Titolo VI — Revisione disciplina accertamento

Art. 14 — Gli interessi sulla maggiore imposta di successione decorrono dal termine di autoliquidazione, non più dalla notifica dell'ufficio

La riforma allinea la decorrenza degli interessi sulla maggiore imposta di successione accertata al principio di autoliquidazione introdotto nel 2024: gli interessi iniziano a maturare dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento (90 giorni dalla dichiarazione), e non più dalla data in cui l'ufficio notifica la liquidazione.

Aggiornato al 6 ottobre 2026. Contenuto informativo, verificato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sulla Relazione illustrativa ufficiale. Non costituisce consulenza fiscale: per l'applicazione al caso concreto verifica sempre il testo vigente e la prassi ufficiale sopravvenuta.
1. Introduzione

Un adeguamento reso necessario dall'autoliquidazione

L'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) disciplina gli interessi di mora dovuti sulla maggiore imposta di successione che viene accertata dall'ufficio dopo la dichiarazione del contribuente. L'articolo 14 del D.Lgs. 148/2026 interviene su questa norma per cambiare il momento da cui tali interessi iniziano a decorrere, adeguandolo al nuovo sistema di autoliquidazione dell'imposta di successione, in vigore dal 2024.

La modifica è speculare sull'articolo 309, comma 1, del nuovo Testo unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141), con riferimento all'articolo 120, comma 1, primo periodo, del nuovo Testo unico dell'imposta di registro (D.Lgs. 123/2025).

2. Disciplina previgente

Gli interessi decorrevano dalla notifica della liquidazione d'ufficio

Nella formulazione precedente, l'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 346/1990 faceva decorrere gli interessi sulla maggiore imposta dovuta "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale": cioè dal momento in cui l'ufficio, dopo aver controllato la dichiarazione di successione, notificava al contribuente l'atto di liquidazione dell'imposta risultante.

Questa regola era coerente con il sistema previgente, in cui l'imposta di successione veniva liquidata dall'ufficio sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente: gli interessi su eventuali maggiori somme dovute iniziavano a maturare solo da quando l'ufficio comunicava formalmente l'importo liquidato, non da prima.

3. Cosa cambia

La decorrenza si sposta al termine di autoliquidazione

L'articolo 14, comma 1, sostituisce nell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 346/1990 le parole "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale" con "decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo,". Il riferimento è al termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, entro cui il contribuente deve autoliquidare e versare l'imposta, come previsto dal nuovo articolo 37, comma 1, del medesimo testo unico.

In pratica: gli interessi sulla maggiore imposta accertata ora decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni di autoliquidazione, e non più dalla (più tardiva) data di notifica dell'atto dell'ufficio. Il comma 2 dell'articolo 14 replica la stessa modifica sull'articolo 309, comma 1, del nuovo Testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026), con riferimento all'articolo 120, comma 1, primo periodo, del Testo unico imposta di registro (D.Lgs. 123/2025). Non essendo prevista una decorrenza specifica, la modifica si applica dall'entrata in vigore del decreto, il 12 agosto 2026.

4. Analisi tecnica

Uniformare la decorrenza al principio di autoliquidazione

La Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) spiega che l'intervento è necessario per uniformare la disciplina della decorrenza degli interessi al principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, introdotto dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Prima di quella riforma, l'imposta era liquidata dall'ufficio; dal 2024 è il contribuente stesso che, entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, calcola e versa l'imposta dovuta (articolo 37, comma 1, D.Lgs. 346/1990).

Con l'autoliquidazione, far decorrere gli interessi dalla notifica dell'atto dell'ufficio — che può arrivare anche mesi o anni dopo, a seguito di controlli — non avrebbe più senso logico: il contribuente avrebbe dovuto già versare l'importo corretto entro i 90 giorni, quindi è corretto che gli interessi su una maggiore imposta successivamente accertata maturino da quel momento, non da quando l'ufficio formalizza il proprio controllo. La modifica attua il criterio di delega dell'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111.

L'effetto pratico per il contribuente è che, a parità di maggiore imposta accertata, gli interessi dovuti risultano ora calcolati su un periodo più lungo (dalla scadenza dei 90 giorni, anziché dalla successiva notifica dell'ufficio), perché la decorrenza si sposta a una data antecedente nel tempo.

5. Impatti operativi

Chi è coinvolto in pratica

Uffici che gestiscono le dichiarazioni di successione. Nel liquidare interessi su maggiore imposta accertata, gli uffici devono applicare la nuova decorrenza (giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni di autoliquidazione) per gli accertamenti relativi a fattispecie cui si applica la nuova regola, verificando con attenzione la data di presentazione della dichiarazione da cui decorre il termine.

Commercialisti e consulenti che assistono gli eredi. Nel quantificare il rischio di un eventuale accertamento con maggiore imposta, occorre considerare che gli interessi matureranno su un periodo potenzialmente più lungo rispetto al sistema previgente, il che rende ancora più importante un'autoliquidazione accurata entro i 90 giorni.

