Titolo X — Disposizioni concernenti l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Art. 32 — Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise

Ultimo articolo del Titolo X: nove interventi puntuali sul Testo Unico Accise — dal gas naturale per le case-famiglia al canone annuale per il fotovoltaico, dal vuoto sanzionatorio sul tabacco riscaldato ai chiarimenti su cauzioni e lavorazione per conto terzi — più un termine procedurale del D.Lgs. 43/2025.

Aggiornato al 6 ottobre 2026. Contenuto informativo, verificato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sulla relazione illustrativa ufficiale. Non costituisce consulenza fiscale: per l'applicazione al caso concreto verifica sempre il testo vigente e la prassi ufficiale sopravvenuta.
1. Introduzione

Un articolo "manutentivo" sul Testo Unico Accise

L'articolo 32 è l'ultimo articolo del Titolo X del D.Lgs. 148/2026 (dedicato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli): dopo di esso il testo prosegue con il Titolo XI, "Disposizioni in materia di sanzioni tributarie" (artt. 33-34). A differenza dell'art. 31, che interviene su un unico punto, l'art. 32 raccoglie nove interventi distinti (lettere a-i del comma 1) sul Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) e un intervento ulteriore (comma 2) sul D.Lgs. 18 marzo 2025, n. 43.

Gli interventi toccano materie molto diverse tra loro: tassazione del gas naturale per le case-famiglia, inquadramento dei servizi ausiliari delle officine elettriche, semplificazioni per i piccoli impianti da fonti rinnovabili, correzione di un vuoto sanzionatorio sui prodotti da inalazione di nuova generazione (tabacco riscaldato), regole sulle cauzioni dei depositari e sul momento di immissione in consumo per chi importa prodotti da lavorare o confezionare in Italia, oltre a due termini procedurali prorogati. Per questo la sezione "Analisi tecnica" di questa scheda è organizzata lettera per lettera.

2. Disciplina previgente

Il Testo Unico Accise prima dell'art. 32

Il Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) disciplina, tra l'altro: la tassazione del gas naturale distinguendo "usi domestici" (aliquota più alta) da "usi non domestici" (aliquota più favorevole, art. 26); i consumi delle officine di produzione di energia elettrica (art. 53); le modalità di versamento dell'accisa sull'energia elettrica, comprese le opzioni semplificate con canone di abbonamento (art. 56); il regime sanzionatorio dei prodotti succedanei dei tabacchi lavorati e dei prodotti da inalazione senza combustione (art. 62-quater.2) e dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo (art. 62-quinquies); le cauzioni richieste ai depositari fiscali (art. 5); e il momento di "immissione in consumo" dei prodotti sottoposti ad accisa (artt. 61 e 62).

Su alcuni di questi punti, il D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 aveva già modificato il Testo Unico Accise, ma — secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa ufficiale — aveva inavvertitamente eliminato, nell'art. 61, il richiamo all'applicabilità delle sanzioni dell'art. 50 TUA per i prodotti soggetti a imposta di consumo, senza inserire una previsione corrispondente nell'art. 62-quater.2 (prodotti solidi da inalazione): per i liquidi da inalazione e per i prodotti a base di nicotina (nicotine pouches), invece, il richiamo all'art. 50 era rimasto correttamente in vigore. Si era quindi creato un vuoto sanzionatorio limitato ai soli prodotti solidi da inalazione e ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

3. Cosa cambia

Nove lettere, un intervento sul D.Lgs. 43/2025

L'art. 32, comma 1, modifica il Testo Unico Accise con nove interventi (lettere a-i): a) estende l'aliquota "usi non domestici" del gas naturale alle attività ricettive delle istituzioni assistenziali (art. 26, co. 5); b) disciplina i consumi dei servizi ausiliari delle officine elettriche nei casi di "energia immessa negativa" (art. 53, co. 3, nuova lett. b-bis); c) ammette gli impianti da fonti rinnovabili al canone di abbonamento annuale (art. 56, co. 2); d) ed e) colmano il vuoto sanzionatorio sui prodotti solidi da inalazione (art. 62-quater.2, co. 13) e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (art. 62-quinquies, nuovo co. 7-quinquies), riallineandoli all'applicabilità delle sanzioni dell'art. 50 TUA; f) sostituisce il termine di cinque giorni con quarantacinque giorni (art. 9-septies, co. 1); g) esclude dal calcolo della cauzione dei depositari i prodotti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche presso depositi fiscali di terzi (art. 5, co. 3, lett. a); h) e i) chiariscono che, per i prodotti ricevuti da altri Paesi UE o extra-UE per lavorazione o confezionamento, l'immissione in consumo si verifica solo al momento della cessione ai consumatori finali o ai rivenditori (art. 61, co. 1, lett. c, e nuovo art. 62, co. 7-bis).

