Art. 5 — Revisione della disciplina della derivazione del reddito imponibile dall'utile dell'esercizio
Sette modifiche al TUIR (lettere a-g del comma 1, con le speculari sul nuovo Testo Unico D.Lgs. 117/2026 al comma 2) che riscrivono il modo in cui il reddito d'impresa "deriva" dal bilancio: valutazione dei titoli obbligazionari, deduzione dei piani di stock option, avviamento e marchi per i soggetti IAS/IFRS, e — alla lettera g) — il test di prevalenza per le holding e i soggetti assimilati, già trattato in una pagina dedicata di questo sito.
Sette interventi puntuali sul principio di derivazione
L'articolo 5 dà attuazione al criterio direttivo dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, che chiede di "rafforzare il processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici" riducendo le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico, fermi i principi di inerenza, neutralità fiscale delle riorganizzazioni e divieto di abuso del diritto.
Il comma 1 modifica sette norme del TUIR: gli articoli 94 (lett. a), 95 (lett. b), 101 (lett. c), 103 (lett. d), 108 (lett. e), 110 (lett. f) e 162-bis (lett. g). Il comma 2 introduce le modifiche speculari sulle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117): art. 103 (ex art. 94), art. 104 (ex art. 95), art. 110 (ex art. 101), art. 112 (ex art. 103), art. 117 (ex art. 108), art. 119 (ex art. 110) e art. 161 (ex art. 162-bis).
Secondo la Relazione illustrativa (Atto del Governo n. 430), le lettere a), c) e f) in parte riprendono — portandole "a regime" senza il limite temporale che le circoscriveva — fattispecie già disciplinate dall'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026); non a caso il comma 8 dell'articolo 5 interviene proprio su quella norma, abrogandone le lettere b) e c) del comma 131 e la correlata porzione del comma 132, ora assorbite nella disciplina organica qui introdotta.
Asimmetrie tra obbligazioni, stock option e avviamento IAS/IFRS
Titoli obbligazionari (lett. a, c, f). Nel regime previgente l'allineamento tra valore contabile e valore fiscale dei titoli obbligazionari non era pieno: i commi 4 e 4-bis dell'art. 94 TUIR e il comma 2 dell'art. 101 TUIR non circoscrivevano l'applicazione dell'art. 92, comma 5, TUIR alla sola fattispecie dei titoli obbligazionari, e l'art. 110, comma 1, lett. c), prevedeva — come norma di salvaguardia — che le plusvalenze iscritte sui titoli obbligazionari immobilizzati non concorressero a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte in precedenza. Per i soggetti IAS/IFRS, in particolare, il previgente regime fiscale comportava la deduzione delle riduzioni di valore dei titoli obbligazionari, ovvero l'assoggettamento a tassazione delle rettifiche di segno positivo, nel momento stesso in cui tali componenti venivano imputati a conto economico, indipendentemente dalla distinzione tra attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie.
Stock-based compensation (lett. b). Il previgente comma 6-bis dell'art. 95 TUIR ancorava la deducibilità dei componenti negativi per operazioni con pagamento basato su azioni al momento della loro imputazione a conto economico, cioè all'accantonamento contabile del costo, anziché al momento in cui gli strumenti venivano effettivamente consegnati ai beneficiari.
Avviamento e marchi IAS/IFRS (lett. d). Il previgente comma 3-bis dell'art. 103 TUIR consentiva ai soggetti IAS/IFRS adopter una deduzione extracontabile del costo di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita, in misura non superiore a 1/18 del valore, indipendentemente dall'imputazione dei relativi costi a conto economico: una deduzione, quindi, sganciata dal bilancio.
Holding e soggetti assimilati (lett. g). Il previgente art. 162-bis, comma 1, lett. c), numero 2), del TUIR assimilava alle holding industriali i soggetti che "svolgono" (senza ulteriore qualificazione quantitativa) attività finanziarie non rivolte al pubblico: la prassi dell'Agenzia delle Entrate, in sede di risposte a interpello, aveva valorizzato il criterio dello svolgimento "sistematico e professionale" di tali attività — anche marginale — come indice di assimilazione, generando incertezza applicativa in assenza di una soglia quantitativa espressa nella norma.
