Art. 13 — Trust e vincoli di destinazione: l'opzione di pagamento anticipato si estende alle imposte ipotecaria e catastale
Per i trust e gli altri vincoli di destinazione che possono optare per il pagamento anticipato dell'imposta di successione e donazione, l'opzione ora copre anche le imposte ipotecaria e catastale dovute sugli immobili trasferiti al trust, chiudendo in un'unica soluzione l'intero carico fiscale del trasferimento.
Un'opzione pensata per i trust, ora più completa
L'articolo 4-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) riconosce a trust e altri vincoli di destinazione la facoltà di esercitare un'opzione per il pagamento anticipato dell'imposta dovuta sul trasferimento dei beni al trust, anziché attenderne la tassazione al momento del successivo trasferimento ai beneficiari finali. L'articolo 13 del D.Lgs. 148/2026 interviene su questa norma per estendere l'ambito dell'opzione: prima riguardava solo l'imposta sulle successioni e donazioni, ora comprende anche le imposte ipotecaria e catastale, quando il trasferimento al trust ha per oggetto anche beni immobili.
La modifica è speculare anche sull'articolo 90, comma 3, del nuovo Testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123), che aveva recepito la medesima disciplina.
L'opzione riguardava solo l'imposta di successione e donazione
Nella formulazione precedente l'articolo 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 346/1990 consentiva al trust (o al vincolo di destinazione) di optare per il versamento anticipato della sola imposta sulle successioni e donazioni dovuta sul conferimento dei beni in trust. Il testo faceva riferimento, nei suoi vari periodi, a "la corresponsione dell'imposta", "la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote", "imposta" e "dell'imposta" assolta: espressioni tutte riferite, letteralmente, alla sola imposta di successione e donazione.
Quando il patrimonio conferito in trust includeva beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale dovute su quei beni restavano fuori dal perimetro dell'opzione e seguivano quindi le proprie regole ordinarie di liquidazione e versamento, separate rispetto al trattamento anticipato dell'imposta di successione.
L'opzione copre ora anche ipotecaria e catastale
L'articolo 13 modifica l'articolo 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 346/1990 in cinque punti testuali, tutti diretti allo stesso obiettivo:
- al primo periodo, dopo "per la corresponsione dell'imposta" sono inserite le parole "sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale";
- al secondo periodo, dopo "la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote" sono inserite le parole "dell'imposta sulle successioni e donazioni" (per chiarire che franchigie e aliquote restano un concetto proprio della sola imposta di successione, mentre le imposte ipo-catastali seguono le proprie regole di base imponibile);
- al terzo periodo, dopo "imposta" sono inserite le parole "sulle successioni e donazioni";
- al quarto periodo, "dell'imposta" è sostituito con "delle imposte", "per cui è stata corrisposta l'imposta" è sostituito con "per cui sono state corrisposte le imposte", e in fine sono aggiunte le parole "sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale";
- al quinto periodo, "dell'imposta assolta" è sostituito con "delle imposte assolte".
Il comma 2 dell'articolo 13 replica la medesima modifica sull'articolo 90, comma 3, del nuovo Testo unico dell'imposta di registro (D.Lgs. 123/2025), che riproduce la disciplina del trust ai fini di coordinamento tra i due testi unici. La norma non prevede una decorrenza specifica: si applica quindi dall'entrata in vigore del decreto, il 12 agosto 2026.
Perché estendere l'opzione alle imposte ipo-catastali
La Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) chiarisce la ratio dell'intervento: l'articolo 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 346/1990 nasce per consentire al contribuente una più certa programmazione fiscale e all'erario un incasso anticipato dell'imposta, in luogo dell'attesa del trasferimento finale ai beneficiari. Questa stessa logica, osserva la Relazione, vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, data la stretta connessione, sotto il profilo dei criteri di determinazione della base imponibile, tra l'imposta di successione e le imposte ipo-catastali.
La modifica attua il criterio di delega dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la riforma fiscale). Come precisa la Relazione, "l'esercizio dell'opzione riguarda le imposte complessivamente dovute, ossia l'imposta sulle successioni e donazioni unitamente alle imposte ipotecaria e catastale, laddove il trasferimento abbia a oggetto anche beni immobili": significa che l'opzione resta unica e indivisibile — il contribuente non può scegliere di anticipare solo l'imposta di successione lasciando ipotecaria e catastale al regime ordinario, se opta per l'anticipo lo fa per l'intero carico fiscale collegato al trasferimento immobiliare al trust.
Per un inquadramento più ampio di come si tassano oggi donazioni e successioni — franchigie, aliquote, abolizione del coacervo dal 2025 — e per confrontare in concreto le due strade, può essere utile il nostro comparatore dedicato: confronta donazione e successione con il nostro comparatore. Questa pagina si concentra invece specificamente sulla disciplina del trust e sull'estensione dell'opzione di pagamento anticipato introdotta dall'articolo 13.
Chi deve rivedere le proprie prassi
Trust e fiduciarie. Chi gestisce o costituisce trust con patrimonio immobiliare deve ora valutare l'opzione di pagamento anticipato guardando al carico fiscale complessivo — imposta di successione/donazione più ipotecaria e catastale — e non più alla sola imposta di successione. La convenienza dell'anticipo va quindi ricalcolata su un importo potenzialmente più alto.