Il comma 2 estende da sessanta a centoventi giorni un termine di decadenza previsto dall'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 18 marzo 2025, n. 43.

4. Analisi tecnica

Lettera per lettera

a) Gas naturale per le attività ricettive assistenziali — art. 26, co. 5, TUA

Viene aggiunto un periodo che qualifica come "usi non domestici" (tassati con l'aliquota più favorevole rispetto agli "usi domestici") anche i consumi di gas naturale impiegato per combustione nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti. Secondo la Relazione illustrativa, il chiarimento vale anche quando queste istituzioni svolgono la loro funzione assistenziale utilizzando strutture abitative, come le case-famiglia.

b) Servizi ausiliari delle officine elettriche — art. 53, co. 3, lett. b-bis), TUA

Viene aggiunta una lettera b-bis) che disciplina i consumi dei servizi ausiliari connessi alla produzione di un'officina elettrica (diversa da quelle già regolate) collegata alla rete di trasmissione o distribuzione, per i casi di "energia immessa negativa" — quando il produttore acquista energia da terzi per alimentare i propri servizi ausiliari, in applicazione della delibera ARERA n. 109/2021/R/eel. La Relazione illustrativa segnala che l'intervento colma un vuoto normativo che creava difficoltà operative agli operatori del settore.

c) Canone di abbonamento per gli impianti da fonti rinnovabili — art. 56, co. 2, TUA

Viene inserita la locuzione "impianti azionati da fonti rinnovabili" tra quelli che possono optare per il versamento dell'accisa mediante canone di abbonamento annuale, in luogo delle dichiarazioni semestrali. Si tratta — come indica la Relazione illustrativa — di una misura di semplificazione per gli esercenti officine di produzione elettrica da fonti rinnovabili di potenza compresa tra 20 e 100 kW.

d) e e) Vuoto sanzionatorio sui prodotti da inalazione — artt. 62-quater.2, co. 13, e 62-quinquies, co. 7-quinquies, TUA

La lettera d) inserisce, nell'art. 62-quater.2, comma 13 (relativo ai prodotti solidi da inalazione, come il tabacco riscaldato), l'applicabilità delle sanzioni dell'art. 50 TUA — le stesse previste per i tabacchi lavorati tradizionali. La lettera e) inserisce un nuovo comma 7-quinquies nell'art. 62-quinquies (prodotti accessori ai tabacchi da fumo), assoggettando la loro commercializzazione alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria (art. 18 TUA) e applicando anch'essa le sanzioni dell'art. 50. Entrambe le modifiche, secondo la Relazione illustrativa, colmano il vuoto sanzionatorio determinatosi con il D.Lgs. 141/2024, che aveva fatto venir meno il richiamo all'art. 50 per questi prodotti nell'art. 61 TUA, senza riportarlo nelle norme specifiche — mentre per i liquidi da inalazione e per i prodotti a base di nicotina (nicotine pouches) il richiamo era rimasto in vigore.

f) Termine da cinque a quarantacinque giorni — art. 9-septies, co. 1, TUA

Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 9-septies, comma 1, viene sostituito con quarantacinque giorni. Il testo normativo a disposizione non specifica ulteriormente a quale adempimento si riferisca questo termine, e la Relazione illustrativa non lo commenta esplicitamente: si tratta, con cautela espositiva, di una significativa proroga di un termine procedurale, che va verificata puntualmente sul testo dell'art. 9-septies TUA per l'adempimento specifico coinvolto.

g) Cauzioni dei depositari: esclusione dei prodotti delle Amministrazioni pubbliche — art. 5, co. 3, lett. a), TUA

I prodotti soggetti ad accisa detenuti dalle Amministrazioni pubbliche presso depositi fiscali di terzi non sono più considerati nel calcolo della cauzione richiesta per operare come depositario: un'esclusione a favore della Pubblica Amministrazione, non commentata in dettaglio dalla Relazione illustrativa.

h) e i) Momento di immissione in consumo per lavorazione e confezionamento — art. 61, co. 1, lett. c), e art. 62, nuovo co. 7-bis, TUA

Viene chiarito che, per i prodotti ricevuti da altri Paesi dell'Unione Europea o da Paesi extra-UE in impianti nazionali ai fini di lavorazione o confezionamento, l'immissione in consumo si considera avvenuta solo al momento della cessione ai consumatori finali o ai rivenditori, e non già al momento della ricezione dei prodotti per la lavorazione. Anche in questo caso, il testo fornito non riporta un commento specifico della Relazione illustrativa: il chiarimento va comunque letto, con cautela espositiva, come favorevole alle imprese che importano prodotti per lavorarli o confezionarli in Italia prima di rivenderli, posticipando il momento impositivo rilevante.

