Fondi pensione europei: ritenuta dall'11% al 20%. Si amplia la disparità rispetto ai fondi italiani?
Un approfondimento sull'articolo 26 del D.Lgs. 148/2026, con il confronto tecnico tra il regime dei fondi italiani e quello dei fondi europei, e i limiti posti dal diritto dell'Unione europea.
Due regimi, un solo dividendo di fonte italiana
Dal 12 agosto 2026, la ritenuta italiana sui dividendi pagati ai fondi pensione europei che rientrano nel regime passa dall'11% al 20%. Lo prevede l'articolo 26 del D.Lgs. 148/2026. Per chi riceve il dividendo, l'effetto è immediato: una parte maggiore del pagamento viene trattenuta alla fonte. [1] [2]
Il Governo presenta l'aumento come un allineamento al trattamento dei fondi italiani. Ma il confronto richiede qualcosa di più di due aliquote uguali: il fondo italiano riceve, in generale, il dividendo senza ritenuta e viene tassato sul risultato netto di gestione. È da questa differenza che nasce la questione di compatibilità con il diritto europeo. [3] [4] [11]
A chi si applica e da quando
Il comma 1 sostituisce l'aliquota nell'articolo 27, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 600/1973; il comma 2 interviene anche sull'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025. Il comma 3 collega l'applicazione alla data di corresponsione degli utili. Una delibera di distribuzione anteriore non basta quindi, da sola, a mantenere l'11% se il pagamento avviene dal 12 agosto 2026. [1]
La norma riguarda i fondi pensione istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE ammessi secondo i requisiti della disposizione; il secondo periodo comprende anche i sottoconti esteri dei prodotti pensionistici individuali paneuropei, PEPP. La ripubblicazione con note del 4 settembre 2026 consente di leggere i testi modificati. [1]
Non tutti gli investitori europei sono soggetti a questo aumento. Il regime dipende dalla natura del beneficiario: società, persone fisiche, fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) seguono regole diverse. Lo stesso articolo 27 prevede un distinto regime di esenzione per gli OICR esteri che soddisfano le condizioni indicate: la qualifica di fondo pensione non va confusa automaticamente con quella di OICR. [1]
Quanto aumenta il prelievo
| Dividendo lordo esemplificativo | Ritenuta all'11% | Ritenuta al 20% | Maggiore prelievo |
|---|---|---|---|
| 100.000 euro | 11.000 euro | 20.000 euro | 9.000 euro |
L'aumento è di 9 punti percentuali, pari a circa l'81,82% rispetto al precedente importo della ritenuta. L'esempio applica soltanto l'aliquota domestica: non assume benefici convenzionali, rimborsi o crediti nello Stato di residenza.
Il punto della disparità: ritenuta interna 0%, ritenuta in uscita
Il confronto riguarda lo stesso dividendo di fonte italiana, pagato a un fondo italiano oppure a un fondo estero comparabile. Nel regime ordinario qui esaminato, il fondo italiano lo riceve senza ritenuta alla fonte; il fondo europeo è invece soggetto alla ritenuta in uscita, con aliquota interna del 20%, oppure con il trattamento più favorevole previsto dalla convenzione applicabile, se ne ricorrono i requisiti. L'espressione «ritenuta 0%» indica qui l'assenza del prelievo alla fonte, non un'esenzione da ogni imposta. [1] [3] [4]
La disparità da valutare è dunque 0% contro la ritenuta effettivamente applicabile al pagamento in uscita. Se si applica il 20% interno, il divario alla fonte è di 20 punti percentuali; se opera un limite convenzionale inferiore, il divario va misurato su quella ritenuta. Il passaggio dall'11% al 20% rappresenta invece l'aumento dell'aliquota interna sul fondo estero: è un confronto diverso.
Il trattato può attenuare il prelievo, ma non rende automaticamente equivalente il trattamento dei due fondi. Occorre verificare che il fondo possa invocare la convenzione, la sua residenza fiscale, la qualifica di beneficiario effettivo quando richiesta e le condizioni per ottenere il beneficio. L'imposta italiana sul risultato di gestione resta distinta dalla ritenuta sul pagamento del dividendo.
