Fiscalità internazionale · Trasparenza

Public CbCR: contenuti, pubblicazione e scadenze in Italia

La comunicazione pubblica delle informazioni sull'imposta sul reddito (Public Country-by-Country Reporting) richiede un documento strutturato, un sito di pubblicazione adeguato e il deposito al Registro delle imprese. Una guida per orientarsi tra soggetti obbligati, contenuti e scadenze.

Verificato al 7 ottobre 2026 su fonti ufficiali. Questo è un articolo informativo a scopo didattico: non è il report di Public CbCR di Fenice 53 S.r.l. (che non supera le soglie dimensionali previste e non vi è soggetta), non costituisce consulenza fiscale o legale, e non attesta la disponibilità di un software per la sua predisposizione. L'inquadramento del singolo gruppo, i casi di equivalenza e le conclusioni fiscali richiedono verifica professionale.

1. Public CbCR e CbCR fiscale: due obblighi diversi

Il Public Country-by-Country Reporting (Public CbCR) è un obbligo di trasparenza pubblica: alcune imprese e succursali devono pubblicare, sul proprio sito internet e per cinque anni, un documento con ricavi, imposte e numero di dipendenti ripartiti per giurisdizione fiscale. La disciplina italiana è il Capo I-bis (artt. 5-bis–5-novies) del D.Lgs. 139/2015, introdotto dal D.Lgs. 128/2024 in attuazione della direttiva (UE) 2021/2101. [1]

È un obbligo distinto dal CbCR fiscale riservato (country-by-country reporting ai fini BEPS Action 13 dell'OCSE, attuato in Italia dall'articolo 1, commi 145-146, della legge 208/2015 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017): quest'ultimo è un flusso di dati riservato, trasmesso all'Agenzia delle Entrate e scambiato tra amministrazioni fiscali, non reso pubblico. Lo stesso articolo 5-quinquies, comma 5, del D.Lgs. 139/2015 consente di utilizzare le modalità di quel decreto del 2017 per predisporre le informazioni del Public CbCR, ma questo è un rinvio tecnico alla metodologia: non rende il CbCR fiscale riservato pubblico, né i due adempimenti intercambiabili. Un gruppo può essere soggetto a uno, all'altro, a entrambi o a nessuno dei due, con soglie e perimetri che vanno verificati separatamente. [1]

2. Chi deve verificare l'obbligo

Sono tenuti a redigere e pubblicare la comunicazione, se i ricavi eccedono 750 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi (simmetricamente, l'obbligo cessa se i ricavi scendono sotto soglia per due esercizi consecutivi): [1]

  • la società capogruppo, sui ricavi consolidati;
  • la società autonoma (non appartenente a un gruppo), sui propri ricavi;
  • la società controllata italiana inclusa nel perimetro di consolidamento di una capogruppo di un paese terzo (extra-UE), sui ricavi consolidati di quest'ultima;
  • la succursale italiana (stabile organizzazione ex art. 162 TUIR, salvo quelle sotto la soglia di ricavi dell'art. 2435-bis c.c.) aperta da un'impresa capogruppo o autonoma di un paese terzo sopra soglia.

Non sono invece soggetti all'obbligo, anche se parte di un grande gruppo: [1]

  • i soggetti vigilati da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 385/1993 (TUB), che già pubblicano informazioni equivalenti in attuazione dell'art. 89 della direttiva 2013/36/UE (CRD);
  • la capogruppo o la società autonoma (comprese le succursali) stabilite esclusivamente in un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale.

Appartenere a un grande gruppo, quindi, non comporta automaticamente un deposito italiano per ogni singola società del gruppo: la soglia, il ruolo (capogruppo/controllata/succursale) e le eventuali esenzioni vanno verificati caso per caso.

3. Cosa deve contenere la comunicazione

L'articolo 5-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 139/2015 elenca otto informazioni obbligatorie (lettere a-h), non una struttura libera: [1]

LetteraInformazione richiesta
a)Nome dell'impresa, esercizio finanziario di riferimento, valuta utilizzata.
b)Solo per le capogruppo: elenco delle imprese consolidate, con separata indicazione di quelle stabilite nell'UE e di quelle nelle giurisdizioni degli allegati I e II della lista UE delle giurisdizioni non cooperative.
c)Breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese.
d)Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno (il decreto non ne fornisce una definizione tecnica autonoma).
e)Ammontare complessivo dei ricavi, comprese le operazioni con parti correlate, definiti con riferimento a specifiche voci di bilancio (art. 2425 c.c.) o ai principi contabili internazionali.
f)Utile o perdita al lordo dell'imposta sul reddito.
g)Per ciascuna giurisdizione fiscale: imposta sul reddito maturata nell'esercizio (senza considerare imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti) e imposta sul reddito versata per cassa.
h)Importo degli utili non distribuiti al termine dell'esercizio.