Contribuenti che ricevono un avviso di liquidazione con maggiore imposta. Chi riceve un avviso relativo a una dichiarazione di successione presentata dopo l'entrata in vigore della modifica deve attendersi che gli interessi siano calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di autoliquidazione, e non dalla data di notifica dell'avviso stesso: è opportuno verificare il calcolo riportato nell'atto.

6. Esempi pratici

Confronto tra vecchia e nuova decorrenza

Caso 1 — sistema previgente (liquidazione d'ufficio). Un contribuente presenta la dichiarazione di successione; l'ufficio, dopo i controlli, liquida l'imposta e notifica l'atto 18 mesi dopo, riscontrando una maggiore imposta dovuta. Nel sistema previgente, gli interessi su quella maggiore imposta decorrevano dalla data di notifica dell'atto, cioè da quei 18 mesi successivi: nessun interesse maturava per il periodo precedente.

Caso 2 — sistema attuale (autoliquidazione, dopo l'art. 14). Un contribuente presenta la dichiarazione di successione il 1° febbraio 2027; il termine di autoliquidazione scade 90 giorni dopo, il 2 maggio 2027. L'ufficio, in un controllo successivo, accerta una maggiore imposta dovuta e notifica l'atto il 1° novembre 2028. Con la nuova regola, gli interessi decorrono dal 3 maggio 2027 (giorno successivo alla scadenza del termine di autoliquidazione), e non dal 1° novembre 2028: il periodo su cui maturano gli interessi è quindi significativamente più lungo rispetto al sistema previgente.

7. Errori frequenti

Cosa evitare

  • Calcolare (o verificare) gli interessi su una maggiore imposta di successione assumendo ancora come riferimento la data di notifica dell'avviso dell'ufficio, invece del termine di autoliquidazione di 90 giorni.
  • Confondere il termine di presentazione della dichiarazione di successione con il termine di autoliquidazione: quest'ultimo scade 90 giorni dopo il primo, ed è da questa seconda scadenza che decorrono ora gli interessi.
  • Applicare la nuova decorrenza anche a fattispecie sorte sotto il vecchio regime di liquidazione d'ufficio, senza verificare se la disciplina transitoria applicabile al caso concreto lo consenta.
  • Sottovalutare l'effetto pratico della modifica: a parità di importo accertato, gli interessi dovuti possono risultare significativamente più alti, perché calcolati su un periodo più lungo.
8. Checklist

Prima di calcolare o verificare gli interessi

  • ☐ Individua la data di presentazione della dichiarazione di successione.
  • ☐ Calcola la scadenza del termine di autoliquidazione (90 giorni dalla dichiarazione, art. 37, comma 1, D.Lgs. 346/1990).
  • ☐ Verifica che gli interessi siano calcolati dal giorno successivo a tale scadenza, non dalla data di notifica dell'eventuale avviso di accertamento.
  • ☐ In caso di dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore della modifica, verifica quale regola di decorrenza si applica al caso concreto.
  • ☐ Se assisti un cliente, verifica che l'autoliquidazione sia stata effettuata correttamente entro i 90 giorni, per minimizzare il rischio di interessi su eventuali rettifiche successive.
9. FAQ

Domande frequenti

Cosa significa "liquidazione d'ufficio" e cosa significa "autoliquidazione"? Nel vecchio sistema (liquidazione d'ufficio), il contribuente presentava la dichiarazione di successione e l'ufficio calcolava l'imposta dovuta, notificando poi l'atto di liquidazione al contribuente, che versava solo a seguito di quella notifica. Dal 2024 (D.Lgs. 139/2024) il sistema è cambiato: è il contribuente stesso che, entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, calcola l'imposta dovuta e la versa direttamente, senza attendere un atto dell'ufficio (autoliquidazione). L'ufficio mantiene la facoltà di controllare successivamente la dichiarazione e, se del caso, accertare una maggiore imposta.

Perché cambia la decorrenza degli interessi con il passaggio all'autoliquidazione? Perché, nel sistema di autoliquidazione, il contribuente ha già l'obbligo di versare l'imposta corretta entro 90 giorni dalla dichiarazione, indipendentemente da qualsiasi atto dell'ufficio. Se in un controllo successivo emerge una maggiore imposta dovuta, è coerente che gli interessi di mora maturino da quando quell'importo avrebbe dovuto essere versato (la scadenza dei 90 giorni), non da quando l'ufficio, mesi o anni dopo, notifica il proprio accertamento: altrimenti il contribuente beneficerebbe di un ritardo "gratuito" per tutto il tempo intercorso prima della notifica.

Questa modifica si applica anche all'imposta di registro? Sì, in via speculare: l'articolo 14, comma 2, interviene sull'articolo 309, comma 1, del nuovo Testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026), con riferimento all'articolo 120, comma 1, primo periodo, del Testo unico imposta di registro (D.Lgs. 123/2025).

Questo articolo è collegato ad altre modifiche del decreto in materia di successioni? Sì: si veda l'articolo 13 (opzione di pagamento anticipato per trust estesa a ipotecaria e catastale) e l'articolo 15 (correzione di un rinvio normativo nel testo unico ipo-catastale).

10. Fonti

Riferimenti consultati

Testo e ratio della norma verificati anche sulla Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430.

Limitazione di responsabilità

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