Per il regime ordinario delle forme pensionistiche complementari italiane, l'articolo 17 del D.Lgs. 252/2005 prevede un'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto maturato nel periodo d'imposta. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E del 13 febbraio 2015 chiarisce che, salvo specifiche eccezioni, i redditi di capitale percepiti dai fondi non subiscono il prelievo alla fonte e descrive il riporto dei risultati negativi. [3] [4]
| Profilo | Fondo italiano nel regime ordinario | Fondo estero ammesso al regime dell'art. 27 |
|---|---|---|
| Dividendo italiano | 0% alla fonte (assenza di ritenuta nel regime ordinario); concorre al risultato di gestione secondo le regole applicabili. | 20% interno dal 12 agosto 2026, salvo il trattamento convenzionale più favorevole spettante al fondo. |
| Base del prelievo confrontato | Risultato netto maturato, con le componenti e rettifiche previste dal regime. | Dividendo sul quale è applicata la ritenuta. |
| Risultati negativi | Rilevano secondo la disciplina dell'imposta sostitutiva. | La sola ritenuta sul dividendo non riproduce il calcolo del risultato netto del fondo italiano. |
Assenza di ritenuta non significa assenza di tassazione, ma la tassazione successiva non cancella automaticamente lo svantaggio alla fonte. Il confronto tra ritenute resta 0% contro l'aliquota in uscita applicabile. L'identità nominale del 20% tra ritenuta estera e imposta sul risultato del fondo italiano non basta a neutralizzare la differenza. Vanno esaminati autonomamente il prelievo immediato, la disponibilità del dividendo e le possibilità di imputazione, differimento o rimborso. La descrizione del regime sul risultato netto serve a comprendere il confronto giuridico; non autorizza a compensare genericamente la ritenuta discriminatoria con altri oneri fiscali. [8] [9]
Perché il Governo ha aumentato l'aliquota
Nella relazione allo schema, dove la disposizione era l'articolo 22, il Governo richiama l'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge delega 111/2023: l'obiettivo dichiarato è armonizzare il prelievo con quello sui fondi italiani. La relazione precisa però che cambia soltanto l'aliquota, lasciando invariati presupposti e meccanismo della ritenuta. [11]
La relazione tecnica stima 6,3 milioni di euro di maggiori entrate annue dal 2027, utilizzando 69,6 milioni di dividendi del 2024 rilevati nel modello 770/2025. Questa è una stima di gettito; la decorrenza legale dell'aumento resta il 12 agosto 2026. [12] [1]
I dubbi emersi durante l'esame parlamentare
Il dossier dei Servizi studi osserva che il criterio specifico descritto dalla relazione non sembra trovare riscontro nella legge delega. Il dossier di bilancio chiede, a sua volta, se cambiare soltanto l'aliquota realizzi la delega o sia un semplice aumento del prelievo, utilizzato anche per finanziare altre misure. Sono osservazioni degli uffici parlamentari, non pronunce di illegittimità. [13] [12]
Nei chiarimenti riportati nel parere della Commissione Bilancio del 4 agosto 2026, il Governo ribadisce l'obiettivo di allineare le aliquote. La Commissione esprime un parere favorevole con una condizione finanziaria. Le obiezioni dei dossier vanno quindi lette insieme a questa risposta, senza attribuire al Parlamento una bocciatura della disposizione. [14]
La nostra lettura: la motivazione spiega la scelta del 20%, ma non dimostra da sola che il trattamento dei dividendi sia equivalente. L'aliquota è soltanto un elemento del confronto: contano anche la base del prelievo, il momento in cui si paga e la possibilità di recuperare quanto trattenuto.
Il limite posto dal diritto europeo
La legge italiana deve rispettare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia. La libertà rilevante va individuata in base alla disciplina e alla partecipazione esaminata: non ogni investimento in azioni implica uno stabilimento. Una finalità di armonizzazione non rende, da sola, legittima una restrizione vietata dal Trattato. [10] [6]
La critica all'aumento parte dal trattamento del medesimo dividendo: il fondo europeo subisce un prelievo immediato più elevato, mentre il fondo italiano comparabile riceve in generale il dividendo senza ritenuta. La Corte riconosce che anche lo svantaggio di tesoreria può costituire una restrizione autonoma. Non occorre quindi ridurre l'analisi al solo ammontare finale delle imposte. Restano da verificare la comparabilità, l'effettivo svantaggio e le eventuali giustificazioni nel regime concreto. [8]
Queste sentenze aiutano a capire come svolgere il confronto. Ognuna riguarda un regime specifico:
- Aberdeen, C-303/07, 18 giugno 2009: ai punti 50–56 la Corte esamina la comparabilità rispetto all'esenzione dalla ritenuta. Né la diversa forma giuridica né l'esenzione della SICAV in Lussemburgo giustificano, di per sé, il trattamento differenziato; il punto 53 distingue il trattamento degli altri redditi. Il dispositivo concerne la libertà di stabilimento, oggi articoli 49 e 54 TFUE. È un precedente pertinente, ma il caso finlandese prevedeva l'esenzione del dividendo anche dal reddito del beneficiario residente: l'applicazione al fondo pensione italiano va motivata separatamente. [10]