Il comma 3 consente — ma non impone — di fornire, nelle comunicazioni redatte a livello di gruppo, le esplicazioni necessarie a chiarire eventuali discrepanze tra imposta maturata e imposta versata ("possono essere fornite"): è quindi una facoltà, non un contenuto obbligatorio. [1]

La normativa italiana non prevede la facoltà di omissione temporanea di dati commercialmente sensibili, pur essendo un'opzione che la direttiva (UE) 2021/2101 lascia facoltativa per gli Stati membri (art. 48-quater, § 6, della direttiva contabile 2013/34/UE come modificata): il legislatore italiano non l'ha esercitata, e nessuna disposizione del Capo I-bis la introduce. Da non confondere con un meccanismo diverso, disciplinato dall'art. 5-ter, commi 3-4: quando una controllata o succursale italiana di una capogruppo extra-UE non riceve tutte le informazioni necessarie dalla capogruppo, deve comunque pubblicare quanto in suo possesso insieme a una dichiarazione che attesti la mancata collaborazione della capogruppo — non un'omissione scelta, ma un rimedio alla mancata disponibilità dei dati. [1] [2]

4. Dati per giurisdizione e liste UE

Le informazioni di cui al punto 3 sono presentate, secondo l'art. 5-quinquies, comma 8: [1]

  • separatamente per ciascuno Stato membro UE (aggregate a livello di Stato se questo comprende più giurisdizioni fiscali);
  • separatamente per ciascuna giurisdizione inclusa, al 1° marzo dell'esercizio per cui si redige la comunicazione, nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
  • separatamente per ciascuna giurisdizione menzionata, sia al 1° marzo dell'esercizio di riferimento sia al 1° marzo dell'esercizio precedente, nell'allegato II della medesima lista (giurisdizioni sotto monitoraggio);
  • in forma aggregata per tutte le altre giurisdizioni.

La data di riferimento è quindi normativamente fissata al 1° marzo: occorre usare la lista UE vigente a quella data per l'esercizio in questione (e, per l'allegato II, anche quella dell'esercizio precedente), non semplicemente la versione più recente della lista al momento della redazione.

5. Dove va pubblicata: regola generale e caso dell'equivalenza

Regola generale (art. 5-sexies, comma 1, lett. b): la comunicazione è pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla, con accesso gratuito. Dal testo esaminato non emerge alcun requisito di dominio .it o di server situati in Italia o nell'Unione europea: conta che il sito sia effettivamente riferibile all'impresa obbligata. Questa è una lettura delle disposizioni esaminate, non un esonero da altri obblighi (privacy, hosting, trasparenza societaria) che restano distinti. [1]

Caso dell'equivalenza (art. 5-quater, lett. d ed e): una controllata o succursale italiana di una capogruppo extra-UE è esonerata dal redigere una propria comunicazione solo se la capogruppo (o l'impresa autonoma) del paese terzo predispone una comunicazione equivalente e sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: la comunicazione è resa accessibile gratuitamente, in formato elettronico leggibile meccanicamente, sia sul sito della capogruppo sia su quello della società controllata o succursale italiana, entro 12 mesi dalla chiusura del bilancio; è redatta in almeno una lingua ufficiale UE; indica nome e sede legale della controllata/succursale; gli amministratori locali restano comunque responsabili dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. La pubblicazione va quindi assicurata su entrambi i siti, non alternativamente sull'uno o sull'altro. [1]

