Art. 31 — Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà usare i file delle fatture elettroniche non solo per i controlli sulle accise, ma anche per l'analisi dei rischi e il controllo a fini fiscali e doganali in tutte le materie di propria competenza.
Più dati alle Dogane, non solo per le accise
Le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio restano memorizzate — per previsione dell'art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 — fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Questo patrimonio informativo può già essere utilizzato, per finalità specifiche, da più autorità: la Guardia di Finanza per le funzioni di polizia economica e finanziaria, l'Agenzia delle entrate (insieme alla Guardia di Finanza) per l'analisi del rischio e il controllo fiscale, l'Agenzia delle entrate per metter a disposizione dell'agente della riscossione i dati sui corrispettivi ai fini del recupero crediti, e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli — ma, finora, solo per la vigilanza e il controllo sulle accise (art. 18 del Testo Unico Accise, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).
L'articolo 31 del D.Lgs. 148/2026 interviene proprio su quest'ultimo punto: estende la facoltà dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di utilizzare i file delle fatture elettroniche anche alle attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di propria competenza, quindi ben oltre il solo perimetro delle accise.
Art. 1, co. 5-bis, lett. b-bis), D.Lgs. 127/2015: solo accise
Nella formulazione precedente, l'art. 1, comma 5-bis, lettera b-bis), del D.Lgs. 127/2015 consentiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisite tramite il Sistema di Interscambio esclusivamente per le attività di vigilanza e controllo sulle accise di cui al D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise, in particolare l'art. 18). Qualsiasi altra finalità di analisi del rischio o di controllo doganale — ad esempio sui dati delle importazioni, delle esportazioni, degli scambi intracomunitari o del Codice Doganale dell'Unione — restava fuori dal perimetro di utilizzo espressamente autorizzato di questi file.
Aggiunta di una finalità d'uso più ampia
Il comma 1 dell'art. 31 modifica l'art. 1, comma 5-bis, lettera b-bis), del D.Lgs. 127/2015: dopo le parole «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» vengono aggiunte le parole «, nonché per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di competenza». L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può quindi continuare a usare i file delle fatture elettroniche per i controlli sulle accise, ma ora può usarli anche per l'analisi dei rischi e il controllo fiscale e doganale in tutte le materie che rientrano nella propria competenza istituzionale.
Il comma 2 replica l'identica estensione sul nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026), intervenendo sull'art. 77, comma 7, lettera c), con efficacia dal 1° gennaio 2027, data di entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA ai sensi del suo art. 171. Si tratta di una modifica di coordinamento, per garantire continuità applicativa quando il nuovo Testo Unico IVA sostituirà le norme attualmente contenute nel D.Lgs. 127/2015.
Che cosa significa "materie e attività di competenza" delle Dogane
Secondo la Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430), l'estensione riguarda in particolare le attività di analisi, vigilanza, controllo e revisione dell'accertamento previste dagli articoli 46, 47 e 48 del Codice Doganale dell'Unione (CDU, Regolamento UE n. 952/2013) e dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (disposizioni nazionali complementari al CDU). A queste si aggiungono i controlli sugli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari e sul plafond IVA degli esportatori abituali — ambiti in cui i dati delle fatture elettroniche, incrociati con le dichiarazioni doganali, possono far emergere disallineamenti tra i valori dichiarati in dogana e quelli fatturati.
Il quadro complessivo dei soggetti autorizzati a utilizzare i file delle fatture elettroniche, dopo la modifica, resta quindi composto da quattro categorie: a) Guardia di Finanza, per le funzioni di polizia economica e finanziaria; b) Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza, per l'analisi del rischio e il controllo fiscale; c) Agenzia delle dogane e dei monopoli, ora per la vigilanza sulle accise e per l'analisi dei rischi e il controllo fiscale e doganale nelle materie di competenza; d) Agenzia delle entrate, per metter a disposizione dell'agente della riscossione i dati sui corrispettivi ai fini del recupero crediti.
Per continuità normativa, la stessa estensione è replicata — con decorrenza dal 1° gennaio 2027 — nel nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026, art. 77, comma 7, lettera c), che dalla stessa data sostituirà la disciplina oggi contenuta nel D.Lgs. 127/2015.
Chi deve prestare attenzione
Operatori doganali e spedizionieri doganali. I dati delle fatture elettroniche emesse o riceve dalle imprese che operano con l'estero possono ora essere incrociati più sistematicamente con le dichiarazioni doganali, nell'ambito delle attività di analisi dei rischi previste dal Codice Doganale dell'Unione: aumenta l'importanza della coerenza tra valori fatturati e valori dichiarati in dogana.
