Intelligenza artificiale nelle aziende: quali norme si applicano e chi effettua i controlli
Dall'AI Act al GDPR, dalla vigilanza di Banca d'Italia alla cybersicurezza: una guida per individuare gli obblighi dell'impresa e le autorità competenti.
Un’azienda che introduce un assistente virtuale, analizza documenti con un modello generativo o automatizza decisioni sul personale deve verificare più discipline contemporaneamente. L’AI Act regola sistemi e modelli di intelligenza artificiale; il GDPR protegge i dati personali; altre norme governano sicurezza informatica, rapporti di lavoro, servizi finanziari, consumatori e responsabilità. La conformità a una disciplina non assorbe quella alle altre. [1] [6]
Questa guida ricostruisce il quadro trasversale e le principali discipline settoriali per le imprese. L’applicabilità dipende da attività, ruolo nella filiera, dati trattati e destinazione del sistema: non ogni norma richiamata impone obblighi a ogni azienda.
1. AI Act: prima individuare il ruolo dell’impresa
Il riferimento europeo è il Regolamento (UE) 2024/1689, da leggere con le modifiche del Regolamento (UE) 2026/1744, l’Omnibus digitale sull’IA. L’impresa può essere fornitore, deployer — cioè utilizzatore professionale — importatore o distributore. Chi acquista un servizio per uso aziendale assume normalmente il ruolo di deployer; chi sviluppa o fa sviluppare un sistema e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome può essere fornitore. I ruoli devono essere verificati sul caso concreto. [1] [2]
Per i sistemi ad alto rischio, l’articolo 25 disciplina anche il passaggio agli obblighi del fornitore: rilevano, tra gli altri casi, l’apposizione del proprio nome o marchio, una modifica sostanziale oppure una modifica della finalità che renda ad alto rischio un sistema precedentemente non classificato come tale. La sola integrazione di un modello attraverso API non consente quindi di stabilire il ruolo senza esaminare il prodotto realizzato. [3]
Pratiche vietate e sistemi ad alto rischio
L’articolo 5 vieta pratiche individuate puntualmente: manipolazione e sfruttamento delle vulnerabilità alle condizioni previste dalla norma, determinati sistemi di social scoring, raccolta indiscriminata di immagini facciali per creare banche dati e alcuni impieghi biometrici. Il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro è vietato, salvo gli impieghi per ragioni mediche o di sicurezza. Il consenso del lavoratore non costituisce un’esenzione generale. Le nuove fattispecie relative a materiale sessuale intimo non consensuale e materiale di abuso sessuale su minori seguono la decorrenza del 2 dicembre 2026. [4] [5]
L’alto rischio si determina secondo l’articolo 6 e gli allegati I e III. Per le aziende assumono rilievo selezione e valutazione dei candidati, gestione dei lavoratori, merito creditizio delle persone fisiche e valutazione del rischio o determinazione dei prezzi nelle assicurazioni vita e salute. Sono rilevanti anche istruzione, biometria e componenti di sicurezza delle infrastrutture critiche. L’eccezione per sistemi destinati a rilevare frodi finanziarie non rende automaticamente esente ogni software bancario. [7] [8]
Un assistente che riassume documenti non è automaticamente ad alto rischio. Se il sistema interviene nelle decisioni previste dall’allegato III, occorre però verificare i presupposti dell’articolo 6: l’esclusione per compiti limitati o preparatori non è automatica e la profilazione di persone fisiche mantiene la classificazione ad alto rischio nelle ipotesi considerate dalla disposizione. [7]
Gli obblighi cambiano tra chi produce e chi utilizza
Il quadro dei sistemi ad alto rischio prevede gestione dei rischi, qualità dei dati, documentazione tecnica, registrazione degli eventi, supervisione umana, accuratezza, robustezza e cybersicurezza. Il fornitore deve seguire gli obblighi di conformità applicabili alla propria categoria di sistema. Il deployer deve utilizzare il sistema secondo le istruzioni, affidare la supervisione a persone competenti e dotate di autorità, monitorare il funzionamento e gestire rischi e incidenti. Per i log sotto il suo controllo, l’articolo 26 prevede almeno sei mesi, salve le diverse disposizioni applicabili. [1] [9]
La valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, o FRIA, dell’articolo 27 riguarda determinate categorie di deployer, comprese quelle individuate per credito e assicurazioni vita e salute. Non è richiesta indistintamente a tutte le imprese. È distinta dalla DPIA privacy: le valutazioni possono coordinarsi e condividere parti pertinenti, ma rispondono a presupposti diversi. [10]
Trasparenza, chatbot e contenuti generati
L’articolo 50 distingue più obblighi. I fornitori devono rendere riconoscibile l’interazione con un sistema AI quando non sia già evidente e prevedere la marcatura tecnicamente rilevabile degli output sintetici nei casi indicati. I deployer devono dichiarare la natura artificiale dei deepfake e, a determinate condizioni, dei testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Per questi testi è prevista un’eccezione quando vi siano revisione umana o controllo editoriale e responsabilità editoriale di una persona fisica o giuridica. Non esiste dunque un obbligo identico di etichettare ogni email o documento elaborato con AI. [11]