Comma 2 — Termine di decadenza del D.Lgs. 43/2025 da 60 a 120 giorni

L'art. 32, comma 2, modifica l'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 18 marzo 2025, n. 43, estendendo da sessanta a centoventi giorni un termine di decadenza. Anche in questo caso il testo a disposizione non specifica puntualmente quale adempimento sia regolato da questo termine, e la Relazione illustrativa non lo commenta: va descritto, con cautela, come un termine procedurale ampliato, da verificare sul testo specifico dell'art. 8 del D.Lgs. 43/2025.

5. Impatti operativi

Chi deve prestare attenzione, lettera per lettera

Enti assistenziali con strutture ricettive (lett. a). Case-famiglia e istituzioni che assistono disabili, orfani, anziani e indigenti possono applicare l'aliquota "usi non domestici", più favorevole, al gas naturale consumato per riscaldamento e altri usi di combustione nelle proprie strutture ricettive, anche quando la funzione assistenziale si svolge in locali di tipo abitativo.

Operatori del settore energetico: officine elettriche (lett. b). I produttori che acquistano energia da terzi per i propri servizi ausiliari, nei casi di "energia immessa negativa" disciplinati dalla delibera ARERA 109/2021, hanno ora un inquadramento specifico ai fini accise per questi consumi.

Piccoli produttori da fonti rinnovabili (lett. c). Gli esercenti di impianti fotovoltaici, eolici o altre fonti rinnovabili con potenza tra 20 e 100 kW possono optare per il canone di abbonamento annuale, evitando le dichiarazioni semestrali: una semplificazione amministrativa diretta.

Produttori e distributori di prodotti da inalazione (lett. d ed e). Chi produce o commercializza tabacco riscaldato (prodotti solidi da inalazione) o prodotti accessori ai tabacchi da fumo deve tenere presente che, con l'art. 32, queste categorie sono ora soggette alle stesse sanzioni dell'art. 50 TUA già applicabili ai liquidi da inalazione e ai prodotti a base di nicotina: il vuoto sanzionatorio è stato colmato.

Depositari fiscali che lavorano con la Pubblica Amministrazione (lett. g). I soggetti che detengono, presso i propri depositi fiscali, prodotti di proprietà di Amministrazioni pubbliche, possono escludere tali quantità dal calcolo della cauzione richiesta per operare come depositario.

Imprese che importano prodotti per lavorazione o confezionamento in Italia (lett. h e i). Chi riceve prodotti soggetti ad accisa da altri Paesi UE o extra-UE per lavorarli o confezionarli in impianti italiani deve tenere presente che il momento impositivo rilevante (immissione in consumo) si sposta alla cessione finale, e non coincide più con la ricezione dei prodotti per la lavorazione.

6. Esempi pratici

Due casi su lettere diverse

Caso 1 — casa-famiglia e gas naturale (lett. a). Una casa-famiglia che ospita anziani non autosufficienti consuma gas naturale per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. Prima del chiarimento dell'art. 32, potevano sorgere dubbi sull'applicabilità dell'aliquota "usi non domestici" quando l'attività assistenziale si svolge, come in questo caso, in una struttura con caratteristiche abitative. Con la modifica, questi consumi rientrano espressamente negli "usi non domestici", con l'aliquota più favorevole rispetto a quella degli "usi domestici".

Caso 2 — piccolo impianto fotovoltaico da 50 kW (lett. c). Un'azienda agricola gestisce un impianto fotovoltaico da 50 kW di potenza, nella fascia 20-100 kW prevista dalla norma. Fino all'art. 32, l'accisa sull'energia elettrica prodotta doveva essere gestita tramite dichiarazioni semestrali. Con la modifica dell'art. 56, comma 2, TUA, l'azienda può ora optare per il versamento tramite canone di abbonamento annuale, riducendo gli adempimenti dichiarativi periodici.

7. Errori frequenti

Cosa evitare

  • Applicare l'aliquota "usi domestici", più onerosa, al gas naturale consumato da istituzioni assistenziali in strutture ricettive di tipo abitativo, senza considerare il chiarimento della lett. a) sull'art. 26, co. 5, TUA.
  • Ritenere che il vuoto sanzionatorio sui prodotti solidi da inalazione (tabacco riscaldato) riguardasse anche i liquidi da inalazione o i prodotti a base di nicotina: per questi ultimi il richiamo all'art. 50 TUA era rimasto sempre in vigore, anche prima dell'art. 32.
  • Continuare a presentare dichiarazioni semestrali per un piccolo impianto da fonti rinnovabili nella fascia 20-100 kW senza valutare l'opzione per il canone di abbonamento annuale introdotta dalla lett. c).
  • Confondere il momento di ricezione dei prodotti per lavorazione o confezionamento con il momento di immissione in consumo: dopo le lett. h) e i), il momento impositivo rilevante è quello della cessione ai consumatori finali o ai rivenditori.
  • Applicare automaticamente ad altri adempimenti i nuovi termini di quarantacinque giorni (lett. f, art. 9-septies TUA) e di centoventi giorni (comma 2, D.Lgs. 43/2025) senza verificare puntualmente, sul testo delle rispettive norme, a quale specifico adempimento si riferiscano: la Relazione illustrativa non li commenta in dettaglio e vanno trattati con cautela.
8. Checklist