Notai. Nella redazione degli atti istitutivi di trust o di conferimento di immobili in trust, il notaio deve verificare se è stata esercitata l'opzione e, in caso affermativo, applicare il pagamento anticipato anche alle imposte ipotecaria e catastale, indicandolo correttamente negli atti e nei modelli di liquidazione.
Consulenti fiscali e commercialisti. Nella pianificazione successoria che utilizza il trust come strumento, occorre aggiornare le simulazioni di convenienza fiscale tenendo conto che l'opzione, se esercitata, "blocca" anche il trattamento delle imposte ipo-catastali, con riflessi sui tempi di esborso per il cliente.
Due situazioni a confronto
Caso 1 — trust con solo patrimonio mobiliare. Un trust riceve in conferimento esclusivamente titoli e liquidità. L'opzione per il pagamento anticipato, se esercitata, riguarda solo l'imposta sulle successioni e donazioni: la modifica dell'articolo 13 non produce alcun effetto pratico in questo caso, perché non ci sono imposte ipotecaria e catastale da considerare.
Caso 2 — trust con patrimonio misto, inclusi immobili. Un trust riceve in conferimento un portafoglio titoli e un immobile. Prima della modifica, l'opzione di pagamento anticipato riguardava solo l'imposta di successione/donazione sul valore complessivo conferito, mentre le imposte ipotecaria e catastale sull'immobile seguivano il proprio iter separato. Dopo la modifica, se il disponente (o il trustee) esercita l'opzione, il pagamento anticipato riguarda l'imposta di successione/donazione e le imposte ipotecaria e catastale dovute sull'immobile, in un'unica soluzione e con gli stessi criteri di determinazione della base imponibile.
Cosa evitare
- Calcolare la convenienza dell'opzione di pagamento anticipato considerando solo l'imposta di successione/donazione, senza includere ipotecaria e catastale quando il trust ha ricevuto anche immobili.
- Pensare che si possa anticipare solo l'imposta di successione e lasciare ipotecaria e catastale al regime ordinario: l'opzione, per i trasferimenti con immobili, riguarda l'intero carico fiscale collegato, non è scomponibile.
- Trascurare la modifica speculare sull'articolo 90, comma 3, del Testo unico imposta di registro (D.Lgs. 123/2025): chi applica quest'ultimo testo unico deve verificare che anche quella norma sia stata letta nella versione aggiornata.
- Confondere questa disciplina con quella generale di tassazione di donazioni e successioni (franchigie, aliquote): l'articolo 13 riguarda specificamente l'opzione di pagamento anticipato per trust e vincoli di destinazione, non le regole generali — per queste si veda il comparatore dedicato.
Prima di valutare o esercitare l'opzione
- ☐ Verifica se il patrimonio conferito al trust include beni immobili.
- ☐ Se sì, calcola il carico fiscale complessivo (imposta di successione/donazione + ipotecaria + catastale) prima di decidere se esercitare l'opzione di pagamento anticipato.
- ☐ Ricorda che l'opzione, se esercitata, copre l'intero carico fiscale collegato al trasferimento, non solo l'imposta di successione.
- ☐ Verifica quale testo unico si applica al caso concreto (D.Lgs. 346/1990 o D.Lgs. 123/2025) e controlla la norma corrispondente aggiornata.
- ☐ In caso di dubbio sulla convenienza economica dell'anticipo, confronta i tempi di esborso con un professionista prima di esercitare l'opzione.
Domande frequenti
Chi può esercitare l'opzione di pagamento anticipato di cui all'articolo 4-bis, comma 3, D.Lgs. 346/1990? Trust e altri vincoli di destinazione, in relazione al trasferimento dei beni al trust stesso, anziché al successivo trasferimento ai beneficiari finali.
Cosa cambia esattamente con l'articolo 13 del D.Lgs. 148/2026? L'opzione, prima riferita solo all'imposta sulle successioni e donazioni, si estende ora anche alle imposte ipotecaria e catastale, quando il trasferimento al trust riguarda anche beni immobili.
Da quando si applica questa modifica? Non essendo prevista una decorrenza specifica nell'articolo 13, la modifica si applica dall'entrata in vigore del decreto, cioè dal 12 agosto 2026.
Questa norma riguarda anche il confronto generale tra donare in vita o lasciare in successione? No: l'articolo 13 riguarda specificamente l'opzione di pagamento anticipato per trust e vincoli di destinazione. Per il confronto generale tra donazione e successione (franchigie, aliquote, coacervo abolito dal 2025) consulta il nostro comparatore donazione vs successione.
Questo articolo è collegato ad altre modifiche del decreto in materia di successioni? Sì: il D.Lgs. 148/2026 interviene anche con l'articolo 14 (decorrenza degli interessi sulla maggiore imposta di successione accertata) e con l'articolo 15 (correzione di un rinvio normativo nel testo unico ipo-catastale).
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
Testo e ratio della norma verificati anche sulla Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430.
Scarico di responsabilità
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