Anche l’alfabetizzazione del personale va letta nel testo aggiornato: l’articolo 4 impone misure a sostegno dello sviluppo delle competenze, adeguate alle persone e al contesto; non impone di garantire a ciascuno un livello specifico di alfabetizzazione né introduce un patentino universale. [12]
Modelli generali e software open source
Per i fornitori di modelli di uso generale, o GPAI, l’articolo 53 contempla documentazione, informazioni ai soggetti che integrano il modello, politica sul diritto d’autore e sintesi pubblica dei contenuti di addestramento. L’open source beneficia di eccezioni circoscritte: non elimina tutti gli obblighi e non esonera in generale da copyright, GDPR o regole sui sistemi costruiti a partire dal modello. Sono inoltre previsti requisiti ulteriori per i modelli con rischio sistemico. [13] [1]
2. Le scadenze: il calendario è stato modificato nel 2026
È necessario distinguere entrata in vigore e applicazione dei singoli obblighi. Il calendario originario dell’AI Act è stato aggiornato dall’Omnibus digitale. [2] [5]
| Data | Disposizioni interessate |
|---|---|
| 2 febbraio 2025 | Disposizioni generali e divieti originari; l’articolo 4 va oggi letto nella formulazione modificata. |
| 2 agosto 2025 | Disciplina GPAI, governance e altre disposizioni individuate dall’articolo 113, con eccezioni e regimi transitori. |
| 2 agosto 2026 | Data generale di applicazione, inclusi gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, salve le specifiche transizioni. |
| 2 dicembre 2026 | Nuovi divieti sul materiale sessuale indicato dalla norma; termine di adeguamento all’articolo 50, paragrafo 2, per determinati sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. |
| 2 dicembre 2027 | Capo III, sezioni 1, 2 e 3, per l’alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e allegato III, con l’eccezione prevista per l’articolo 6, paragrafo 5. |
| 2 agosto 2028 | Le corrispondenti disposizioni per l’alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e allegato I. |
Il rinvio dei requisiti per l’alto rischio non rinvia gli obblighi già applicabili del GDPR, del lavoro, del settore finanziario o della cybersicurezza. Per sistemi e modelli già sul mercato occorre esaminare anche l’articolo 111: una data generale non basta a risolvere ogni situazione transitoria. [5] [6]
3. GDPR e privacy: cosa verificare quando l’AI tratta dati personali
Il Regolamento (UE) 2016/679 si applica quando vengono trattate informazioni riferibili a persone fisiche, anche se contenute in fatture, curriculum, documenti societari o conversazioni. In Italia si coordina con il D.lgs. 196/2003, Codice privacy. L’AI Act non sostituisce queste discipline. [6] [14]
La verifica deve riguardare base giuridica e finalità, minimizzazione, esattezza, conservazione, informative, ruoli di titolare e responsabile, contratti con i fornitori, sicurezza e trasferimenti fuori dallo Spazio economico europeo. Le disposizioni centrali sono gli articoli 5, 6, 9, 13–14, 25, 28, 30, 32–36 e 44–49. Il consenso non è l’unica base giuridica e non va utilizzato come soluzione automatica, soprattutto nei rapporti di lavoro. [6]
La DPIA è necessaria quando il trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà, secondo l’articolo 35: l’uso dell’AI richiede una valutazione, ma non determina da solo un obbligo universale di DPIA. Analogamente, la nomina del DPO dipende dai presupposti dell’articolo 37, non dal semplice acquisto di un chatbot. [6] [15]
L’articolo 22 tutela dalle decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o conseguenze analogamente significative. Sono previste eccezioni e garanzie specifiche: una firma umana puramente formale non equivale a una valutazione effettiva. La questione è particolarmente rilevante per assunzioni, credito, prestazioni e valutazioni delle persone. In un caso applicativo relativo a un progetto di ricerca medica, il Garante ha richiesto, come garanzie concrete, trasparenza sui modelli statistici utilizzati e intervento umano nella selezione dei dati di addestramento. [16]
Per l’addestramento, il parere EDPB 28/2024 chiarisce che anonimato del modello e utilizzabilità del legittimo interesse devono essere valutati concretamente. La disponibilità pubblica dei dati non comporta libera utilizzabilità; un modello addestrato con dati personali non è necessariamente anonimo. [17]
Il modello locale può ridurre alcuni rischi di trasferimento e accesso da parte di terzi, ma non rende il trattamento automaticamente conforme. Come indicazione organizzativa, l’azienda dovrebbe autorizzare strumenti e dati utilizzabili, verificare conservazione e riuso per addestramento e disciplinare gli accessi.
