Titolo III — Disposizioni in materia di redditi d'impresa · Capo I — Determinazione del reddito per le imprese agricole

Art. 4 — Modifiche in materia di determinazione del reddito per le imprese agricole

Una norma di puro coordinamento tecnico: allinea gli articoli 55 e 56-bis del TUIR alle nuove lettere b-bis) e b-ter) dell'art. 32, introdotte dal D.Lgs. 192/2024, che avevano ampliato le attività agricole rilevanti senza aggiornare coerentemente le norme collegate.

Aggiornato al 6 ottobre 2026. Contenuto informativo, verificato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sulla Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430). Non costituisce consulenza fiscale: per l'applicazione al caso concreto verifica sempre il testo vigente e la prassi ufficiale sopravvenuta.
1. Introduzione

Un disallineamento normativo da sanare

L'articolo 4 si colloca nel Titolo III del decreto (redditi d'impresa), Capo I, dedicato alla determinazione del reddito delle imprese agricole. Interviene su tre articoli del TUIR — 32, 55 e 56-bis — con modifiche di natura squisitamente tecnica, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Il punto di partenza è una riforma precedente: il D.Lgs. 192/2024 aveva ampliato le attività agricole rilevanti ai fini del reddito agrario, introducendo nell'art. 32, comma 2, del TUIR le nuove lettere b-bis) e b-ter), che ricomprendono — accanto alla tradizionale coltivazione, allevamento e silvicoltura — anche la produzione vegetale svolta in immobili censiti al catasto dei fabbricati. Quella riforma, però, non aveva aggiornato in modo coerente gli articoli 55 (reddito d'impresa per chi supera i limiti di agrarietà) e 56-bis (regime opzionale per le attività agricole connesse), che continuavano a richiamare solo le vecchie lettere b) e c). L'art. 4 del D.Lgs. 148/2026 elimina questo disallineamento.

2. Disciplina previgente

Richiami normativi rimasti indietro rispetto alla riforma del 2024

Prima del correttivo, l'art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, nella parte dedicata all'utilizzo del bosco, non richiamava anche le attività di produzione vegetale svolte tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis). L'art. 55, comma 1, del TUIR, nel definire quando il superamento dei limiti di agrarietà genera reddito d'impresa, richiamava testualmente solo le "lettere b) e c)" del comma 2 dell'art. 32, ignorando le lettere b-bis) e b-ter) introdotte medio tempore dal D.Lgs. 192/2024. L'art. 56-bis, comma 4, del TUIR, nell'individuare i soggetti ammessi al regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito per le attività connesse, non menzionava esplicitamente le società semplici né i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la tassazione catastale del reddito d'impresa agricolo.

3. Cosa cambia

Tre correzioni puntuali al TUIR

Art. 32, comma 2, lett. c), TUIR. Dopo le parole "del bosco" sono inserite le parole "o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis)": la norma sulle attività agricole rilevanti ricomprende ora espressamente, in questo punto, anche la produzione vegetale in immobili censiti al catasto dei fabbricati.

Art. 55, comma 1, TUIR. Le parole "lettere b) e c)" sono sostituite da "lettere b), b-bis), b-ter) e c)": il reddito d'impresa, per chi supera i limiti di agrarietà, si applica ora esplicitamente anche alle attività delle nuove lettere b-bis) e b-ter), non solo a quelle delle lettere b) e c) originarie.

Art. 56-bis, comma 4, TUIR. Il comma è sostituito: la disciplina del regime opzionale per le attività agricole connesse si applica "agli imprenditori individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", chiarendo in modo esplicito il perimetro soggettivo del regime.

Il comma 2 dell'art. 4 replica le medesime modifiche, in modo speculare, sul nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026). Nessuna modifica riguarda le aliquote o i limiti quantitativi di agrarietà previsti dall'art. 32 del TUIR.

