Titolo VI — Revisione disciplina accertamento

Art. 15 — Corretto un rinvio normativo "a vuoto" nel testo unico delle imposte ipotecaria e catastale

Una norma di mero coordinamento testuale: il rinvio contenuto nell'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 347/1990 puntava a un comma dell'art. 33 del testo unico successioni abrogato dal 2024. L'articolo 15 lo aggiorna, puntandolo ora al comma corretto.

Aggiornato al 6 ottobre 2026. Contenuto informativo, verificato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sulla Relazione illustrativa ufficiale. Non costituisce consulenza fiscale: per l'applicazione al caso concreto verifica sempre il testo vigente e la prassi ufficiale sopravvenuta.
1. Introduzione

Una correzione di coordinamento, non una nuova regola

L'articolo 15 del D.Lgs. 148/2026 è una disposizione di portata limitata: non introduce alcuna nuova regola di tassazione, ma corregge un rinvio normativo rimasto "a vuoto" all'interno del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347). Nello specifico, modifica l'articolo 13, comma 2-bis, primo periodo, di quel testo unico, sostituendo un riferimento al "comma 1-bis" dell'articolo 33 del D.Lgs. 346/1990 (testo unico successioni) con il riferimento al "comma 1" dello stesso articolo.

È un intervento di mero coordinamento testuale, resosi necessario perché il comma richiamato in precedenza non esisteva più nell'ordinamento.

2. Disciplina previgente

Un rinvio a un comma già abrogato dal 2024

L'articolo 13, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 347/1990 conteneva un rinvio al "comma 1-bis" dell'articolo 33 del D.Lgs. 346/1990. Questo comma 1-bis, tuttavia, era già stato abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), numero 2), del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (il decreto che ha introdotto, tra l'altro, l'autoliquidazione dell'imposta di successione).

Dall'entrata in vigore di quell'abrogazione, il rinvio contenuto nell'articolo 13, comma 2-bis, del testo unico ipo-catastale puntava quindi a una disposizione non più esistente: un riferimento normativo "a vuoto", che il legislatore aveva dimenticato di aggiornare in sede di coordinamento.

3. Cosa cambia

Il rinvio ora punta al comma 1

L'articolo 15 sostituisce, nell'articolo 13, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 347/1990, le parole "comma 1-bis" con "comma 1": il rinvio punta quindi ora al comma 1 dell'articolo 33 del D.Lgs. 346/1990, che è il comma in cui risulta ora disciplinata la materia rilevante dopo l'abrogazione del 2024. Non è prevista una decorrenza specifica: la correzione si applica dall'entrata in vigore del decreto, il 12 agosto 2026.

4. Analisi tecnica

Perché serviva, perché conta comunque

La Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) è chiara sulla natura dell'intervento: l'articolo 15 "modifica l'articolo 13, comma 2-bis, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale […], inserendo il riferimento al comma 1 dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni […], in sostituzione di quello al comma 1-bis del medesimo articolo 33, in quanto abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), numero 2), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139".

Non si tratta quindi di un cambiamento delle regole di tassazione delle imposte ipotecaria e catastale sulle successioni, ma della semplice riparazione di un rinvio incrociato diventato inesatto a seguito di una riforma precedente. Interventi di questo tipo sono frequenti quando una riforma (qui, il D.Lgs. 139/2024 sull'autoliquidazione) modifica la numerazione o il contenuto dei commi di una norma richiamata da altre disposizioni, e il coordinamento testuale non viene effettuato contestualmente in tutti i rinvii esistenti nell'ordinamento.

La correzione resta comunque importante per la certezza del diritto: un rinvio normativo che punta a una disposizione abrogata genera incertezza interpretativa su quale sia effettivamente la norma applicabile, con il rischio di letture divergenti tra uffici, contribuenti e professionisti fino a quando il legislatore non interviene a sanare l'incongruenza, come avvenuto con questo articolo 15.

5. Impatti operativi

Effetti pratici, contenuti ma da conoscere

Notai. Nella redazione di atti soggetti a imposte ipotecaria e catastale collegate a successioni, è utile sapere che il rinvio normativo è stato corretto, per evitare di citare nei propri atti o nelle proprie note il riferimento previgente (comma 1-bis), ormai superato.