4. Legge italiana sull’AI e professioni
La legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, integra il quadro europeo. Per le imprese interessano in particolare gli articoli 11 sul lavoro, 13 sulle professioni intellettuali, 20 sulle autorità, 25 sul diritto d’autore e 26 sulle disposizioni penali. [18]
L’articolo 13 ammette l’AI nelle professioni intellettuali per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale professionale; impone di comunicare al destinatario informazioni sui sistemi utilizzati in modo chiaro, semplice ed esaustivo. Per commercialisti, avvocati e altri professionisti, la valutazione professionale e la responsabilità restano quindi centrali. [19]
5. Lavoro: selezione, monitoraggio e discriminazioni
Oltre all’AI Act e al GDPR, si applicano l’articolo 4 della legge 300/1970 sui controlli a distanza e l’articolo 1-bis del D.lgs. 152/1997 sui sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. L’articolo 11 della legge 132/2025 rinvia a quest’ultima disciplina per l’informazione del lavoratore e richiede rispetto della dignità, riservatezza e assenza di discriminazioni. [20]
Occorre distinguere l’informativa dai presupposti per installare o utilizzare strumenti di controllo: dove necessari, accordo sindacale o autorizzazione non sono sostituiti dal consenso individuale. Restano inoltre applicabili le norme antidiscriminatorie, comprese quelle dei D.lgs. 198/2006, 215/2003 e 216/2003 secondo il fattore protetto. [20] [21]
Intervengono, secondo le competenze, l’Ispettorato nazionale del lavoro, il Garante privacy e l’autorità giudiziaria; i soggetti di tutela delle pari opportunità operano nei rispettivi ambiti. Il rinvio della disciplina AI ad alto rischio non autorizza oggi un monitoraggio illecito dei dipendenti.
6. Banca d’Italia, Consob, IVASS e DORA
Banca d’Italia non è l’autorità generale per qualunque impresa che usa AI. L’articolo 74, paragrafo 6, dell’AI Act attribuisce la vigilanza sui sistemi ad alto rischio alle autorità nazionali finanziarie competenti quando l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso siano direttamente collegati ai servizi finanziari regolati. La legge 132/2025 fa espressamente salve le attribuzioni di Banca d’Italia, Consob e IVASS. [22] [23]
Un’impresa ordinaria che analizza la propria liquidità non diventa, per questo, un intermediario vigilato. Una banca che utilizza AI per il merito creditizio o un assicuratore che la impiega per tariffe vita e salute devono invece coordinare AI Act, privacy, governance e disciplina settoriale.