SituazioneSito e verifica da effettuare
Capogruppo italiana / società autonoma italiana obbligataPubblicazione sul proprio sito, in via generale senza vincoli di dominio o di localizzazione del server.
Capogruppo in altro Stato UESi verificano gli obblighi della capogruppo nello Stato competente (che recepisce la stessa direttiva UE). L'appartenenza al gruppo non rende automaticamente obbligata la controllata italiana.
Controllata italiana di capogruppo extra-UE, con equivalenzaPubblicazione sia sul sito della capogruppo sia su quello della controllata italiana — condizione cumulativa, non alternativa.
Controllata o succursale italiana di capogruppo extra-UE, senza equivalenzaLa controllata/succursale redige e pubblica essa stessa, sul proprio sito, la comunicazione relativa alla capogruppo (art. 5-ter, commi 3-4).
Portale di un consulente o di Fenice53.itPuò offrire supporto tecnico-editoriale, ma un testo normativo che renda equivalente un sito di terzi al sito dell'impresa obbligata non è stato riscontrato: un'ospitalità solo su un sito terzo non va considerata automaticamente sostitutiva del sito aziendale richiesto.
Punto aperto: non è stata riscontrata, né nel decreto italiano né nel testo della direttiva (UE) 2021/2101, una disposizione che renda equivalente alla pubblicazione un semplice collegamento ipertestuale dal sito della capogruppo al report pubblicato altrove. L'unico meccanismo di esonero individuato è quello, più stringente, dell'equivalenza appena descritto. Sull'aspetto tecnico specifico del "link" non risultano prassi amministrative italiane pubblicate: per un caso concreto, verificare con un professionista.

Accessibilità e durata: la comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale, con accesso gratuito, e resta disponibile al pubblico per cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione (art. 5-sexies, comma 1, lett. b). Il deposito presso il Registro delle imprese deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione sul sito. [1]

6. Quando pubblicare e depositare

Il termine ordinario è di dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per cui la comunicazione è redatta (art. 5-sexies, comma 1). Non esiste una norma transitoria dedicata alla prima scadenza in assoluto: i termini spesso citati derivano semplicemente dalla combinazione tra la decorrenza dell'obbligo e questa regola generale. [1]

Vanno tenute distinte due decorrenze: l'obbligo italiano di comunicazione si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari con inizio dal 22 giugno 2024 (art. 3 del D.Lgs. 128/2024); il modello e il formato elettronico comune previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 si applicano invece agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025. [1] [3]

EsercizioTermine ordinario, se obbligato
01/01/2024–31/12/2024Fuori dalla prima decorrenza italiana (inizia prima del 22/6/2024).
01/07/2024–30/06/202530/06/2026, per l'obbligo sostanziale di comunicazione.
01/01/2025–31/12/202531/12/2026, con applicazione del modello/formato comune UE.
01/07/2025–30/06/202630/06/2027, con applicazione del modello/formato comune UE.
Punto lasciato espressamente aperto: per gli esercizi che iniziano tra il 22 giugno e il 31 dicembre 2024 — soggetti all'obbligo italiano ma non ancora al Regolamento UE sul formato — né il decreto italiano né il regolamento UE disciplinano esplicitamente quale formato si applichi in questa finestra transitoria. Non è stata reperita una norma che risolva il punto in modo univoco: va verificato con un professionista caso per caso, anziché presumere una soluzione.

7. Formato elettronico e deposito

Per i report soggetti al Regolamento (UE) 2024/2952, il formato è XHTML con marcatura Inline XBRL (iXBRL), secondo il modello e la tassonomia pubblicati dalla Commissione europea: un semplice PDF non lo sostituisce. Le comunicazioni di capogruppo extra-UE nell'ambito dell'equivalenza richiedono una verifica specifica del formato ammesso, che non è necessariamente lo stesso. [3] [4]

Per il deposito telematico italiano, il decreto direttoriale MIMIT del 20 maggio 2026 (specifiche tecniche Fedra) prevede: modulo base S2, riquadri A, B e 33; allegato obbligatorio con codice documento CCR; formati di invio .html.p7m o .xhtml.p7m. La copia pubblica destinata al sito web deve restare direttamente leggibile; la copia firmata digitalmente (.p7m) è quella richiesta per il deposito presso il Registro delle imprese: sono due versioni con funzioni diverse, non la stessa copia duplicata. Il canale di invio è DIRE/ComUnica o software equivalente aggiornato. [5] [6]

Nota su altri aggiornamenti Fedra del 2026: successivamente al decreto di maggio sono stati pubblicati altri due decreti direttoriali MIMIT che citano aggiornamenti delle specifiche Fedra — il 28 settembre 2026 (efficace dal 29 ottobre 2026) e il 23 settembre 2026 — ma riguardano rispettivamente l'allineamento terminologico di genere nelle cariche sociali / le operazioni transfrontaliere ex D.Lgs. 19/2023, e le specifiche sulla titolarità effettiva: nessuno dei due introduce modifiche al Public CbCR. Chi consulta l'elenco dei decreti Fedra per altri motivi non deve attribuire erroneamente queste versioni all'adempimento qui descritto.