Importatori ed esportatori. Le imprese che effettuano scambi intracomunitari o operazioni soggette a plafond IVA (esportatori abituali) devono prestare particolare attenzione alla coerenza tra le fatture elettroniche emesse/ricevute e gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ora più esposti a controlli incrociati da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Consulenti doganali e fiscali. Nella consulenza a imprese import-export conviene integrare, tra le verifiche preventive, il controllo di coerenza tra fatturazione elettronica, dichiarazioni doganali e dichiarazioni IVA, anticipando le verifiche che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può ora condurre con un patrimonio informativo più ampio.
Due situazioni concrete
Caso 1 — controllo doganale su merci importate. Un'impresa importa componenti da un fornitore extra-UE e li immette in consumo in Italia. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito delle attività di analisi dei rischi di cui agli artt. 46-48 del CDU, può ora confrontare il valore dichiarato nella bolletta doganale con quello risultante dalle fatture elettroniche collegate alla medesima operazione commerciale, individuando più facilmente eventuali disallineamenti.
Caso 2 — esportatore abituale e plafond IVA. Un'azienda esportatrice che utilizza il plafond IVA per acquistare senza applicazione dell'imposta deve presentare dichiarazioni d'intento coerenti con gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie. Con l'estensione dell'art. 31, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può utilizzare direttamente i file delle fatture elettroniche per verificare che il plafond disponibile non sia stato superato, senza dover attendere segnalazioni da altre amministrazioni.
Cosa evitare
- Ritenere che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possa accedere ai file delle fatture elettroniche solo per i controlli sulle accise: dopo l'art. 31, l'uso è esteso anche ai controlli doganali e fiscali nelle materie di competenza.
- Sottovalutare il rischio di disallineamento tra i valori dichiarati in dogana (bollette doganali) e quelli risultanti dalle fatture elettroniche collegate alla stessa operazione, ora più facilmente incrociabili.
- Dimenticare che la stessa estensione sarà applicabile, dal 1° gennaio 2027, anche nel quadro del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026): non è una norma transitoria limitata al solo D.Lgs. 127/2015.
- Confondere l'ambito della modifica (uso dei dati già acquisiti per finalità di controllo) con un nuovo obbligo dichiarativo a carico dei contribuenti: l'art. 31 non introduce nuovi adempimenti, ma amplia i poteri di utilizzo dei dati già in possesso dell'amministrazione.
Prima di un'operazione di import-export
- ☐ Verifica la coerenza tra i valori indicati nelle fatture elettroniche e quelli dichiarati nelle bollette doganali per la medesima operazione.
- ☐ Controlla che gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari siano coerenti con le fatture elettroniche emesse e ricevute.
- ☐ Se operi con plafond IVA, monitora che il plafond disponibile non sia superato, tenendo conto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può ora verificarlo direttamente sui dati delle fatture elettroniche.
- ☐ Nelle operazioni soggette al Codice Doganale dell'Unione (artt. 46-48 CDU), predisponi documentazione di supporto coerente con i dati fatturati, in previsione di controlli incrociati.
Domande frequenti
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può ora vedere tutte le fatture elettroniche di qualsiasi contribuente? L'art. 31 non modifica l'ambito dei dati già acquisiti tramite il Sistema di Interscambio (conservati fino all'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento): amplia invece le finalità per cui questi dati possono essere utilizzati dall'Agenzia, aggiungendo l'analisi dei rischi e il controllo fiscale e doganale alle già previste attività sulle accise.
Questa modifica introduce nuovi obblighi di fatturazione per le imprese? No. L'art. 31 riguarda esclusivamente l'utilizzo, da parte dell'amministrazione, dei dati delle fatture elettroniche già trasmesse tramite il Sistema di Interscambio; non introduce nuovi obblighi documentali o dichiarativi a carico dei contribuenti.
Da quando si applica la modifica sul nuovo Testo Unico IVA? La modifica speculare sull'art. 77, comma 7, lettera c), del D.Lgs. 10/2026 (nuovo Testo Unico IVA) si applica dal 1° gennaio 2027, data di entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA.
Che relazione c'è tra l'art. 31 e l'art. 32 del decreto? Entrambi appartengono al Titolo X del D.Lgs. 148/2026, dedicato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: l'art. 31 riguarda l'uso dei dati delle fatture elettroniche, mentre l'art. 32 interviene su numerosi aspetti tecnici della disciplina delle accise. Vai alla scheda sull'art. 32.
Riferimenti consultati
- Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430 — commento all'art. 31 del testo poi divenuto D.Lgs. 148/2026.
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it e sulla relazione illustrativa ufficiale dell'Atto del Governo n. 430.
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