Titolo VII — Revisione disciplina redditi finanziari

Art. 26 — Aumento dell'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei

La ritenuta sui dividendi di fonte italiana corrisposti a fondi pensione europei e ai sottoconti esteri dei PEPP sale dall'11% al 20%: una stretta che elimina il vantaggio fiscale di cui godevano questi soggetti rispetto ai fondi pensione italiani, tassati al 20% sul risultato netto maturato.

Aggiornato al 6 ottobre 2026. Contenuto informativo, verificato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sulla relazione illustrativa ufficiale. Non costituisce consulenza fiscale: per l'applicazione al caso concreto verifica sempre il testo vigente e la prassi ufficiale sopravvenuta.
1. Introduzione

Due aliquote diverse per lo stesso tipo di dividendo

L'articolo 26 è il primo dei due articoli del Titolo VII — Revisione disciplina redditi finanziari. Interviene su due norme che, in sostanza, contengono la medesima regola: l'articolo 27, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33), nel quale questa disciplina è stata trasfusa.

In entrambi i casi, la modifica è identica: l'aliquota della ritenuta d'imposta sui dividendi di fonte italiana corrisposti a fondi pensione europei e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) passa dall'11% al 20%. La nuova misura si applica agli utili corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, cioè dal 12 agosto 2026.

2. Disciplina previgente

Ritenuta dell'11% per i fondi pensione europei, imposta sostitutiva del 20% per quelli italiani

Prima del decreto, i dividendi di fonte italiana corrisposti a fondi pensione europei e ai sottoconti esteri di PEPP erano assoggettati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 600/1973 (disposizione poi trasfusa nell'art. 55, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 33/2025), a una ritenuta d'imposta dell'11%.

Le forme di previdenza complementare italiane, invece, non sono soggette a una ritenuta sui singoli dividendi percepiti: sono tassate con un meccanismo diverso, un'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato, con aliquota del 20%. Due regimi tecnicamente distinti — ritenuta su singolo flusso da un lato, imposta sul rendimento complessivo dall'altro — ma che la relazione illustrativa individua come termini di confronto per la stessa finalità: tassare in modo omogeneo i rendimenti della previdenza complementare, indipendentemente dalla sede del fondo.

3. Cosa cambia

Ritenuta dall'11% al 20%, in entrambe le norme coinvolte

Il comma 1 dell'articolo 26 sostituisce, all'art. 27, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, le parole «all'11 per cento» con «al 20 per cento». Il comma 2 opera la stessa sostituzione all'art. 55, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 33/2025 (testo unico in materia di versamenti e riscossione).

L'intervento è puntuale: incide esclusivamente sulla misura del prelievo. Non cambiano i presupposti applicativi (chi è soggetto alla ritenuta), la natura della ritenuta (resta una ritenuta d'imposta), né le modalità con cui i sostituti d'imposta la operano e la versano.

Il comma 3 disciplina la decorrenza: la nuova aliquota del 20% si applica agli utili corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 12 agosto 2026. Gli utili corrisposti fino all'11 agosto 2026 restano soggetti alla ritenuta dell'11%.

Il Titolo VII si completa con l'articolo 27, sull'affrancamento delle partecipazioni in Stati o territori a regime fiscale privilegiato: due interventi distinti ma accomunati dall'obiettivo di armonizzare, anche in senso restrittivo, il trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria.

4. Analisi tecnica

La ratio: eliminare un vantaggio fiscale "a rovescio"

La relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) chiarisce la logica dell'intervento: l'articolo 26 opera «in coerenza con i criteri di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge n. 111 del 2023», che prevede «l'armonizzazione della disciplina alla tassazione prevista per i dividendi di fonte nazionale corrisposti ai fondi pensione europei e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) – tassati mediante ritenuta d'imposta con aliquota dell'11% - con quella prevista per le forme di previdenza complementare – tassate con imposta sostitutiva sul risultato netto maturato con aliquota del 20%».

Il punto di partenza era quindi una disparità di trattamento: a parità di dividendi di fonte italiana, un fondo pensione europeo (o un sottoconto PEPP) sopportava un prelievo quasi dimezzato (11%) rispetto a quello, in termini di aliquota nominale, applicato alle forme di previdenza complementare italiane (20%). Si tratta di un profilo di attenzione che va oltre la finalità di armonizzazione indicata nella relazione: una ritenuta più favorevole per i fondi non residenti rispetto a quelli italiani si presta a essere letta come una forma di discriminazione "a rovescio", sulla quale può incidere anche il principio di libera circolazione dei capitali nel diritto dell'Unione europea.

La relazione precisa inoltre che l'intervento «incide esclusivamente sulla misura del prelievo senza alterare i presupposti applicativi, la natura della ritenuta né le modalità di effettuazione degli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta»: è quindi una modifica di aliquota in senso stretto, non una riforma strutturale del regime.

5. Impatti operativi

Chi deve adeguarsi, e a partire da quando

Fondi pensione europei e sottoconti esteri di PEPP che investono in titoli azionari italiani vedono riducersi il rendimento netto dei dividendi percepiti dal 12 agosto 2026: il prelievo alla fonte quasi raddoppia rispetto al regime precedente, incidendo sulla pianificazione degli investimenti in titoli italiani di questi veicoli previdenziali.