Il Regolamento (UE) 2022/2554 — DORA, applicabile dal 17 gennaio 2025, disciplina resilienza operativa digitale, rischio ICT, incidenti, test e fornitori esterni delle entità finanziarie comprese nel suo ambito. Il D.lgs. 23/2025 adegua l’ordinamento italiano e individua le competenze di Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP secondo le rispettive attribuzioni; resta il ruolo della BCE nelle competenze europee. Un fornitore AI può essere coinvolto nei presidi contrattuali ICT e, se designato critico, nel sistema europeo di sorveglianza: ciò non equivale ad assoggettare ogni fornitore agli stessi obblighi della banca. [24] [25]
La comunicazione di Banca d’Italia del 17 luglio 2026 richiama i rischi cyber dei modelli avanzati e richiede ai destinatari specifici interventi su governance, inventari, vulnerabilità, monitoraggio e test. Prevede l’esame in seduta congiunta di consiglio di amministrazione e collegio sindacale e l’invio alla Vigilanza di una relazione con piano di lavoro entro il 31 dicembre 2026. Si tratta di una comunicazione di vigilanza rivolta ai soggetti elencati nel documento, non di un obbligo esteso a tutte le società italiane. [26]
7. Cybersicurezza: NIS2 e Cyber Resilience Act
La Direttiva (UE) 2022/2555 — NIS2 è attuata in Italia dal D.lgs. 138/2024. Per i soggetti rientranti nel perimetro introduce obblighi di gestione dei rischi, sicurezza della catena di fornitura e notifica degli incidenti. L’ACN è autorità nazionale competente e punto di contatto unico; le autorità di settore contribuiscono all’attuazione. L’uso dell’AI non determina da solo l’inclusione nella NIS2. [27]
Il Regolamento (UE) 2024/2847 — Cyber Resilience Act riguarda prodotti con elementi digitali, nei limiti ed eccezioni del suo ambito. Per un prodotto software che integra AI occorre valutare sicurezza del ciclo di vita, vulnerabilità e conformità. Non è corretto includere automaticamente ogni servizio SaaS: rilevano anche i criteri sulle soluzioni di elaborazione remota. [28]
Gli obblighi principali del CRA decorrono dall’11 dicembre 2027, mentre gli obblighi di segnalazione previsti dall’articolo 14 sono applicabili dall’11 settembre 2026. Il circuito coinvolge CSIRT coordinatore ed ENISA attraverso la piattaforma unica; va distinto dalla vigilanza del mercato e dalla notifica dei data breach al Garante. Un incidente può attivare più discipline e più comunicazioni. [28] [29]
8. Dati, copyright, segreti aziendali e piattaforme
Data Act e Data Governance Act
Il Regolamento (UE) 2023/2854 — Data Act, generalmente applicabile dal 12 settembre 2025 con decorrenze specifiche, riguarda accesso e uso dei dati dei prodotti connessi, condivisione e passaggio tra fornitori di servizi di trattamento dati. Non autorizza indiscriminatamente l’addestramento sui dati ottenuti e lascia ferme le regole privacy. Per le competenze va considerato l’articolo 37 e la relativa designazione nazionale: la funzione privacy resta alle autorità di protezione dati. Nelle fonti ufficiali consultate per questa guida non è stato identificato un atto italiano definitivo che consenta di indicare senza riserve un’unica autorità per tutti i profili del Data Act. [30]
Il Regolamento (UE) 2022/868 — Data Governance Act ha un diverso ambito: riuso di determinati dati protetti del settore pubblico, servizi di intermediazione e altruismo dei dati. Il D.lgs. 144/2024 attribuisce ad AgID le funzioni nazionali previste. Non ogni gestore di dataset o applicazione AI è un intermediario ai sensi del DGA. [31]
Proprietà intellettuale e informazioni riservate
La legge 633/1941 e la Direttiva (UE) 2019/790 disciplinano copyright ed estrazione di testo e dati. Le eccezioni hanno condizioni precise, incluse legittimità dell’accesso e, nei casi pertinenti, riserva dei diritti. La legge 132/2025 tutela le opere realizzate con ausilio AI quando siano risultato del lavoro intellettuale umano e introduce il rinvio alle regole di estrazione per modelli e sistemi AI. [32]
Gli articoli 98–99 del D.lgs. 30/2005 tutelano i segreti commerciali alle condizioni previste. Caricare informazioni riservate in un servizio esterno richiede pertanto una valutazione anche contrattuale e di riservatezza, oltre alla privacy. [33]
Marketing e comunicazioni elettroniche
Quando l’AI viene usata per campagne promozionali, profilazione o analisi delle interazioni, restano le regole sulle comunicazioni elettroniche: Direttiva 2002/58/CE e, in Italia, articoli 122 e 130 del Codice privacy. Consenso, accesso al terminale, marketing e relative eccezioni vanno valutati separatamente dalla disponibilità di un sistema AI. Il controllo privacy compete al Garante. [14]
