Art. 12 — Detrazione IVA
Più tempo per registrare le fatture d'acquisto e detrarre l'IVA: il termine passa dallo "stesso anno" dell'operazione al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, per dare alle imprese spazio per i controlli sui documenti ricevuti in ritardo.
Più tempo per i controlli sulle fatture ricevute in ritardo
L'articolo 12, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, modifica il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) per allineare la disciplina nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. T689/24 dell'11 febbraio 2026. La Corte ha chiarito che un soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto è sorto, anche se la fattura corrispondente non è stata ricevuta in quel periodo, purché sia stata ricevuta prima della presentazione della dichiarazione stessa.
Il rischio di perdere la detrazione per fatture ricevute a cavallo d'anno
Prima della modifica, l'art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972 ancorava il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione "all'anno" dell'operazione, e l'art. 25, primo comma, richiedeva la registrazione delle fatture di acquisto "con riferimento al medesimo anno" di ricezione. Un'impresa che riceveva una fattura d'acquisto in ritardo — tipicamente a cavallo tra due anni — rischiava quindi di perdere il diritto alla detrazione se non riusciva a registrarla entro la fine dell'anno dell'operazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita a quello stesso anno.
Dal "medesimo anno" al secondo anno successivo
Il comma 1, lettera a), dell'articolo 12 modifica l'art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972: la parola "all'anno" è sostituita con "al secondo anno successivo a quello" — ampliando così il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA.
Il comma 1, lettera b), modifica l'art. 25, primo comma, del D.P.R. 633/1972: le parole "all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno" sono sostituite con "al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura" — eliminando quindi anche il vincolo di registrazione "nel medesimo anno" della ricezione.
Il comma 2 opera le modifiche speculari sul nuovo Testo Unico dell'imposta sul valore aggiunto (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, artt. 56 e 88). Il testo non indica una decorrenza differita: la novità si applica quindi dall'entrata in vigore del decreto, il 12 agosto 2026.
Presupposto sostanziale, presupposto formale e momento di esercizio
La Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) richiama il duplice requisito per l'esercizio del diritto alla detrazione: il presupposto sostanziale (l'effettuazione dell'operazione) e il presupposto formale (il possesso di una valida fattura d'acquisto). Il diritto alla detrazione sorge al verificarsi delle condizioni sostanziali, ma può essere esercitato solo quando si verificano anche le condizioni formali, cioè quando il soggetto passivo è in possesso della fattura.
Per effetto della sentenza T689/24 dell'11 febbraio 2026, se una fattura riferita a un'operazione effettuata in un'annualità è ricevuta nell'anno successivo — e comunque prima del termine di presentazione della dichiarazione — il contribuente ha diritto a esercitare la detrazione, previa registrazione in un'apposita sezione del registro IVA acquisti, con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto è sorto (l'anno dell'operazione), non all'anno di ricezione del documento. L'ampliamento del termine a "il secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura", unito all'eliminazione delle parole "in riferimento al medesimo anno" nell'art. 25, dà ai soggetti passivi più tempo per effettuare i controlli di conformità sulle fatture ricevute, senza il rischio di perdere il diritto alla detrazione per semplice decorrenza dei termini.
Chi deve occuparsene
Tutte le imprese e i professionisti soggetti IVA. La modifica riguarda in modo trasversale ogni soggetto passivo che riceve fatture di acquisto, con beneficio particolare per chi riceve documenti con ritardo rispetto al periodo dell'operazione (ad esempio per fatture provenienti dall'estero o da fornitori con processi di fatturazione lenti).
Uffici amministrativi che gestiscono la registrazione delle fatture. Il nuovo termine consente di eseguire con più calma i controlli di conformità (correttezza del documento, coerenza con l'ordine e con la consegna, verifica dell'aliquota applicata) prima di registrare la fattura e far confluire l'imposta a credito nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale, riducendo la pressione sui processi di chiusura di fine anno.
Una fattura 2026 ricevuta a inizio 2027
Caso. Un'impresa riceve a gennaio 2027 la fattura relativa a un acquisto di servizi la cui operazione si è perfezionata a dicembre 2026 (presupposto sostanziale verificato nel 2026). Con la disciplina previgente, la registrazione "con riferimento al medesimo anno" di ricezione avrebbe comunque imposto un collegamento stretto tra anno di ricezione e detrazione, con incertezza sulla possibilità di farla confluire nella dichiarazione 2026.
Con la modifica dell'art. 12, l'impresa può registrare la fattura in un'apposita sezione del registro IVA acquisti ed esercitare la detrazione con la dichiarazione annuale relativa al 2026 — l'anno in cui il diritto è sorto — purché la fattura sia stata ricevuta prima della presentazione di quella dichiarazione. In alternativa, avendo ora tempo fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione (2027), l'impresa può anche impiegare l'inizio del 2027 per completare i controlli di conformità sul documento, senza il rischio di perdere il diritto alla detrazione per il semplice decorso del tempo.
Cosa evitare
- Confondere l'anno in cui il diritto alla detrazione sorge (anno dell'operazione, presupposto sostanziale) con l'anno in cui viene esercitato (quando si dispone anche della fattura, presupposto formale): sono concetti distinti e la dichiarazione di riferimento resta quella dell'anno in cui il diritto è sorto.
- Ritenere che il nuovo termine "al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura" autorizzi a rinviare la detrazione indefinitamente: il termine è ampio ma resta un termine, non un'eliminazione del vincolo temporale.
- Non registrare la fattura ricevuta in ritardo nell'apposita sezione del registro IVA acquisti prevista per questi casi, perdendo così la possibilità di farla confluire correttamente nella dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto.
- Applicare il vecchio automatismo "anno di ricezione = anno di detrazione", oggi superato dall'eliminazione delle parole "in riferimento al medesimo anno" nell'art. 25 del D.P.R. 633/1972.
Alla ricezione di una fattura d'acquisto in ritardo
- ☐ Individua l'anno in cui si è verificato il presupposto sostanziale (effettuazione dell'operazione): è l'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
- ☐ Verifica la data di ricezione della fattura e il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto.
- ☐ Se la fattura è ricevuta prima della presentazione di quella dichiarazione, registra il documento nell'apposita sezione del registro IVA acquisti ed esercita la detrazione con la dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto.
- ☐ Verifica comunque che la registrazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
- ☐ Esegui i controlli di conformità sul documento (correttezza, coerenza con ordine e consegna, aliquota applicata) usando il tempo aggiuntivo oggi disponibile.
Domande frequenti
In che dichiarazione si detrae l'IVA se la fattura arriva l'anno dopo l'operazione? Nella dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificata l'operazione (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), purché la fattura sia stata ricevuta prima della presentazione di quella dichiarazione, con registrazione nell'apposita sezione del registro IVA acquisti.
Qual è il nuovo termine massimo per registrare una fattura di acquisto? Il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura (art. 25, primo comma, D.P.R. 633/1972, come modificato).
Perché è stata introdotta questa modifica? In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia UE n. T689/24 dell'11 febbraio 2026 e del principio di delega dell'art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), della legge 111/2023, per dare alle imprese più tempo per i controlli sulle fatture ricevute in ritardo senza perdere il diritto alla detrazione.
La modifica riguarda anche il nuovo Testo Unico IVA? Sì: il comma 2 dell'articolo 12 opera modifiche speculari sul Testo Unico IVA/imposte sui redditi, D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, agli artt. 56 e 88.
Da quando si applica questa modifica? Il testo non indica una decorrenza specifica: si applica quindi dall'entrata in vigore del decreto, il 12 agosto 2026.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it e sulla Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430.
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