Sostituti d'imposta (banche, intermediari finanziari, soggetti che corrispondono i dividendi) devono aggiornare le procedure di calcolo e versamento della ritenuta, applicando il 20% agli utili corrisposti dal 12 agosto 2026 in avanti a fondi pensione europei e sottoconti PEPP, mantenendo l'11% per gli utili corrisposti fino all'11 agosto 2026.

Consulenti e intermediari che assistono fondi pensione estero con posizioni in titoli italiani devono rivedere le proiezioni di rendimento netto e comunicare ai propri clienti l'impatto della nuova aliquota sui flussi già programmati.

6. Esempi pratici

Il calcolo della ritenuta, prima e dopo

Esempio numerico. Un fondo pensione europeo riceve un dividendo di 10.000 € da una società italiana quotata.

  • Con la ritenuta previgente dell'11%: imposta prelevata = 1.100 €; netto percepito dal fondo = 8.900 €.
  • Con la nuova ritenuta del 20% (dividendi corrisposti dal 12 agosto 2026): imposta prelevata = 2.000 €; netto percepito dal fondo = 8.000 €.

Il maggior prelievo, su questo singolo dividendo, è di 900 €: quasi il doppio della ritenuta rispetto al regime previgente.

Esempio sulla decorrenza. Se la medesima società delibera la distribuzione e il dividendo viene corrisposto l'11 agosto 2026 (un giorno prima dell'entrata in vigore del decreto), si applica ancora la ritenuta dell'11%. Se la data di corresponsione effettiva è il 12 agosto 2026 o successiva, si applica già il 20%: ciò che conta è la data di corresponsione dell'utile, non la data della delibera di distribuzione.

7. Errori frequenti

Cosa evitare

  • Continuare ad applicare la ritenuta dell'11% a utili corrisposti dal 12 agosto 2026 in avanti, basandosi su un testo del D.P.R. 600/1973 non aggiornato.
  • Confondere il regime dei fondi pensione europei (ritenuta d'imposta sui dividendi, ora al 20%) con quello dei fondi pensione italiani (imposta sostitutiva sul risultato netto maturato, al 20%): stessa aliquota nominale, ma meccanismo di tassazione e base imponibile completamente diversi.
  • Applicare la nuova aliquota anche a utili corrisposti prima del 12 agosto 2026: la norma non è retroattiva.
  • Verificare la modifica solo nel D.P.R. 600/1973 e trascurare che la stessa norma è stata trasfusa, con identica modifica, nell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 33/2025: a seconda del testo consultato, occorre controllare entrambe le disposizioni.
8. Checklist

Per i sostituti d'imposta e gli intermediari

  • ☐ Verifica se il percipiente del dividendo è un fondo pensione europeo o un sottoconto estero di un PEPP.
  • ☐ Controlla la data effettiva di corresponsione dell'utile, non la data della delibera di distribuzione.
  • ☐ Se l'utile è corrisposto dal 12 agosto 2026 in avanti, applica la ritenuta al 20%.
  • ☐ Se l'utile è corrisposto fino all'11 agosto 2026, applica ancora la ritenuta all'11%.
  • ☐ Aggiorna i sistemi di calcolo e le procedure interne di versamento della ritenuta.
  • ☐ Verifica entrambe le fonti normative coinvolte: art. 27, comma 3, D.P.R. 600/1973 e art. 55, comma 4, D.Lgs. 33/2025.
9. FAQ

Domande frequenti

La modifica riguarda anche i fondi pensione italiani? No. I fondi pensione italiani restano soggetti al proprio regime, l'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto maturato: l'art. 26 interviene solo sulla ritenuta applicata ai dividendi corrisposti a fondi pensione europei e sottoconti PEPP.

La nuova aliquota del 20% è retroattiva? No. Si applica agli utili corrisposti dalla data di entrata in vigore del decreto, il 12 agosto 2026, in avanti. Gli utili corrisposti prima di quella data restano soggetti alla ritenuta dell'11%.

Cambia il modo in cui i sostituti d'imposta operano la ritenuta? No: la relazione illustrativa precisa che l'intervento riguarda solo la misura dell'aliquota, non le modalità di effettuazione degli adempimenti né la natura della ritenuta.

Che rapporto c'è con l'articolo 27 dello stesso decreto? Entrambi fanno parte del Titolo VII — Revisione disciplina redditi finanziari, che con l'articolo 27 si chiude: quell'articolo disciplina invece la maggiorazione dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento di partecipazioni in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Dopo il Titolo VII, il decreto prosegue con il Titolo VIII, dedicato al concordato preventivo biennale (articoli 28 e 29 del dossier).

10. Fonti

Riferimenti consultati

Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo) e sulla relazione illustrativa ufficiale dell'Atto del Governo n. 430.

Approfondimento: il confronto con il regime dei fondi italiani e i limiti del diritto UE (English version).

Limitazione di responsabilità

Scarico di responsabilità

Questa scheda ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di aggiornamento indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Prima di assumere decisioni con effetti fiscali, verifica sempre il testo vigente e rivolgiti a un professionista abilitato.

Gestisci dividendi corrisposti a fondi pensione europei o a sottoconti PEPP?

Raccontaci la tua situazione: verifichiamo l'applicazione corretta della ritenuta e le decorrenze da rispettare.