Le sette modifiche, lettera per lettera
- Lett. a) — art. 94 TUIR, commi 4 e 4-bis. L'art. 92, comma 5, TUIR si applica ora esclusivamente alla valutazione dei titoli obbligazionari (art. 85, comma 1, lett. e) iscritti nell'attivo circolante: la svalutazione rilevata a conto economico concorre senza limiti alla formazione del reddito. Il nuovo comma 4-bis coordina la deroga all'art. 110, comma 1, lett. d), per i soggetti IAS/IFRS.
- Lett. b) — art. 95 TUIR, comma 6-bis. I costi per stock-based compensation diventano deducibili al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari (o dell'estinzione della passività), in misura corrispondente alle opzioni esercitate; in quel momento si riconoscono anche i maggiori valori delle partecipazioni iscritti dalle società del gruppo che consegnano gli strumenti.
- Lett. c) — art. 101 TUIR, comma 2. Per i titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le regole dell'art. 94, ma per i titoli obbligazionari immobilizzati le minusvalenze sono deducibili solo se realizzate (cessione, risarcimento, altre fuoriuscite dal patrimonio ex art. 86, comma 1, lett. a) e b), e comma 2): le oscillazioni di valore restano "congelate" fino al realizzo, per OIC e IAS/IFRS adopter.
- Lett. d) — art. 103 TUIR, commi 3-bis e 3-ter. Per gli IAS/IFRS adopter la deduzione di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (max 1/18 del valore) è ammessa dal periodo in cui i relativi costi sono imputati a conto economico, salvo l'eccezione del nuovo comma 3-ter per le attività rilevate da cessione d'azienda o acquisite ex art. 166-bis, dove la deduzione resta indipendente dall'imputazione a conto economico.
- Lett. e) — art. 108 TUIR, comma 3. Soppresso il secondo periodo del comma 3.
- Lett. f) — art. 110 TUIR, comma 1, lett. c). Soppressa la previsione per cui le plusvalenze iscritte sui titoli obbligazionari immobilizzati non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte: norma di coordinamento con le lettere a) e c).
- Lett. g) — art. 162-bis TUIR, commi 1 e 3-bis. Per i soggetti assimilati alle holding industriali, al comma 1, lett. c), n. 2) si inserisce "in via esclusiva o prevalente"; il nuovo comma 3-bis definisce la prevalenza sulla base del bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso (ricavi e proventi dalle attività rilevanti superiori al 50% dei ricavi e proventi complessivi).
Due logiche distinte: allineamento pieno e "congelamento" fino al realizzo
Attivo circolante vs. immobilizzazioni finanziarie. Le lettere a), c) e f) disegnano un trattamento speculare per i titoli obbligazionari in base alla loro classificazione in bilancio. Se sono nell'attivo circolante (trading), il nuovo art. 94, comma 4, allinea integralmente il valore fiscale al valore contabile: la svalutazione a conto economico concorre senza limiti al reddito, sia per gli OIC adopter sia per gli IAS/IFRS adopter, indipendentemente dalla quotazione del titolo. Se invece sono tra le immobilizzazioni finanziarie, il nuovo art. 101, comma 2, impone l'asimmetria opposta: le minusvalenze sono deducibili solo quando realizzate (cessione, risarcimento, altra fuoriuscita ex art. 86), mentre le oscillazioni di valore restano fiscalmente neutre fino a quel momento. La lettera f) sopprime, in coordinamento con queste due modifiche, la norma dell'art. 110 che limitava simmetricamente l'irrilevanza delle plusvalenze, perché quella limitazione perde la sua funzione nel nuovo assetto.
Stock-based compensation (lett. b). Spostando la deducibilità dal momento dell'imputazione a conto economico a quello della consegna degli strumenti, la norma rende il riconoscimento fiscale del costo contestuale all'effettivo trasferimento di valore ai beneficiari, e coordina il riconoscimento dei maggiori valori delle partecipazioni infragruppo collegate all'operazione.
Avviamento e marchi IAS/IFRS (lett. d). Il nuovo comma 3-bis dell'art. 103 TUIR aggancia la deduzione (sempre nel limite di 1/18) all'imputazione contabile dei costi, eliminando — salvo l'eccezione del nuovo comma 3-ter per le attività da cessione d'azienda o da operazioni ex art. 166-bis — la possibilità di una deduzione extracontabile scollegata dal bilancio: anche qui la logica è di avvicinamento tra valore fiscale e valore di bilancio.