Verifica per categoria di operatore

  • ☐ Enti assistenziali: verifica se i consumi di gas naturale nelle strutture ricettive possono rientrare negli "usi non domestici" ai sensi dell'art. 26, co. 5, TUA come modificato.
  • ☐ Officine elettriche: controlla se i consumi dei servizi ausiliari rientrano nei casi di "energia immessa negativa" disciplinati dalla nuova lett. b-bis) dell'art. 53, co. 3, TUA.
  • ☐ Piccoli produttori da fonti rinnovabili (20-100 kW): valuta l'opzione per il canone di abbonamento annuale in luogo delle dichiarazioni semestrali (art. 56, co. 2, TUA).
  • ☐ Produttori/distributori di prodotti da inalazione: verifica l'applicabilità delle sanzioni dell'art. 50 TUA ai prodotti solidi da inalazione e ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo.
  • ☐ Depositari fiscali: ricalcola la cauzione dovuta escludendo i prodotti delle Amministrazioni pubbliche detenuti presso depositi di terzi (art. 5, co. 3, lett. a, TUA).
  • ☐ Imprese che lavorano/confezionano prodotti per conto terzi: verifica che il momento di immissione in consumo sia correttamente individuato nella cessione finale, non nella ricezione per lavorazione.
  • ☐ Per i termini procedurali modificati (lett. f e comma 2): individua puntualmente l'adempimento specifico coinvolto prima di applicare il nuovo termine.
9. FAQ

Domande frequenti

Perché l'art. 32 contiene così tanti interventi diversi tra loro? Perché è un articolo di manutenzione tecnica del Testo Unico Accise: raccoglie correzioni, chiarimenti e semplificazioni su materie diverse (gas naturale, energia elettrica, prodotti da inalazione, cauzioni, lavorazione per conto terzi) che il legislatore ha scelto di accorpare in un'unica disposizione, piuttosto che destinare un articolo a ciascun intervento.

Il vuoto sanzionatorio sui prodotti da inalazione riguardava tutti i prodotti di nuova generazione? No: riguardava specificamente i prodotti solidi da inalazione (es. tabacco riscaldato, lett. d) e i prodotti accessori ai tabacchi da fumo (lett. e). Per i liquidi da inalazione e per i prodotti a base di nicotina (nicotine pouches), il richiamo alle sanzioni dell'art. 50 TUA era rimasto in vigore anche dopo il D.Lgs. 141/2024.

Quali sono esattamente gli adempimenti interessati dai nuovi termini di 45 e 120 giorni? Il testo normativo a disposizione indica solo che il termine di cinque giorni dell'art. 9-septies, co. 1, TUA diventa quarantacinque giorni, e che il termine di decadenza di sessanta giorni dell'art. 8, co. 6, D.Lgs. 43/2025 diventa centoventi giorni, senza ulteriori dettagli nella Relazione illustrativa consultata: per individuare con esattezza l'adempimento coinvolto occorre verificare direttamente il testo delle norme richiamate.

Che relazione c'è tra l'art. 32 e l'art. 31? Entrambi appartengono al Titolo X del D.Lgs. 148/2026, dedicato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: l'art. 31 riguarda l'uso dei dati delle fatture elettroniche, l'art. 32 interviene invece su numerosi aspetti tecnici del Testo Unico Accise. Vai alla scheda sull'art. 31.

L'art. 32 è l'ultimo articolo del decreto? No: è l'ultimo articolo del Titolo X (Disposizioni concernenti l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Il decreto prosegue con il Titolo XI, "Disposizioni in materia di sanzioni tributarie" (artt. 33-34), non trattato in questa scheda.

10. Fonti

Riferimenti consultati

Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it e sulla relazione illustrativa ufficiale dell'Atto del Governo n. 430. Per le lettere f), g), h), i) del comma 1 e per il comma 2, la Relazione illustrativa consultata non riporta un commento specifico: il contenuto di questa scheda su questi punti si basa esclusivamente sul testo normativo ed è esposto con cautela.

Limitazione di responsabilità

Scarico di responsabilità

Questa scheda ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di aggiornamento indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Prima di assumere decisioni con effetti fiscali, verifica sempre il testo vigente e rivolgiti a un professionista abilitato.

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