Uffici che applicano le imposte ipotecaria e catastale su successioni. Negli atti di liquidazione e nella prassi applicativa, il riferimento corretto da utilizzare è ora il comma 1 dell'articolo 33 del D.Lgs. 346/1990, non più il comma 1-bis abrogato.

Software gestionali e modulistica. Chi ha automatizzato riferimenti normativi nei propri sistemi (es. causali, note esplicative in atti o dichiarazioni) dovrebbe verificare che non vi siano ancora richiami al comma 1-bis abrogato, aggiornandoli al comma 1.

6. Esempi pratici

Un caso di coordinamento testuale

Caso. Un notaio, predisponendo un atto relativo a imposte ipotecaria e catastale dovute su un trasferimento per successione, consulta un commentario o un modello di atto non aggiornato, che richiama ancora "l'articolo 33, comma 1-bis, del D.Lgs. 346/1990" come previsto dal vecchio articolo 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 347/1990. Dopo la correzione operata dall'articolo 15, il riferimento corretto da utilizzare è "l'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 346/1990": il contenuto sostanziale della disciplina applicabile al caso non cambia, cambia solo il rinvio normativo formalmente corretto da citare.

7. Errori frequenti

Cosa evitare

  • Continuare a citare il "comma 1-bis" dell'articolo 33 del D.Lgs. 346/1990 in atti, note o modulistica, ignorando che è stato abrogato dal 2024 e che il rinvio nel testo unico ipo-catastale è stato corretto nel 2026.
  • Sopravvalutare la portata dell'articolo 15, trattandolo come se introducesse una nuova regola di tassazione: si tratta invece di una correzione di rinvio, senza impatto sulle aliquote o sui criteri di determinazione delle imposte ipotecaria e catastale.
  • Sottovalutare, al contrario, l'importanza della correzione: un rinvio normativo "a vuoto" può generare dubbi interpretativi concreti fino a quando non viene sanato, come in questo caso.
8. Checklist

Prima di citare il riferimento normativo

  • ☐ Verifica che modelli, atti e note interne non richiamino più il "comma 1-bis" dell'art. 33, D.Lgs. 346/1990 (abrogato dal 2024).
  • ☐ Aggiorna il riferimento al "comma 1" dell'art. 33, D.Lgs. 346/1990, in coerenza con l'art. 13, comma 2-bis, D.Lgs. 347/1990 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 148/2026.
  • ☐ Ricorda che questa correzione non modifica le regole sostanziali di tassazione delle imposte ipotecaria e catastale sulle successioni.
9. FAQ

Domande frequenti

Cosa cambia in concreto per il contribuente con l'articolo 15? Nulla, dal punto di vista sostanziale: non cambiano aliquote, basi imponibili o modalità di calcolo delle imposte ipotecaria e catastale sulle successioni. Cambia solo il riferimento normativo citato all'interno dell'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 347/1990, che ora punta al comma corretto.

Perché il vecchio rinvio era sbagliato? Perché puntava al comma 1-bis dell'articolo 33 del D.Lgs. 346/1990, che era stato abrogato dal D.Lgs. 139/2024 (la riforma che ha introdotto l'autoliquidazione dell'imposta di successione): il rinvio era quindi rimasto "a vuoto", riferito a una norma non più esistente.

Perché una correzione così piccola merita attenzione? Perché un rinvio normativo non più corrispondente alla realtà dell'ordinamento può generare incertezza interpretativa — quale disciplina si applica davvero? — fino a quando il legislatore non interviene, come con questo articolo 15, a ripristinare la coerenza del testo.

Questo articolo è collegato ad altre modifiche del decreto in materia di successioni? Sì: si veda l'articolo 13 (opzione di pagamento anticipato per trust estesa a ipotecaria e catastale) e l'articolo 14 (nuova decorrenza degli interessi sulla maggiore imposta di successione accertata).

10. Fonti

Riferimenti consultati

Testo e ratio della norma verificati anche sulla Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430.

Limitazione di responsabilità

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Questa scheda ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di aggiornamento indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Prima di assumere decisioni con effetti fiscali, verifica sempre il testo vigente e rivolgiti a un professionista abilitato.

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