- Sofina, C-575/17, 22 novembre 2018: il punto 29 qualifica come restrizione l'esclusione di un vantaggio di tesoreria riconosciuto in una situazione interna equivalente. Nei punti 28–34 la Corte esamina la ritenuta immediata sulle società non residenti in perdita rispetto al differimento concesso alle residenti. Il principio interessa il momento del prelievo, non soltanto il quantum finale dell'imposta; la fattispecie riguarda società, non specificamente fondi pensione. [8]
- AllianzGI-Fonds AEVN, C-545/19, 17 marzo 2022: la Corte censura la ritenuta sui dividendi agli OIC non residenti a fronte dell'esenzione degli OIC residenti. Ai punti 52–56 distingue dal prelievo sui dividendi le altre imposte invocate dal Portogallo; ai punti 78–85 respinge la giustificazione fondata sulla coerenza in assenza della connessione diretta richiesta. Questo precedente sostiene l'analisi della ritenuta senza un generico confronto di tutte le imposte, ma riguarda OIC e un regime diverso da quello italiano dei fondi pensione. [9]
- Commissione/Finlandia, C-342/10, 8 novembre 2012: la Corte ha censurato il trattamento dei fondi non residenti rispetto ai residenti che potevano dedurre accantonamenti per impegni pensionistici. Il confronto riguarda anche la base imponibile effettiva. [5]
- Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, 2 giugno 2016: la Corte ha ammesso, nel sistema svedese esaminato, metodi differenti di tassazione per fondi residenti e non residenti, salvaguardando però il trattamento delle spese direttamente connesse ai dividendi quando considerate per i residenti. Questo precedente impedisce di presentare qualsiasi differenza come necessariamente vietata. [6]
- College Pension Plan of British Columbia, C-641/17, 13 novembre 2019: la Corte ha rilevato una restrizione nel sistema tedesco in presenza di ritenute imputabili o rimborsabili e deduzioni delle riserve per i residenti, rispetto al prelievo definitivo sui non residenti, alle condizioni precisate nella sentenza. [7]
Che cosa significa per la nuova norma: l'aumento dall'11% al 20% aggrava il prelievo alla fonte sul fondo europeo. Il confronto deve esaminare anche lo svantaggio finanziario autonomo rispetto al fondo italiano comparabile, senza presumere che l'imposta successiva sul risultato netto neutralizzi la disparità. I precedenti citati non costituiscono una pronuncia sull'illegittimità dell'articolo 26 del D.Lgs. 148/2026 e non affermano che ogni differenza tra metodi impositivi sia vietata.
Che cosa verificare nel caso concreto
L'analisi deve ricostruire natura e residenza del fondo, vigilanza e requisiti del regime, date dei pagamenti, dividendi e ritenute certificate, disciplina del fondo italiano comparabile e trattamento delle componenti negative. Vanno poi verificati la convenzione applicabile e i suoi requisiti soggettivi, eventuali crediti realmente utilizzabili all'estero e il percorso giuridico dell'eventuale richiesta di rimborso. Una pretesa convenzionale e una fondata sul diritto UE richiedono motivazioni distinte.
La pagina non promette un rimborso automatico del 9% o del 20%. Il differenziale tra vecchia e nuova aliquota misura l'incremento del prelievo, non determina da solo quanto sia giuridicamente recuperabile.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, articolo 26, commi 1–3 e note, ripubblicazione in G.U. n. 205 del 4 settembre 2026, S.O. n. 33. Note: articolo 27, comma 3, D.P.R. 600/1973 e articolo 55, comma 4, D.Lgs. 33/2025.
- D.Lgs. 148/2026, pubblicazione originaria, G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026, S.O. n. 30; articolo 37, entrata in vigore il giorno successivo.
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 17, regime tributario delle forme pensionistiche complementari, riferimento per il periodo 2026.
- Agenzia delle Entrate, circolare 2/E del 13 febbraio 2015, disciplina dell'imposta sul risultato netto, prelievo sui redditi di capitale e risultati negativi. Prassi sul regime dei fondi italiani, anteriore alla modifica del 2026.
- CGUE, C-342/10, Commissione/Finlandia, 8 novembre 2012, ECLI:EU:C:2012:688, in particolare punti 33–44.
- CGUE, C-252/14, Pensioenfonds Metaal en Techniek, 2 giugno 2016, ECLI:EU:C:2016:402, in particolare punti 26–28, 48 e 64 e dispositivo.
- CGUE, C-641/17, College Pension Plan of British Columbia, 13 novembre 2019, ECLI:EU:C:2019:960, in particolare punti 65 e 74 e dispositivo.
- CGUE, C-575/17, Sofina e altri, 22 novembre 2018, ECLI:EU:C:2018:943, punti 28–34, in particolare punto 29 sul vantaggio di tesoreria.
- CGUE, C-545/19, AllianzGI-Fonds AEVN, 17 marzo 2022, ECLI:EU:C:2022:193, punti 52–56, 78–85 e dispositivo.
- CGUE, C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy, 18 giugno 2009, ECLI:EU:C:2009:377, punti 50–56, in particolare 51–53, e dispositivo.
- Atto del Governo 430, relazione illustrativa, articolo 22 dello schema, poi articolo 26 del decreto; pagine 29–30 del PDF.
- Servizi di bilancio, Nota di lettura 399 / Verifica delle quantificazioni 506, articolo 22, pagine numerate 87–89: dati della relazione tecnica e osservazioni sulla delega.
- Servizi studi, dossier sull'Atto del Governo 430, FI0175, articolo 22, pagina numerata 109: rilievo sul criterio di delega richiamato.
- Camera, V Commissione, resoconto del 4 agosto 2026, pagina numerata 53: chiarimenti sull'allineamento delle aliquote e parere.
Collegato: Art. 26 del dossier D.Lgs. 148/2026 — la scheda operativa sintetica su cosa cambia.
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