Holding e soggetti assimilati (lett. g). Tra le modifiche dell'articolo 5, quella all'art. 162-bis TUIR riguarda il perimetro dei soggetti assimilati alle holding industriali: inserendo "in via esclusiva o prevalente" e introducendo un test di prevalenza basato sul bilancio approvato (soglia del 50% dei ricavi), la norma sostituisce il criterio interpretativo dello svolgimento "sistematico e professionale" con una soglia quantitativa verificabile. Questo sito ha già pubblicato un approfondimento dedicato con calcolatore sul test di prevalenza per holding e soggetti assimilati, al quale si rinvia per il dettaglio operativo del nuovo comma 3-bis; qui la modifica va letta nel contesto più ampio dell'articolo 5, che tocca anche la valutazione delle obbligazioni, la stock-based compensation e l'avviamento IAS/IFRS.
Regime transitorio (comma 3). Per i titoli obbligazionari già classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, e per i soli soggetti non IAS/IFRS, le plusvalenze iscritte nei periodi successivi al 31 dicembre 2025 restano soggette alla vecchia regola di irrilevanza per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte: una norma di raccordo pensata per non generare asimmetrie immediate sui titoli già in portafoglio.
Chi deve rivedere i propri modelli di calcolo
Imprese che detengono titoli obbligazionari. Vanno riclassificati correttamente i portafogli tra attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie, perché da questa classificazione dipende un trattamento fiscale ora opposto: allineamento pieno (anche in perdita) per il trading, "congelamento" delle minusvalenze non realizzate per l'immobilizzato. Occorre inoltre gestire il regime transitorio del comma 3 per i soggetti non IAS/IFRS con titoli già immobilizzati.
Società con piani di stock option. I piani deliberati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 devono tracciare separatamente il costo imputato a conto economico (contabile) dal momento di deducibilità fiscale, ora differito alla consegna effettiva degli strumenti: impatto diretto sulla gestione delle variazioni temporanee in dichiarazione.
Società con avviamento o marchi iscritti secondo IAS/IFRS. La deduzione dell'1/18 resta, ma va riconciliata con l'imputazione a conto economico: le società che gestivano la deduzione come voce extracontabile autonoma devono rivedere il processo, salvo il caso di attività rilevate da cessione d'azienda o acquisite ex art. 166-bis, dove vale ancora l'impostazione indipendente dall'imputazione a conto economico (nuovo comma 3-ter).
Holding e soggetti assimilati. Chi si qualifica (o rischia di qualificarsi) come soggetto assimilato alle holding industriali ex art. 162-bis deve verificare il nuovo test di prevalenza sul bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso: per il dettaglio di calcolo si rinvia all'approfondimento dedicato con calcolatore.
Raccordo con la legge di bilancio 2026. Il comma 8 abroga le lettere b) e c) del comma 131 dell'art. 1, L. 199/2025 e la corrispondente porzione del comma 132: chi aveva già impostato gli adempimenti sulla base di quella disciplina transitoria deve verificare che le regole "a regime" dell'articolo 5 ne abbiano preso il posto senza soluzione di continuità sostanziale.
Due casi numerici
Caso 1 — titolo obbligazionario in trading. Una società iscrive nell'attivo circolante un titolo obbligazionario quotato e, alla chiusura dell'esercizio 2026, rileva a conto economico una svalutazione di 40.000 euro per allineamento al fair value. In base al nuovo art. 94, comma 4, TUIR, l'intera svalutazione di 40.000 euro concorre senza limiti alla formazione del reddito imponibile (variazione in diminuzione integrale), sia che la società sia OIC adopter sia che adotti gli IAS/IFRS.
Caso 2 — titolo obbligazionario immobilizzato. La stessa società detiene un diverso titolo obbligazionario classificato tra le immobilizzazioni finanziarie, con una minusvalenza di 25.000 euro rilevata a conto economico ma non realizzata (il titolo resta in portafoglio). In base al nuovo art. 101, comma 2, TUIR, quella minusvalenza non è deducibile nell'esercizio: lo diventerà solo nell'esercizio in cui il titolo sarà effettivamente ceduto o fuoriuscirà dal patrimonio ai sensi dell'art. 86 TUIR.
