dovesse essere tassato: mancava una regola che isolasse questa componente di reddito dalla tassazione IRPEF ordinaria e progressiva, con la relativa aliquota marginale del professionista.
Due nuovi commi all'art. 54 TUIR: reddito di lavoro autonomo con imposta sostitutiva al 26%
Il comma 1 dell'art. 3 inserisce nell'art. 54 TUIR, dopo il comma 3-ter, i nuovi commi:
Comma 3-quater. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte — compresi quelli relativi agli incentivi di cui all'art. 121, comma 2, del D.L. 34/2020 (Superbonus) — costituiscono reddito. In caso di compensazione, il differenziale si determina con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta: se il credito viene utilizzato in più annualità, il costo di acquisto va "spalmato" proporzionalmente sulle quote effettivamente compensate in ciascun periodo.
Comma 3-quinquies. Tali differenziali sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 461/1997 (26%), da versare con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi in base alla dichiarazione. La disciplina non si applica ai crediti d'imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: in questo caso il credito resta reddito di lavoro autonomo ordinario, per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta, soggetto alle aliquote IRPEF progressive come un qualsiasi compenso professionale.
Il comma 2 dell'art. 3 replica la stessa disciplina nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), intervenendo in modo speculare sull'art. 56 di quel Testo Unico.
Due operazioni, due regimi: credito acquistato vs. credito-compenso
La Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) chiarisce che la norma attua il criterio di delega dell'art. 5, comma 1, lett. f), n. 2.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori a qualunque titolo conseguiti in relazione all'attività artistica o professionale. La disciplina distingue due situazioni, che restano facilmente confuse nella pratica:
Credito acquistato da terzi. Il professionista compra un credito d'imposta agevolativo (diverso da quelli "emergenti dalla liquidazione delle imposte", cioè diverso dai propri crediti IVA o imposte dirette) a un prezzo inferiore al valore nominale, e lo cede o lo compensa. Il differenziale positivo tra valore utilizzato/cedibile e costo d'acquisto proporzionale rientra fra i redditi di lavoro autonomo ex art. 54, comma 1, TUIR, ma è tassato separatamente con l'imposta sostitutiva del 26%, non con l'IRPEF ordinaria e le relative addizionali.
Credito ricevuto come corrispettivo. Se il credito d'imposta non viene acquistato da un terzo, ma è ricevuto direttamente come modalità di pagamento di una prestazione artistica o professionale resa dal professionista (cioè il credito "è" il compenso, non un investimento su un credito altrui), esso resta reddito di lavoro autonomo ordinario, soggetto a IRPEF progressiva, per la quota corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta — esattamente come se il cliente avesse pagato in denaro.
Il calcolo del differenziale in caso di compensazione parziale e scaglionata su più periodi d'imposta richiede di imputare proporzionalmente il costo di acquisto alle quote via via compensate, periodo per periodo, e non di anticipare l'intero costo sulla prima compensazione.
Chi deve adeguare i propri calcoli
Professionisti acquirenti di crediti ceduti. Chi acquista sul mercato crediti d'imposta ceduti da privati (tipicamente crediti Superbonus) per poi compensarli con le proprie imposte deve ora isolare il differenziale realizzato a ogni compensazione, applicarvi l'imposta sostitutiva del 26% e versarla con le modalità del saldo delle imposte sui redditi da dichiarazione, separatamente dall'IRPEF ordinaria sul reddito professionale.
Intermediari e piattaforme di cessione crediti. Gli operatori che facilitano l'incontro tra cedenti e cessionari professionisti devono poter documentare, per ciascuna operazione, il prezzo di acquisto del credito e il valore nominale ceduto o compensato, elementi necessari al cessionario per calcolare correttamente il differenziale.
Commercialisti e consulenti fiscali. Devono distinguere, per ciascun cliente professionista, i crediti acquistati da terzi (soggetti a imposta sostitutiva 26% sul differenziale) dai crediti ricevuti come corrispettivo di prestazioni (soggetti a IRPEF ordinaria), gestire il relativo rigo nel quadro RE/LM e valutare, per i crediti già acquistati prima dell'entrata in vigore, l'opportunità dell'applicazione opzionale retroattiva.
Calcolo del differenziale e dell'imposta sostitutiva
Caso 1 — compensazione integrale nello stesso periodo d'imposta. Un commercialista acquista da un privato un credito d'imposta Superbonus con valore nominale di 100.000 euro, pagando 85.000 euro (sconto del 15%). Nel medesimo periodo d'imposta lo utilizza integralmente in compensazione F24 per pagare proprie imposte e contributi. Il differenziale positivo è: 100.000 (valore compensato) − 85.000 (costo proporzionale, corrispondente al 100% del costo poiché la compensazione è integrale) = 15.000 euro. L'imposta sostitutiva, al 26%, è pari a 3.900 euro, da versare con le modalità e nei termini del saldo delle imposte sui redditi.