Consumatori, servizi digitali e concorrenza
Il D.lgs. 206/2005 — Codice del consumo si applica anche a servizi venduti come AI. Promesse infondate di accuratezza, omissioni rilevanti o comunicazioni ingannevoli possono rientrare nelle pratiche commerciali scorrette vigilate dall’AGCM. Gli algoritmi non sottraggono l’impresa alle regole di concorrenza. [34]
Il Regolamento (UE) 2022/2065 — DSA riguarda servizi intermediari e piattaforme nel suo ambito, non qualunque chatbot. AGCOM è Coordinatore dei servizi digitali per l’Italia; la Commissione europea esercita le competenze previste per piattaforme e motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Pubblicità, raccomandazione e moderazione automatizzate possono quindi incontrare obblighi ulteriori. [35]
Il Regolamento (UE) 2022/1925 — Digital Markets Act si rivolge ai gatekeeper designati e ai servizi di piattaforma di base interessati. L’integrazione dell’AI in tali servizi può rendere rilevanti le sue regole; non è una disciplina generale imposta a ogni PMI. L’attuazione compete alla Commissione europea, nel quadro di cooperazione previsto con le autorità nazionali. [44]
9. Responsabilità, governance e altri settori
Il D.lgs. 160/2026, in vigore dal 30 settembre 2026, contiene disposizioni sull’AI nelle attività di polizia e sulla responsabilità civile e penale. Per le aziende sono rilevanti gli articoli 16–19: accesso alle prove sul funzionamento del sistema, presunzione del nesso causale nelle condizioni dell’articolo 18 e previsione che la conformità all’AI Act non escluda di per sé la responsabilità. Documentazione e tracciabilità possono pertanto avere rilievo anche nel contenzioso. [36]
La Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità da prodotti difettosi include il software nel nuovo quadro. Il termine europeo di recepimento è il 9 dicembre 2026: va distinta dalla disciplina nazionale già applicabile e non deve essere presentata come se tutti i suoi effetti fossero già operativi al 6 ottobre. [37]
Gli adeguati assetti dell’articolo 2086 del Codice civile offrono un riferimento organizzativo per governare rischi e responsabilità. Integrare i rischi AI negli assetti è una conseguenza operativa da valutare in base a natura e dimensioni dell’impresa; la disposizione non impone da sola un comitato AI universale. Anche il D.lgs. 231/2001 può rilevare quando l’uso dell’AI concorre a un reato presupposto nelle condizioni di responsabilità dell’ente: non ogni errore del modello genera responsabilità 231. [38]
| Ambito | Norme e controlli |
|---|---|
| Sanità e software medicale | Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, quando ricorrono i presupposti di dispositivo medico o diagnostico; Ministero della Salute per le competenze nazionali, organismi notificati per la conformità nei casi previsti, Garante per i dati. Non ogni app di benessere è un dispositivo medico. [39] |
| Accessibilità | D.lgs. 82/2022, attuativo della Direttiva (UE) 2019/882, per prodotti e servizi compresi, con esenzioni e transizioni; AgID per i servizi e MIMIT per i prodotti. Resta la legge 4/2004 nel suo ambito. [40] |
| Antiriciclaggio | D.lgs. 231/2007 per i soggetti obbligati: verifica, conservazione e segnalazioni non vengono meno usando AI. Competenze distribuite tra autorità di vigilanza, UIF, MEF, Guardia di finanza e altri soggetti previsti dalla norma. La UIF riceve e analizza le segnalazioni; non è il controllore generale di ogni software AI. [41] |
| Macchine, prodotti e sicurezza sul lavoro | Legislazione di sicurezza del prodotto e D.lgs. 81/2008; Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine secondo il suo calendario. L’AI Act si coordina con questi presidi, senza sostituire la valutazione dei rischi e le competenze settoriali. [1] [42] |
10. Chi controlla: la mappa delle autorità
| Autorità o soggetto | Competenza pertinente | Fonte |
|---|---|---|
| ACN | Autorità nazionale AI di vigilanza del mercato e punto di contatto unico, salve competenze europee e settoriali; autorità nazionale NIS. | [23], [27] |
| AgID | Autorità AI di notifica e funzioni sui soggetti di valutazione della conformità; competenze anche DGA e accessibilità. | [23], [31], [40] |