8. Responsabilità, revisore e sanzioni

La responsabilità di assicurare che la comunicazione sia redatta e pubblicata correttamente compete agli amministratori, che devono agire con professionalità e diligenza; l'organo di controllo vigila sull'osservanza degli obblighi e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea (art. 5-septies). Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti verifica se sussiste l'obbligo e se la comunicazione è stata predisposta e pubblicata, riportandone attestazione nella propria relazione (art. 5-octies). [1]

Le sanzioni (art. 5-novies) colpiscono gli amministratori, non la società in quanto tale: sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato deposito (nella misura dell'art. 1, comma 145, L. 208/2015); sanzione ridotta della metà per il deposito con non più di 60 giorni di ritardo (oltre tale termine, il deposito è equiparato al mancato deposito); sanzione raddoppiata se la comunicazione depositata contiene fatti materiali rilevanti non veritieri o ne omette di rilevanti. Unioncamere può convenzionarsi, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle Entrate per il controllo della veridicità delle informazioni. [1]

9. Checklist pratica

Una sequenza operativa di riferimento, da adattare al caso concreto:

  • Verificare la soglia dei 750 milioni di euro su ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e il ruolo del soggetto italiano (capogruppo, autonoma, controllata o succursale di extra-UE).
  • Verificare le esenzioni applicabili (vigilanza bancaria, mono-stato) e l'eventuale percorso di equivalenza per gruppi extra-UE.
  • Determinare l'esercizio di riferimento e le relative decorrenze (obbligo italiano dal 22/6/2024, formato comune UE dagli esercizi dal 1/1/2025).
  • Raccogliere, per ciascuna giurisdizione fiscale pertinente: ricavi, utile/perdita ante imposte, imposta maturata, imposta versata per cassa, utili non distribuiti, dipendenti equivalenti a tempo pieno, elenco delle imprese consolidate e descrizione delle attività.
  • Individuare le giurisdizioni degli allegati I e II della lista UE alle date del 1° marzo rilevanti per l'esercizio.
  • Redigere il documento nel formato richiesto (iXBRL/XHTML se soggetto al regolamento UE) e nella lingua prevista.
  • Pubblicarlo sul sito dell'impresa obbligata (o su entrambi i siti, in caso di equivalenza) e conservare prova di URL, data e accessibilità.
  • Depositare la copia firmata presso il Registro delle imprese entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio, con le specifiche tecniche MIMIT in vigore al momento dell'invio.
  • Far verificare al revisore legale l'assolvimento dell'obbligo, per l'attestazione richiesta nella sua relazione.

Questa guida descrive la disciplina italiana a fini informativi. L'inquadramento del gruppo, i casi di equivalenza e le conclusioni fiscali richiedono verifica professionale specifica.

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Questa pagina ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di verifica indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Questo articolo non è il report di Public CbCR di Fenice 53 S.r.l. e non attesta la disponibilità di alcun software per la sua predisposizione. Per valutare l'obbligo nel caso concreto, l'equivalenza di un report extra-UE o il formato applicabile, rivolgiti al tuo commercialista o consulente fiscale.

Fonti ufficiali

  1. D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, G.U. Serie Generale n. 214 del 12/9/2024, artt. 1 (introduzione Capo I-bis, artt. 5-bis–5-novies, nel D.Lgs. 139/2015) e 3 (entrata in vigore/applicazione). Testo consolidato anche su Normattiva.
  2. Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE; in particolare art. 48-quater (contenuto e omissione facoltativa) e art. 48-ter (pubblicazione ed equivalenza).
  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 della Commissione, artt. 3-5 e allegati I-IV (modello, tassonomia e decorrenza del formato elettronico comune).
  4. Commissione europea, iXBRL Reporting Manual per il Public CbCR.
  5. MIMIT, decreto direttoriale 20 maggio 2026, specifiche tecniche Fedra v. 7.09, art. 1 e allegato A, punti C, D.1 ed E (modulo S2, riquadri A/B/33, allegato CCR, formati .html.p7m/.xhtml.p7m).
  6. Unioncamere, Manuale operativo Public CbCR v. 1.1, capitoli 1-7 (procedura di deposito tramite ComUnica/DIRE).
  7. Commissione europea, tassonomia Public CbCR e generatore ufficiale.

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