4. Analisi tecnica

Come si incastrano gli artt. 32, 55 e 56-bis del TUIR

L'art. 32 del TUIR definisce quando un'attività agricola genera "reddito agrario", cioè un reddito determinato su base catastale, forfettaria e indipendente dal risultato economico effettivo — il regime di tassazione più favorevole per il settore agricolo — purché l'attività resti entro i limiti quantitativi ivi previsti (potenzialità del terreno e, per le attività connesse, decreti ministeriali periodici). Dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 del D.Lgs. 192/2024, le attività agricole rilevanti comprendono, oltre alla coltivazione e all'allevamento, anche la produzione vegetale svolta in immobili censiti al catasto dei fabbricati (nuove lettere b-bis e b-ter del comma 2).

L'art. 55 del TUIR stabilisce che, superati i limiti dell'art. 32, l'eccedenza genera reddito d'impresa, anche se l'attività non è organizzata in forma d'impresa, in continuità con la ratio originaria della norma. La Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) precisa che l'intervento sull'art. 55 è "di mero coordinamento" e chiarisce che rientrano nel perimetro del reddito d'impresa, ove superino i limiti dell'art. 32, non solo le attività delle lettere b) e c), ma anche quelle "medio tempore introdotte alle lettere b-bis) e b-ter)", eliminando "in radice ogni dubbio interpretativo".

L'art. 56-bis disciplina il regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito per le attività agricole connesse (ad esempio allevamento eccedente i limiti, produzione di beni, agriturismo). La Relazione illustrativa conferma che tale regime si applica all'impresa individuale (inclusi i casi di impresa familiare e coniugale), alle società semplici e alle società di fatto a esse assimilate ex art. 5 TUIR, e alle società agricole che hanno esercitato l'opzione ex art. 1, comma 1093, L. 296/2006 per la determinazione catastale del reddito d'impresa nei limiti dell'art. 32. Ne restano escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società di capitali che non hanno esercitato tale opzione, le quali determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari.

5. Impatti operativi

Chi deve riverificare la propria qualificazione reddituale

Imprenditori agricoli individuali e società agricole. Chi svolge attività di produzione vegetale in immobili censiti al catasto dei fabbricati (non solo in serre tradizionali o tramite utilizzo del bosco) deve riverificare se, superati i limiti di agrarietà dell'art. 32, l'eccedenza generi ora espressamente reddito d'impresa ex art. 55, come già chiarito dal correttivo.

Società agricole che hanno esercitato l'opzione ex art. 1, comma 1093, L. 296/2006. Devono verificare di rientrare nel perimetro soggettivo dell'art. 56-bis, comma 4, ora esplicitamente riformulato, per continuare ad applicare il regime forfettario sulle attività connesse.

Società in nome collettivo, in accomandita semplice e società di capitali agricole senza l'opzione. Restano escluse dal regime dell'art. 56-bis e determinano il reddito d'impresa con le regole ordinarie: la modifica ne rende definitiva l'esclusione, chiarendo un punto che poteva prestarsi a dubbi.

Consulenti del settore agricolo e commercialisti. Devono aggiornare la qualificazione del reddito (agrario vs. impresa) dei clienti che svolgono attività rientranti nelle nuove lettere b-bis) e b-ter), e verificare l'ammissibilità al regime opzionale dell'art. 56-bis in base alla forma giuridica e all'eventuale opzione esercitata.

6. Esempi pratici

Due casi di qualificazione reddituale

Caso 1 — produzione vegetale in capannone oltre i limiti di agrarietà. Una società agricola coltiva piante ornamentali in un capannone censito al catasto dei fabbricati, attività rientrante nella lettera b-bis) dell'art. 32, comma 2, TUIR, introdotta dal D.Lgs. 192/2024. Se il volume di produzione supera i limiti quantitativi dell'art. 32, prima del correttivo il rinvio letterale dell'art. 55, comma 1, alle sole "lettere b) e c)" lasciava margini di dubbio sull'inquadramento dell'eccedenza. Dopo la modifica dell'art. 4, l'art. 55, comma 1, richiama espressamente anche le lettere b-bis) e b-ter): l'eccedenza genera quindi reddito d'impresa, anche se la società non è organizzata in forma d'impresa, in coerenza con la ratio originaria della norma.

