Titolo III — Disposizioni in materia di redditi d'impresa · Capo II — Avvicinamento valori contabili e fiscali

Art. 6 — Riallineamento straordinario delle divergenze tra i valori contabili e fiscali

Una finestra "una tantum": le imprese che non hanno potuto avvalersi, per vincoli temporali, del riallineamento a saldo globale introdotto dal D.Lgs. 192/2024 possono ora riallineare — ai fini IRES, IRAP e addizionali — le divergenze contabili-fiscali emerse prima del 2024 e ancora esistenti a fine 2025, versando l'imposta in un'unica soluzione.

Aggiornato al 6 ottobre 2026. Contenuto informativo, verificato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sulla Relazione illustrativa ufficiale. Non costituisce consulenza fiscale: per l'applicazione al caso concreto verifica sempre il testo vigente e la prassi ufficiale sopravvenuta.
1. Introduzione

Una riapertura "una tantum" per chi era rimasto fuori

L'articolo 6 — collocato, come l'articolo 5, nel Capo II del Titolo III dedicato all'avvicinamento dei valori contabili e fiscali — non modifica il TUIR, ma introduce una disciplina transitoria autonoma e straordinaria: consente alle imprese di riallineare, ai fini IRES, IRAP e addizionali, le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse a seguito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, quando queste divergenze si sono realizzate in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 e sono ancora esistenti al termine del periodo d'imposta successivo (cioè a fine 2025 per i soggetti solari).

Il riallineamento avviene secondo le modalità dell'articolo 11, comma 1, del medesimo D.Lgs. 192/2024, il cosiddetto riallineamento a saldo globale: una logica diversa dal riallineamento voce per voce, perché considera la somma algebrica di tutte le divergenze rilevanti.

2. Disciplina previgente

Una disciplina generale, ma applicabile solo "in avanti"

Prima del D.Lgs. 192/2024, le discipline di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse a seguito di cambiamenti del sistema contabile erano applicabili solo in casi limitati e a condizioni di accesso particolarmente gravose.

Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto una disciplina di riallineamento di carattere generale, applicabile alle fattispecie individuate dall'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto: la prima adozione di un principio contabile (FTA, First Time Adoption), la variazione di un principio contabile IAS/IFRS, la variazione di un principio contabile OIC, il ritorno ai principi contabili OIC dopo l'adozione degli IAS/IFRS (c.d. LTA, Last Time Adoption), e le operazioni straordinarie tra soggetti che applicano principi contabili differenti o sono sottoposti a obblighi informativi di bilancio differenti. Questa nuova disciplina generale, tuttavia, si applica solo alle operazioni poste in essere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti solari): le imprese che avevano già divergenze pregresse, sorte prima di quella soglia temporale, non potevano quindi avvalersene.

3. Cosa cambia

Una finestra straordinaria per il pregresso

L'articolo 6 apre, in via straordinaria e una tantum, la possibilità di applicare la disciplina del riallineamento a saldo globale (art. 11, comma 1, D.Lgs. 192/2024) anche alle divergenze contabili-fiscali realizzatesi in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, se ancora esistenti al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (cioè a fine 2025 per i soggetti solari). In sintesi, per chi aveva divergenze "vecchie" rimaste fuori dalla disciplina generale del 2024, si apre ora una strada per sanarle.

Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti solari); l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa a quel medesimo periodo d'imposta, e l'imposta va versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative allo stesso periodo.

4. Analisi tecnica

Meccanismo, perimetro temporale e tenuta dell'opzione

Perimetro temporale a doppio binario. La norma individua due soglie temporali distinte: la divergenza deve essersi realizzata in un periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2024, ed essere ancora esistente al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti solari). Solo le divergenze che soddisfano entrambe le condizioni rientrano nel perimetro dell'articolo 6.

Riallineamento a saldo globale. Il rinvio all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 192/2024 implica che il riallineamento non avviene voce per voce, ma sulla somma algebrica di tutte le divergenze rilevanti riferibili alle fattispecie dell'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto: un meccanismo pensato per semplificare l'accesso e ridurre i costi amministrativi, secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa.

Decorrenza, opzione e versamento (comma 2). Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa a quel medesimo periodo (per i soggetti solari, la dichiarazione dei redditi 2026, presentata nel 2027); l'imposta dovuta va versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte dello stesso periodo d'imposta — non è quindi prevista la rateizzazione.

Tenuta dell'opzione in caso di accertamento (comma 3). Se in sede di controllo l'amministrazione finanziaria rileva violazioni sulla corretta applicazione dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 192/2024, l'opzione per il riallineamento resta comunque valida: l'effetto dell'accertamento è circoscritto alla rideterminazione della somma algebrica delle differenze riallineate (e quindi dell'imposta dovuta o della deduzione generata), senza far cadere la scelta operata dal contribuente.

Regole ordinarie (comma 4). Per il resto si applicano le disposizioni ordinarie in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso sulle imposte dirette: l'articolo 6 non introduce un regime sanzionatorio o processuale speciale.