Caso 3 — stock option. Un piano di stock option deliberato nel 2026 genera un costo di 120.000 euro imputato a conto economico nel medesimo esercizio. Con il nuovo art. 95, comma 6-bis, TUIR, quel costo non è deducibile nel 2026: lo sarà, in proporzione alle opzioni effettivamente esercitate, solo nell'esercizio in cui gli strumenti saranno consegnati ai beneficiari (ad esempio nel 2029, a fine vesting period).
Cosa evitare
- Applicare lo stesso trattamento fiscale ai titoli obbligazionari indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio (circolante vs. immobilizzazioni): dal periodo d'imposta 2026 il trattamento è opposto.
- Dedurre il costo di un piano di stock option nell'esercizio di imputazione a conto economico invece che al momento della consegna degli strumenti, per i piani deliberati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
- Continuare a gestire la deduzione di marchi e avviamento IAS/IFRS come voce extracontabile autonoma, senza agganciarla all'imputazione a conto economico (salvo l'eccezione del nuovo comma 3-ter).
- Valutare l'assimilazione alle holding industriali ex art. 162-bis solo in base allo svolgimento "sistematico e professionale" dell'attività finanziaria, ignorando il nuovo test quantitativo di prevalenza sul bilancio approvato.
- Dimenticare il regime transitorio del comma 3 per i titoli obbligazionari immobilizzati già in portafoglio al termine del periodo d'imposta precedente (soggetti non IAS/IFRS).
Prima di chiudere il bilancio e la dichiarazione
- ☐ Verifica la classificazione in bilancio di ogni titolo obbligazionario (attivo circolante o immobilizzazioni finanziarie) e il relativo trattamento fiscale ex artt. 94 e 101 TUIR.
- ☐ Per i titoli obbligazionari immobilizzati, verifica se ricorre il regime transitorio del comma 3 (soggetti non IAS/IFRS, titoli già immobilizzati al termine del periodo d'imposta precedente).
- ☐ Per i piani di stock option deliberati dal 2026, allinea il piano di deducibilità fiscale al momento di consegna degli strumenti, non all'imputazione contabile.
- ☐ Per marchi e avviamento IAS/IFRS, verifica se la deduzione dell'1/18 va agganciata all'imputazione a conto economico o rientra nell'eccezione del nuovo comma 3-ter.
- ☐ Se la società svolge attività finanziarie non rivolte al pubblico, calcola il test di prevalenza ex art. 162-bis, comma 3-bis, sul bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso (rinvio al calcolatore dedicato).
- ☐ Verifica che gli adempimenti impostati sulla base dell'art. 1, comma 131, L. 199/2025 siano stati aggiornati alla disciplina "a regime" dell'articolo 5.
Domande frequenti
Da quando si applicano le modifiche dell'articolo 5? Le lettere a), c) e f) si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti solari), con il regime transitorio del comma 3 per i titoli obbligazionari immobilizzati già in portafoglio. La lettera b) si applica alle operazioni di stock-based compensation deliberate dallo stesso periodo. La lettera d) si applica all'avviamento e alle attività immateriali iscritti dallo stesso periodo, e ai maggiori valori riconosciuti per operazioni effettuate dal medesimo periodo. La lettera e) si applica ai contributi conseguiti dallo stesso periodo. La lettera g) si applica dal periodo d'imposta 2026.
La modifica dell'art. 162-bis TUIR (lettera g) riguarda solo le holding "pure"? No: riguarda il test di assimilazione dei soggetti che svolgono attività finanziarie non rivolte al pubblico, per stabilire quando siano trattati come holding industriali ai fini dell'art. 162-bis. Il dettaglio di calcolo del nuovo test di prevalenza è in questo sito nella pagina dedicata con calcolatore.
Cosa succede se un titolo obbligazionario viene riclassificato da immobilizzato a circolante (o viceversa)? Il testo dell'articolo 5 non disciplina espressamente il caso di riclassificazione in corso d'esercizio: va valutato secondo i principi generali di correlazione tra valore contabile e fiscale e, nei casi dubbi, verificato con un professionista abilitato.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo) e sulla Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430).
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