Art. 10 — Perdite estere definitive
Nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 181 TUIR: quando una società italiana può portare in diminuzione del proprio reddito, dopo una fusione, le perdite fiscali "definitive" di una società UE/SEE del medesimo gruppo che ha cessato ogni attività.
Il riporto delle perdite "finali" estere entra nel TUIR
L'articolo 10 attua l'articolo 6, lettera e), numeri 2), 3) e 4), della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, che impone il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali nel rispetto della "definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea". A questo scopo introduce nell'art. 181 del TUIR tre nuovi commi — 1-bis, 1-ter e 1-quater — che disciplinano l'utilizzo, da parte di una società fiscalmente residente in Italia, delle perdite fiscali "finali" di una società residente in uno Stato UE o SEE con scambio di informazioni, appartenente allo stesso gruppo, quando quest'ultima viene incorporata o fusa nella società italiana.
Si tratta di una materia costruita quasi integralmente sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze Marks & Spencer, causa C-446/03; Holmen, causa C-608/17; Memira Holding, causa C-607/17), ora trasposta in una regola interna espressa.
Nessuna regola espressa, solo princìpi di matrice giurisprudenziale
Prima dell'intervento del D.Lgs. 148/2026, l'art. 181 del TUIR (riporto delle perdite nelle operazioni di fusione) non conteneva una disciplina specifica per le perdite fiscali prodotte da società estere del gruppo successivamente fuse o incorporate in una società italiana. Il riconoscimento del diritto a utilizzare tali perdite "definitive" (o "finali") in capo alla società incorporante residente in Italia derivava esclusivamente dall'applicazione diretta dei princìpi di libertà di stabilimento elaborati dalla Corte di Giustizia UE, senza un appiglio normativo interno dedicato — con conseguente incertezza operativa per i gruppi multinazionali e ampio spazio per il contenzioso.
Tre nuovi commi, due condizioni cumulative
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 181 TUIR consente alla società incorporante o risultante dalla fusione, fiscalmente residente in Italia, di portare in diminuzione del proprio reddito le perdite fiscali "finali" della società fusa o incorporata, residente in uno Stato UE o SEE con cui è in vigore un accordo di scambio di informazioni, appartenente al medesimo gruppo, rideterminate secondo la legislazione tributaria italiana. L'utilizzo è subordinato a due condizioni cumulative:
- a) Rapporto di controllo. Deve sussistere un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice civile tra le società partecipanti alla fusione, sia nei periodi d'imposta in cui le perdite si sono generate, sia alla data di efficacia giuridica della fusione.
- b) Definitività della perdita nello Stato estero. Le perdite non devono essere più utilizzabili nello Stato estero perché la società ha cessato l'attività e dismesso tutti i beni, e la normativa locale non ne consente più l'uso nel caso in cui il controllo passi a soggetti terzi.
Il comma 1-ter estende l'applicazione della regola anche alle società partecipate prive di un'assemblea ordinaria (tipicamente entità estere la cui governance non prevede un organo assembleare assimilabile a quello italiano), quando siano detenute per una quota superiore al 50% del capitale o del patrimonio. Il comma 1-quater completa il quadro con le disposizioni di coordinamento necessarie per la rideterminazione delle perdite secondo le regole del TUIR.
I tre requisiti di "definitività" secondo la giurisprudenza UE
La Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) richiama espressamente le sentenze Marks & Spencer (C-446/03), Holmen (C-608/17) e Memira Holding (C-607/17) per chiarire che non basta che la società estera sia posta in liquidazione, né che la disciplina fiscale locale non consenta alcun riporto delle perdite. Perché una perdita sia "finale" — e quindi utilizzabile dalla società italiana — devono ricorrere cumulativamente tre condizioni:
- la società estera del gruppo ha terminato la propria attività commerciale, cedendo o eliminando tutti i propri asset potenzialmente produttivi di ricavi;
- la perdita non è utilizzabile dalla partecipata estera a compensazione di redditi propri dell'esercizio o degli esercizi precedenti, né di utili di altre entità dello stesso gruppo (ad esempio tramite un consolidato fiscale locale);
- la perdita non è utilizzabile per gli esercizi futuri né dalla controllata né da un terzo — anche nel caso di cessione della controllata, quando il prezzo tenga conto del valore fiscale delle perdite, o di acquisizione mediante fusione.
Un profilo procedurale rilevante riguarda la prova di questi elementi di fatto: ai sensi della lettera e) del comma 1 del novellato articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, solo i soggetti che aderiscono al regime della cooperative compliance (D.Lgs. 128/2015) e i soggetti che presentano istanze di interpello nuovi investimenti (art. 2, D.Lgs. 147/2015) possono presentare un interpello probatorio per dimostrare la sussistenza della definitività delle perdite. Per gli altri contribuenti la dimostrazione resta a carico del contribuente con gli strumenti ordinari (documentazione, memorie, eventuale contenzioso).
Chi deve occuparsene
Gruppi multinazionali con fusioni transfrontaliere UE/SEE. La norma riguarda in primo luogo i gruppi che pianificano o hanno già realizzato l'incorporazione in una società italiana di una consociata UE/SEE che ha cessato l'attività e accumulato perdite fiscali non più spendibili localmente: va verificato, operazione per operazione, se il rapporto di controllo richiesto dalla lettera a) sussisteva sia nei periodi di generazione delle perdite sia alla data di efficacia della fusione.