| Garante per la protezione dei dati personali | GDPR e Codice privacy; accertamenti, provvedimenti correttivi e sanzioni nei limiti della disciplina. Il coordinamento europeo può coinvolgere l’autorità capofila. | [6], [14] |
| Banca d’Italia, Consob e IVASS | Vigilanza finanziaria secondo le rispettive attribuzioni; ruolo AI Act nelle condizioni dell’articolo 74, paragrafo 6. | [22], [23] |
| COVIP e BCE | Competenze finanziarie proprie, incluse quelle pertinenti alla resilienza digitale; non autorità generali per qualsiasi sistema AI. | [24], [25] |
| Commissione europea e AI Office | Supervisione dei GPAI e competenze sui sistemi individuate dall’articolo 75 aggiornato. L’Omnibus amplia specifiche competenze, con eccezioni e limiti soggettivi. | [2], [13] |
| AI Board ed EDPB | Coordinamento e indirizzo nei rispettivi ambiti. Non sostituiscono le autorità competenti nei singoli procedimenti. | [1], [17] |
| AGCM | Concorrenza e tutela dei consumatori, inclusi i servizi AI. | [34] |
| AGCOM | Coordinatore DSA e altre competenze proprie, compresi specifici profili di diritto d’autore online. | [35] |
| INL, autorità settoriali e giudici | Lavoro, sicurezza dei prodotti, sanità e altri ambiti secondo legge; responsabilità e tutela dei diritti davanti all’autorità giudiziaria. | [20], [36], [39] |
Il DPO, il collegio sindacale, l’organismo di vigilanza e le funzioni interne di controllo non sono autorità pubbliche. Possono avere compiti essenziali di consulenza, vigilanza o controllo interno senza assorbire quelli delle autorità esterne. Anche un organismo notificato che valuta la conformità ha un ruolo distinto dall’autorità di vigilanza. [6] [23] [38]
11. Sanzioni e documenti da predisporre
L’articolo 99 dell’AI Act prevede massimali diversi: fino a 35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate; fino a 15 milioni o 3% per le violazioni elencate al paragrafo 4, inclusa la trasparenza; fino a 7,5 milioni o 1% per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nelle ipotesi del paragrafo 5. Per le imprese si considera normalmente il maggiore dei due limiti; per le PMI il paragrafo 6 prevede il minore, e il nuovo paragrafo 6-bis estende questo trattamento di favore alle piccole imprese a media capitalizzazione, ma solo per le violazioni dei paragrafi 4 e 5: per le pratiche vietate del paragrafo 3 resta applicabile il massimale pieno di 35 milioni di euro o 7%. Sono massimali, non importi automatici. [43]
Il GDPR mantiene il proprio sistema sanzionatorio, inclusi i massimali fino a 20 milioni di euro o 4% per le violazioni previste dall’articolo 83, paragrafo 5. Applicabilità temporale, singola condotta e disciplina del procedimento devono essere valutate: non è corretto sommare automaticamente tutte le percentuali. [6]
Come proposta organizzativa, l’impresa può avviare il controllo con un fascicolo proporzionato al proprio uso dell’AI:
- Inventario: strumenti, finalità, utenti, dati, fornitori e integrazioni.
- Classificazione: ruolo nella filiera, rischio AI Act, divieti e discipline settoriali.
- Privacy e contratti: basi giuridiche, informative, ruoli, trasferimenti, conservazione e condizioni di riuso dei dati.
- Valutazioni d’impatto: verifica dei presupposti di DPIA e FRIA, senza confonderle.
- Presidi operativi: accessi, formazione, verifiche degli output, supervisione e possibilità di interrompere il sistema.
- Tracciabilità: versioni, test, decisioni e incidenti, con conservazione coerente con gli obblighi applicabili.
- Responsabilità e scadenze: soggetti incaricati, riesame periodico e autorità da contattare per ciascun tipo di evento.
Non tutti questi documenti costituiscono adempimenti nominativamente obbligatori per ogni impresa. Il loro valore è rendere verificabile la valutazione dei rischi e l’attuazione degli obblighi effettivamente applicabili. Le certificazioni volontarie, come quelle relative ai sistemi di gestione dell’AI, possono supportare l’organizzazione; non sostituiscono da sole la conformità normativa.
Fonti ufficiali e riferimenti puntuali
Consultazione: 6 ottobre 2026. Le fonti legislative sono distinte da comunicazioni di vigilanza, pareri e documenti informativi. I testi della Commissione nell'AI Act Service Desk permettono di consultare gli articoli aggiornati al 27 luglio 2026; i testi pubblicati nelle Gazzette ufficiali restano i riferimenti giuridici. Gli schemi di decreto e le proposte non sono stati trattati come norme vigenti. Ogni affermazione normativa di questo articolo è stata sottoposta a verifica indipendente su fonti primarie prima della pubblicazione.