Questa norma condivide la stessa area tematica dell'articolo 5 (derivazione rafforzata e avvicinamento dei valori contabili e fiscali): mentre l'articolo 5 riscrive a regime alcune regole di valutazione (titoli obbligazionari, stock option, avviamento), l'articolo 6 offre uno strumento transitorio per sanare le divergenze pregresse che quelle stesse logiche di avvicinamento lasciavano scoperte.

5. Impatti operativi

Chi dovrebbe valutare l'opzione

Imprese con divergenze da FTA (First Time Adoption). Chi ha adottato per la prima volta un principio contabile (ad esempio il passaggio agli IAS/IFRS) prima del 2024 e ha ancora, a fine 2025, divergenze contabili-fiscali non sanate, può ora valutare il riallineamento straordinario.

Imprese con cambio di principio contabile IAS/IFRS o OIC. Chi ha cambiato un principio contabile internazionale o nazionale (incluso il ritorno agli OIC dopo gli IAS/IFRS, c.d. LTA) prima del 2024, con divergenze ancora esistenti a fine 2025, rientra nello stesso perimetro.

Imprese coinvolte in operazioni straordinarie "miste". Fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie tra soggetti con principi contabili o obblighi informativi di bilancio differenti, realizzate prima del 2024, possono aver generato divergenze oggi riallineabili.

Pianificazione finanziaria del versamento. Poiché il pagamento avviene in un'unica soluzione (nessuna rateizzazione prevista dal comma 2), le imprese che valutano l'opzione devono considerare l'impatto di cassa nel periodo in cui scade il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta 2026.

6. Esempi pratici

Un caso numerico

Una società ha adottato per la prima volta i principi IAS/IFRS (FTA) nel 2022, generando una divergenza tra valore contabile e valore fiscale di alcune poste patrimoniali per 180.000 euro. Al termine del periodo d'imposta 2025 quella divergenza risulta ancora esistente, perché la società non aveva i requisiti temporali per accedere alla disciplina generale del D.Lgs. 192/2024 (applicabile solo dalle operazioni del periodo d'imposta 2026). Con l'articolo 6, la società può ora optare per il riallineamento a saldo globale: esercita l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2026 (presentata nel 2027) e versa l'imposta sostitutiva dovuta sulla somma algebrica delle divergenze riallineate in un'unica soluzione, entro il termine di versamento a saldo delle imposte 2026.

7. Errori frequenti

Cosa evitare

  • Confondere il riallineamento straordinario dell'articolo 6 (divergenze pregresse, ante 2024) con la disciplina generale del D.Lgs. 192/2024 (operazioni dal periodo d'imposta 2026): i presupposti temporali sono diversi e non sovrapponibili.
  • Dimenticare che il riallineamento è "a saldo globale": non si riallinea una singola voce, ma la somma algebrica di tutte le divergenze rilevanti riferite alle fattispecie dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. 192/2024.
  • Pianificare un versamento rateizzato: il comma 2 prevede il pagamento in un'unica soluzione entro il termine di saldo delle imposte del periodo d'imposta 2026.
  • Ritenere che un accertamento sulla corretta applicazione dell'art. 11, comma 1, D.Lgs. 192/2024 faccia cadere l'intera opzione: il comma 3 prevede solo la rideterminazione della somma algebrica delle differenze, non la caducazione della scelta.
8. Checklist

Prima di esercitare l'opzione

  • ☐ Verifica se esistono divergenze contabili-fiscali riferibili alle fattispecie dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. 192/2024 (FTA, cambio principio IAS/IFRS o OIC, LTA, operazioni straordinarie "miste").
  • ☐ Verifica che la divergenza si sia realizzata in un periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2024.
  • ☐ Verifica che la divergenza sia ancora esistente al termine del periodo d'imposta 2025.
  • ☐ Calcola la somma algebrica di tutte le divergenze rilevanti secondo le regole del riallineamento a saldo globale (art. 11, comma 1, D.Lgs. 192/2024).
  • ☐ Pianifica il versamento in un'unica soluzione entro il termine di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta 2026.
  • ☐ Predisponi l'esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2026.
9. FAQ

Domande frequenti

Chi può avvalersi del riallineamento straordinario dell'articolo 6? Le imprese che hanno divergenze tra valori contabili e fiscali, riferibili alle fattispecie dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. 192/2024, realizzatesi prima del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta 2025.

È obbligatorio avvalersi del riallineamento? No: è un'opzione. Va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2026, se l'impresa valuta conveniente sanare le divergenze pregresse.

Si può pagare a rate? No: il comma 2 prevede il versamento dell'imposta in un'unica soluzione, entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta 2026.

Cosa succede se l'Agenzia delle Entrate contesta il perimetro delle operazioni riallineate? L'opzione resta valida; cambia solo la rideterminazione della somma algebrica delle differenze riallineate, con conseguente effetto sull'imposta dovuta o sulle deduzioni generate (comma 3).

Che relazione c'è con l'articolo 5 del decreto? Entrambi gli articoli rientrano nel Capo II del Titolo III, dedicato all'avvicinamento dei valori contabili e fiscali: l'articolo 5 interviene a regime su alcune regole di valutazione del TUIR, mentre l'articolo 6 è una misura transitoria e una tantum per le divergenze pregresse non ancora sanate.

10. Fonti

Riferimenti consultati

Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo) e sulla Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430).

Limitazione di responsabilità

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