Consulenti fiscali internazionali. La predisposizione della documentazione a supporto della "definitività" delle perdite (cessione o dismissione di tutti gli asset, impossibilità di utilizzo presente e futuro nello Stato estero) diventa un passaggio tecnico centrale, soprattutto per i contribuenti che non hanno accesso all'interpello probatorio e devono quindi sostenere la propria posizione con mezzi ordinari.
Soggetti in cooperative compliance o con interpello nuovi investimenti attivo. Per questi soggetti la norma apre un canale dedicato — l'interpello probatorio ex art. 11, comma 1, lett. e), Statuto del contribuente — per ottenere certezza preventiva sulla sussistenza degli elementi di fatto richiesti.
Un caso tipo
Caso. Una capogruppo italiana controlla al 100% una società residente in uno Stato UE dal 2019. La controllata estera cessa l'attività operativa nel 2024, cede tutti i propri asset e accumula perdite fiscali che la normativa locale non consente più di riportare una volta che il controllo venga trasferito a terzi. Nel 2026 la capogruppo italiana incorpora la controllata estera mediante fusione transfrontaliera.
Il rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. sussisteva sia nei periodi in cui le perdite si sono generate (dal 2019 al 2024) sia alla data di efficacia della fusione (2026): la condizione di cui alla lettera a) è soddisfatta. Se è inoltre dimostrabile che le perdite non sono utilizzabili nello Stato estero per compensare redditi propri, di terzi del gruppo o di esercizi futuri (condizione di cui alla lettera b), la capogruppo italiana può portare le perdite — rideterminate secondo le regole del TUIR — in diminuzione del proprio reddito ai sensi del nuovo art. 181, comma 1-bis.
Se la stessa capogruppo adotta il regime di cooperative compliance, può presentare un interpello probatorio prima della fusione per avere certezza preventiva sulla qualificazione delle perdite come "finali", riducendo il rischio di contestazione in sede di controllo.
Cosa evitare
- Ritenere sufficiente che la società estera sia in liquidazione o che la legge locale non preveda alcun riporto delle perdite: secondo Marks & Spencer, Holmen e Memira Holding occorre anche che l'attività sia stata effettivamente terminata con dismissione di tutti gli asset e che le perdite non siano spendibili in nessun modo, presente o futuro, nello Stato estero.
- Verificare il rapporto di controllo solo alla data della fusione, senza controllare che sussistesse anche nei periodi d'imposta in cui le perdite si sono generate.
- Presumere che l'interpello probatorio sia disponibile per qualsiasi contribuente: è riservato ai soggetti in cooperative compliance e a chi ha presentato istanza di interpello nuovi investimenti.
- Trascurare il caso delle partecipate prive di assemblea ordinaria, per le quali il comma 1-ter richiede comunque una partecipazione superiore al 50% del capitale o del patrimonio per l'applicazione della regola.
Prima di utilizzare le perdite estere in sede di fusione
- ☐ Verifica il rapporto di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, c.c. sia nei periodi di generazione delle perdite sia alla data di efficacia della fusione.
- ☐ Documenta che la società estera ha cessato l'attività commerciale e dismesso tutti gli asset potenzialmente produttivi di ricavi.
- ☐ Verifica che le perdite non siano utilizzabili nello Stato estero a compensazione di redditi propri, presenti o passati, né di utili di altre entità del gruppo.
- ☐ Verifica che le perdite non siano utilizzabili per gli esercizi futuri, anche in caso di cessione della controllata o di fusione con un terzo.
- ☐ Se la società è priva di assemblea ordinaria, verifica la soglia di partecipazione superiore al 50% del capitale o del patrimonio richiesta dal comma 1-ter.
- ☐ Se aderisci alla cooperative compliance o hai un interpello nuovi investimenti attivo, valuta la presentazione di un interpello probatorio prima della fusione.
- ☐ Ridetermina l'importo delle perdite secondo le regole del TUIR, non secondo la contabilità o la fiscalità locale.
Domande frequenti
Basta che la società estera sia in liquidazione per considerare le perdite "definitive"? No. Secondo la giurisprudenza UE richiamata nella Relazione illustrativa (Marks & Spencer, Holmen, Memira Holding) occorre che l'attività sia stata effettivamente terminata, con cessione o eliminazione di tutti gli asset, e che le perdite non siano in alcun modo utilizzabili, nemmeno in futuro o da un terzo acquirente.
La regola vale solo per fusioni con società UE? Vale per fusioni con società residenti in uno Stato UE o in uno Stato SEE con cui è in vigore un accordo di scambio di informazioni con l'Italia.
Chi può chiedere l'interpello probatorio su questi fatti? Solo i soggetti che aderiscono al regime di cooperative compliance (D.Lgs. 128/2015) e i soggetti che hanno presentato istanza di interpello nuovi investimenti (art. 2, D.Lgs. 147/2015), ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e), dello Statuto dei diritti del contribuente.
Esiste una decorrenza specifica per questo articolo? Il testo non indica una decorrenza differita: si applica quindi dall'entrata in vigore del decreto, il 12 agosto 2026.
Che rapporto c'è con l'imposizione minima globale (Pillar Two)? Nessun collegamento diretto: si tratta di due discipline distinte del Titolo IV del decreto, dedicate rispettivamente alle perdite estere definitive (Capo I, questo articolo) e all'imposizione minima globale (Capo II). Vai alla scheda sull'art. 11 — Imposizione minima globale.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it e sulla Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430.
Scarico di responsabilità
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