- AI Act — Regolamento (UE) 2024/1689, artt. 2–3, 8–21, 43–49, 51–55, 64–70, 88–94 e allegati. Testo originario EUR-Lex; accesso al testo aggiornato e indice degli articoli, Commissione europea. ↩
- Regolamento (UE) 2026/1744, art. 1, modifiche all’AI Act, inclusi artt. 4, 75, 111 e 113. Gazzetta ufficiale UE del 24 luglio 2026. ↩
- AI Act, art. 25, responsabilità nella catena del valore. Testo aggiornato, Commissione europea. ↩
- AI Act, art. 5, pratiche vietate, in particolare par. 1, lett. f), e nuove lett. ba) e bb). Testo aggiornato. ↩
- AI Act, artt. 111 e 113, applicazione e transizioni. Art. 113 aggiornato; calendario informativo ufficiale della Commissione. ↩
- GDPR — Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5–6, 9, 13–14, 22, 25, 28, 30, 32–37, 44–49, 51–60, 82–83. Testo ufficiale EUR-Lex; testo di consultazione del Garante. ↩
- AI Act, art. 6, par. 1–4 e modifiche relative alle componenti di sicurezza. Testo aggiornato. ↩
- AI Act, allegato III, punti 1–5, in particolare 4 e 5, lett. b) e c). Testo aggiornato. ↩
- AI Act, art. 26, par. 1–7 e 11–12, obblighi dei deployer. Testo aggiornato. ↩
- AI Act, art. 27, par. 1–5, valutazione dei diritti fondamentali e coordinamento con DPIA. Testo aggiornato. ↩
- AI Act, art. 50, par. 1–5, trasparenza, marcatura, deepfake e testi di interesse pubblico. Testo aggiornato in italiano. ↩
- AI Act, art. 4, come sostituito dall’Omnibus. Testo aggiornato in italiano. ↩
- AI Act, art. 53, par. 1–4, obblighi GPAI ed eccezioni open source; art. 55 per rischio sistemico. Art. 53 aggiornato. ↩
- D.lgs. 196/2003, Codice privacy, come modificato, in particolare artt. 122 e 130; Direttiva 2002/58/CE, artt. 5 e 13, per comunicazioni elettroniche e marketing. Raccolta normativa ufficiale del Garante. ↩
- Garante privacy, portale GDPR, sezioni DPIA e DPO: documentazione informativa, da coordinare con artt. 35–37 GDPR. Portale ufficiale. ↩
- Garante privacy, provvedimento 24 gennaio 2024, doc. web 9988614: parere su consultazione preventiva relativo a uno specifico progetto di ricerca medica retrospettiva (ASST Spedali Civili di Brescia), che richiama l’art. 22 GDPR e indica garanzie per la Fase 1 del progetto; un caso applicativo puntuale, non una pronuncia di carattere generale sulle decisioni automatizzate. Provvedimento. ↩
- EDPB, Opinion 28/2024, 17 dicembre 2024, anonimato, legittimo interesse e conseguenze del trattamento illecito nello sviluppo dei modelli. Parere ufficiale. ↩
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, artt. 1, 11, 13, 20, 25–26. GU n. 223 del 25 settembre 2025; vigore 10 ottobre 2025. Gazzetta Ufficiale. ↩
- Legge 132/2025, art. 13, professioni intellettuali. Testo dell’articolo. ↩
- Legge 132/2025, art. 11; D.lgs. 152/1997, art. 1-bis; legge 300/1970, art. 4. Art. 11 e testo richiamato nelle note ufficiali; art. 1-bis, Normattiva. ↩
- Norme antidiscriminatorie: D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003; tutela da applicare secondo ambito e fattore protetto. L’art. 11, comma 3, della legge 132/2025 richiede l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni, con una clausola generale di conformità al diritto dell’Unione europea, senza richiamare questi decreti per numero. ↩
- AI Act, art. 74, par. 3, 6–10 e 12–14, vigilanza settoriale, finanziaria e poteri. Testo aggiornato. ↩
- Legge 132/2025, art. 20, autorità nazionali, ACN, AgID e competenze finanziarie. Testo dell’articolo. ↩