Caso 2 — compensazione scaglionata su due periodi d'imposta. Stesso credito (valore nominale 100.000 euro, costo di acquisto 85.000 euro), ma compensato per il 50% nel primo periodo d'imposta e per il restante 50% nel periodo successivo. Nel primo anno: valore compensato 50.000 euro, costo proporzionale 85.000 × 50% = 42.500 euro, differenziale 7.500 euro, imposta sostitutiva 26% = 1.950 euro. Lo stesso calcolo si ripete nel secondo anno sulla restante quota.
Cosa evitare
- Applicare l'imposta sostitutiva del 26% anche a un credito d'imposta ricevuto come corrispettivo diretto di una prestazione professionale: in questo caso il credito resta reddito di lavoro autonomo ordinario soggetto a IRPEF progressiva, non all'imposta sostitutiva.
- Estendere la nuova disciplina ai crediti "emergenti dalla liquidazione delle imposte" (ad esempio il proprio credito IVA): la norma riguarda esclusivamente i crediti d'imposta agevolativi acquistati da terzi, non i crediti fiscali propri del professionista.
- Calcolare il differenziale sull'intero costo di acquisto anche quando la compensazione è parziale o scaglionata su più periodi d'imposta, anziché imputare il costo proporzionalmente alla quota effettivamente compensata in ciascun anno.
- Trascurare l'opzione di applicazione retroattiva (crediti acquistati già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024): è una scelta facoltativa dell'esercente arti e professioni, non un obbligo automatico, e va valutata caso per caso.
- Attivare la dichiarazione integrativa per l'applicazione retroattiva aspettandosi un rimborso delle maggiori imposte già versate: la norma esclude espressamente tale rimborso.
Prima di dichiarare un differenziale da crediti d'imposta
- ☐ Verifica se il credito è stato acquistato da terzi a titolo oneroso o se è stato ricevuto come corrispettivo di una prestazione professionale: le due situazioni hanno regimi fiscali diversi.
- ☐ Se acquistato da terzi: calcola il differenziale positivo come valore ceduto/compensato meno la quota di costo di acquisto proporzionalmente riferibile, periodo per periodo.
- ☐ Applica l'imposta sostitutiva del 26% sul differenziale e versala con le modalità del saldo delle imposte sui redditi da dichiarazione.
- ☐ Verifica la data di acquisto del credito: dal 12 agosto 2026 la disciplina si applica automaticamente; per crediti acquistati prima, valuta l'opzione retroattiva dal periodo d'imposta 2024, ricordando che non è previsto rimborso di maggiori imposte già versate.
- ☐ Se è necessaria una dichiarazione integrativa per esercitare l'opzione retroattiva, predisponila ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998.
Domande frequenti
L'articolo 3 riguarda anche i lavoratori dipendenti? No: è collocato nel Titolo II del decreto, dedicato ai redditi di lavoro autonomo, e si applica agli esercenti arti e professioni, a differenza degli articoli 1 e 2 del decreto che riguardano i redditi di lavoro dipendente.
Il differenziale su un credito Superbonus acquistato da terzi va sempre tassato al 26%? Sì, se il credito è stato acquistato da terzi a titolo oneroso (diverso dai crediti emergenti dalla liquidazione delle proprie imposte) e il professionista lo cede o lo compensa: il differenziale positivo è soggetto a imposta sostitutiva del 26%. Se invece il credito è il corrispettivo di una prestazione professionale, resta reddito ordinario IRPEF.
Da quando si applica la nuova disciplina? Ai crediti d'imposta acquistati dal 12 agosto 2026 (data di entrata in vigore del decreto). Gli esercenti arti e professioni possono optare per l'applicazione anche ai crediti acquistati già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Se ho già presentato la dichiarazione dei redditi per un'annualità precedente, posso applicare retroattivamente la nuova disciplina? Sì, tramite dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, ma senza diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Suppl. Ord. n. 30 — testo originario
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo). Analisi integrata con la Relazione illustrativa ufficiale del decreto, Atto del Governo n. 430.
Scarico di responsabilità
Questa scheda ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di aggiornamento indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Prima di assumere decisioni con effetti fiscali, verifica sempre il testo vigente e rivolgiti a un professionista abilitato.
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