Caso 2 — regime opzionale dell'art. 56-bis per attività connesse. Una società agricola a responsabilità limitata ha esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093, L. 296/2006 per la determinazione catastale del proprio reddito d'impresa nei limiti dell'art. 32: con il nuovo comma 4 dell'art. 56-bis, è confermato che può applicare il regime forfettario sulle attività connesse. Una società in nome collettivo agricola che non ha esercitato tale opzione resta invece esclusa dal regime dell'art. 56-bis e determina il proprio reddito d'impresa con le regole ordinarie.

7. Errori frequenti

Cosa evitare

  • Ritenere che l'ampliamento delle attività agricole rilevanti (lettere b-bis e b-ter, introdotte dal D.Lgs. 192/2024) comporti automaticamente l'accesso al regime forfettario dell'art. 56-bis anche per società in nome collettivo, in accomandita semplice o di capitali che non hanno esercitato l'opzione ex art. 1, comma 1093, L. 296/2006.
  • Continuare a qualificare come "reddito agrario" l'eccedenza, rispetto ai limiti dell'art. 32, generata da attività di produzione vegetale svolte in immobili censiti al catasto dei fabbricati, ignorando che l'art. 55, comma 1, ora la riconduce espressamente a reddito d'impresa.
  • Interpretare l'art. 4 come un ampliamento delle agevolazioni fiscali per il settore agricolo: si tratta invece di una norma di puro coordinamento tecnico, senza alcuna modifica di aliquote o soglie quantitative.
  • Dare per scontato che una società agricola rientri nel perimetro soggettivo dell'art. 56-bis senza verificare se l'opzione ex art. 1, comma 1093, L. 296/2006 sia stata effettivamente esercitata.
8. Checklist

Prima di qualificare il reddito di un'attività agricola

  • ☐ Verifica se l'attività svolta rientra tra quelle delle lettere b-bis) o b-ter) del comma 2 dell'art. 32 TUIR (produzione vegetale in immobili censiti al catasto dei fabbricati).
  • ☐ Controlla se sono superati i limiti quantitativi dell'art. 32: in caso affermativo, l'eccedenza genera reddito d'impresa ex art. 55, comma 1, ora comprensivo anche delle lettere b-bis) e b-ter).
  • ☐ Verifica la forma giuridica del soggetto e se è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093, L. 296/2006, per stabilire l'accesso al regime opzionale dell'art. 56-bis.
  • ☐ Per s.n.c., s.a.s. e società di capitali agricole senza opzione, applica le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa, senza fare ricorso al regime forfettario dell'art. 56-bis.
9. FAQ

Domande frequenti

L'art. 4 introduce nuove agevolazioni per le imprese agricole? No: è una norma di coordinamento tecnico. Allinea i rinvii normativi degli artt. 55 e 56-bis del TUIR alle lettere b-bis) e b-ter) dell'art. 32, già introdotte dal D.Lgs. 192/2024, senza modificare aliquote o limiti quantitativi.

Da quando si applica? L'articolo non indica una decorrenza specifica: si applica quindi dalla data di entrata in vigore del decreto, 12 agosto 2026.

Chi resta escluso dal regime dell'art. 56-bis dopo la modifica? Le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società di capitali che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093, L. 296/2006: per queste il reddito d'impresa si determina con le regole ordinarie.

Cosa cambia per chi coltiva in una serra tradizionale, senza fabbricati censiti al catasto? Nulla di diretto: l'intervento riguarda specificamente il coordinamento per le attività delle nuove lettere b-bis) e b-ter), relative alla produzione vegetale in immobili censiti al catasto dei fabbricati, introdotte dalla riforma del 2024.

10. Fonti

Riferimenti consultati

Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo). Analisi integrata con la Relazione illustrativa ufficiale del decreto, Atto del Governo n. 430.

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