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Fondi pensione giapponesi: il rimborso della ritenuta sui dividendi italiani
Cosa ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 203 del 6 agosto 2025 sull'applicazione dell'aliquota convenzionale del 15% ai dividendi di fonte italiana percepiti da fondi pensione giapponesi tramite una struttura di tipo Pension Trust.
Il contesto: fondi pensione giapponesi tramite Pension Trust
Alcuni fondi pensione giapponesi investono in titoli italiani non direttamente, ma per il tramite di una struttura a più livelli basata su trust (di seguito, per semplicità, "trust Gamma"), gestiti da una trust bank giapponese. I trust Gamma sono, a loro volta, sottoscritti da società di gestione (di seguito "società Beta") che agiscono nell'interesse di fondi pensione, i cui beneficiari finali sono le persone fisiche titolari delle prestazioni pensionistiche.
Trust Gamma
Veicolo trasparente: i redditi e i costi sono imputati direttamente ai soggetti che ne sono i beneficiari effettivi, non al trust stesso.
Società Beta
Società di gestione dei fondi pensione, sottoscrittrici dei trust Gamma: secondo la Risposta n. 203/2025, sono beneficiarie effettive dei dividendi.
Persone fisiche beneficiarie
Nella misura in cui il reddito pensionistico è loro imputabile direttamente, anche le persone fisiche possono qualificarsi come beneficiarie effettive.
Cosa ha chiarito la Risposta n. 203/2025
1. Aliquota applicabile: 15%
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in presenza dei requisiti di beneficiario effettivo, si applica l'aliquota del 15% prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone, e non l'aliquota domestica del 26%.
2. Certificato di residenza: cumulativo, ma con requisiti precisi
Un certificato di residenza fiscale rilasciato in forma cumulativa dall'autorità fiscale giapponese è accettabile ai fini convenzionali, a condizione che dal documento risultino con chiarezza e precisione i dati identificativi di ciascun beneficiario (denominazione/nome, indirizzo), il relativo TIN e l'anno di riferimento della residenza.
3. Istanza di rimborso: NON cumulativa
A differenza del certificato di residenza, l'istanza di rimborso non può essere presentata in forma cumulativa. Il modello da utilizzare è il "Modello A – Dividendi" (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013, n. 84404), che richiede la presentazione di una richiesta individuale per ciascun beneficiario effettivo, con i relativi dati anagrafici, il dettaglio dei dividendi percepiti e le coordinate bancarie per l'accredito.
4. L'applicazione diretta dell'aliquota convenzionale è una facoltà, non un obbligo
Il sostituto d'imposta italiano (tipicamente il local custodian) può scegliere di applicare direttamente l'aliquota convenzionale del 15% al momento del pagamento dei dividendi (relief at source), ma non è obbligato a farlo: se applica comunque il 26%, resta possibile richiedere a posteriori il rimborso della differenza.
Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 203 del 6 agosto 2025. Testo integrale disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
Cosa serve per procedere
Per ciascun beneficiario effettivo (società Beta o persona fisica), un'istanza di rimborso separata richiede:
Certificato di residenza fiscale
Anche in forma cumulativa, purché indichi con precisione i dati identificativi di ciascun beneficiario, il TIN e l'anno di riferimento.
Modello A – Dividendi individuale
Un'istanza separata per ciascun beneficiario effettivo: no cumulo, come chiarito dalla Risposta n. 203/2025.
Documentazione della struttura
Documentazione del trust Gamma e della catena di trasparenza fiscale fino al beneficiario effettivo finale.
Prova della ritenuta subita
Certificazioni bancarie o del custodian che attestino l'importo dei dividendi e della ritenuta effettivamente applicata.
Coordinate bancarie
Necessarie per l'accredito del rimborso, se riconosciuto.
Delega, se applicabile
Se l'istanza è presentata da un rappresentante o da un professionista delegato.
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