- DORA — Regolamento (UE) 2022/2554, artt. 2, 5–16, 17–23, 24–27, 28–44, 46 e 64. EUR-Lex; Banca d’Italia, segnalazioni ICT. ↩
- D.lgs. 10 marzo 2025, n. 23, in particolare art. 3, autorità DORA e attribuzioni di vigilanza. Gazzetta Ufficiale. ↩
- Banca d’Italia, comunicazione 17 luglio 2026, “Resilienza operativa digitale e modelli avanzati di Intelligenza Artificiale”: destinatari in nota 1, aree di intervento pp. 2–4, relazione e termine pp. 4–5. PDF ufficiale. ↩
- NIS2 — Direttiva (UE) 2022/2555 e D.lgs. 138/2024, ambito, competenze, gestione rischi e notifiche. ACN, normativa e autorità competenti; decreto italiano. ↩
- CRA — Regolamento (UE) 2024/2847, artt. 2–3, 13–14, 52 e 71. Testo ufficiale; Commissione europea, ambito e scadenze; ACN, aggiornamento 1 settembre 2026. ↩
- ENISA, Single Reporting Platform, circuito di segnalazione CRA. Pagina istituzionale. ↩
- Data Act — Regolamento (UE) 2023/2854, capi II–IV e VI, artt. 37 e 50. Commissione europea, quadro e accesso alla normativa. ↩
- DGA — Regolamento (UE) 2022/868, capi II–IV, e D.lgs. 144/2024. AgID/dati.gov.it, autorità per intermediazione; AgID, sportello unico nazionale. ↩
- Direttiva (UE) 2019/790, artt. 3–4; legge 633/1941, artt. 1, 70-ter, 70-quater e 70-septies; legge 132/2025, art. 25. Direttiva; modifiche italiane. ↩
- D.lgs. 30/2005, artt. 98–99, segreti commerciali. Codice della proprietà industriale, testo vigente. ↩
- Codice del consumo — D.lgs. 206/2005, artt. 20–27; competenze AGCM sulle pratiche scorrette. AGCM, quadro ufficiale. Per la concorrenza: artt. 101–102 TFUE e legge 287/1990, secondo i presupposti applicabili. ↩
- DSA — Regolamento (UE) 2022/2065, artt. 25–27, 34–35, 49 e 56; ruolo nazionale AGCOM. Pagina istituzionale DSA; competenze sui servizi digitali e diritto d’autore. ↩
- D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, artt. 16–19, GU n. 214 del 15 settembre 2026; vigore 30 settembre 2026. Gazzetta Ufficiale; indice con accesso ai singoli articoli. ↩
- Direttiva (UE) 2024/2853, artt. 2, 4, 21–22, software, recepimento e disciplina temporale, tenendo conto della rettifica UE del 7 maggio 2026. PDF ufficiale. ↩
- Codice civile, art. 2086; D.lgs. 231/2001, artt. 5–7, responsabilità dell’ente e modelli. Codice civile vigente; D.lgs. 231/2001 vigente. Per il collegio sindacale: art. 2403 c.c.; per i compiti del DPO: artt. 38–39 GDPR. ↩
- Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, definizioni, classificazione e conformità; D.lgs. 137/2022 e 138/2022 per l’adeguamento nazionale. Ministero della Salute, quadro dei dispositivi. ↩
- D.lgs. 82/2022, artt. 1, 3, 12–13, 17 e 21, attuazione della Direttiva (UE) 2019/882; legge 4/2004. AgID, ambito ed enti di vigilanza; raccolta normativa ufficiale. ↩
- D.lgs. 231/2007, artt. 3, 6–9, 17–22, 31–35, soggetti, competenze e adempimenti. Testo vigente; UIF, funzioni istituzionali; istruzioni ufficiali sulle SOS. ↩
- Regolamento (UE) 2023/1230, sicurezza delle macchine, da coordinare con le modifiche dell’Omnibus; D.lgs. 81/2008, in particolare artt. 17 e 28 per la valutazione dei rischi. Regolamento macchine; decreto sicurezza sul lavoro. ↩
- AI Act, art. 99, par. 3–6-bis, massimali e regole per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione; art. 101 per GPAI. Testo aggiornato. ↩
- DMA — Regolamento (UE) 2022/1925, artt. 3, 5–7 e 38, designazione, obblighi e cooperazione. Commissione europea, legislazione DMA; ambito e attuazione. ↩
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