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Donare in vita o lasciare in successione? Confronto fiscale 2026

Dal 1° gennaio 2025 le franchigie di donazione e di successione sono autonome tra loro: separare un trasferimento in due momenti può ridurre l'imposta complessiva. Il vantaggio fiscale, però, non è l'unica cosa da valutare.

Esperimento, non un servizio legale o fiscale. Il calcolo avviene interamente nel tuo browser: nessun dato viene inviato o salvato su un server. Ha finalità esclusivamente educative e non costituisce consulenza fiscale, successoria o notarile. Le implicazioni civilistiche (legittima, collazione, revocabilità) non sono modellate dal calcolatore: vanno sempre valutate con un notaio.
Come funziona

Stessa imposta, stesse franchigie — ma ora sono due, non una

L'imposta di successione e l'imposta di donazione seguono lo stesso schema (art. 2, commi 48-49, L. 286/2006, che richiama il D.Lgs. 346/1990): franchigia per beneficiario, aliquota sull'eccedenza.

BeneficiarioAliquotaFranchigia
Coniuge, unito civilmente, figli/discendenti in linea retta, genitori4%1.000.000 € ciascuno
Fratelli e sorelle6%100.000 € ciascuno
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta/collaterale fino al 3°6%nessuna
Altri soggetti8%nessuna
Persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, co. 3)aliquota del grado di parentela1.500.000 €

La differenza decisiva è un'altra: fino al 31 dicembre 2024 vigeva il cosiddetto "coacervo successorio" (art. 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990), che sommava il valore delle donazioni già ricevute in vita al patrimonio ereditato, per calcolare se la franchigia fosse già stata consumata. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (art. 1, lett. i, n. 3) ha abrogato questa norma con effetto dal 1° gennaio 2025: oggi donazione e successione hanno franchigie autonome. Un figlio può quindi ricevere fino a 1.000.000 € in donazione esente, e un ulteriore 1.000.000 € in successione esente, per un totale potenziale di 2.000.000 € non tassati.

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Beneficiario e patrimonio

Oltre l'imposta

Quattro differenze che il calcolatore non mostra

Plusvalenza alla rivendita

Un immobile ricevuto in successione è sempre esente da plusvalenza alla rivendita, qualunque sia il tempo trascorso: il valore di riferimento è quello dichiarato in successione. Un immobile ricevuto in donazione, se rivenduto entro 5 anni dall'acquisto originario del donante (non dalla donazione), genera plusvalenza tassabile in capo al donatario, calcolata sul costo di acquisto del donante. È una differenza spesso sottovalutata, che può pesare più del risparmio ottenuto sull'imposta di donazione.

Collazione e azione di riduzione

I beni donati in vita sono soggetti a collazione tra gli eredi (salvo dispensa) e possono essere oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nella loro quota, con possibili effetti sull'opponibilità ai terzi che in futuro acquistano l'immobile donato. La successione non pone questo problema per i beni che ne fanno parte.

Bancabilità dell'immobile donato

Per il rischio di azione di riduzione, gli immobili provenienti da donazione sono talvolta considerati meno "bancabili": alcuni istituti richiedono garanzie aggiuntive (polizza assicurativa, fideiussione) per erogare un mutuo su un immobile donato o su un immobile acquistato da chi lo ha ricevuto in donazione.

Controllo e tempistica

La donazione trasferisce la proprietà subito, in modo irrevocabile salvo i casi tassativi di legge (ingratitudine, sopravvenienza di figli). La successione produce effetto solo alla morte: fino ad allora il titolare conserva il pieno controllo del bene.

Esempio

Un caso pratico

Un genitore vuole trasferire al figlio un patrimonio di 1.500.000 €. Lasciando tutto in un'unica successione, la franchigia di 1.000.000 € copre solo una parte: l'imposta dovuta è il 4% su 500.000 € = 20.000 €. Donando oggi 1.000.000 € (franchigia donazione piena, imposta zero) e lasciando i restanti 500.000 € in successione in seguito (franchigia successione piena e autonoma, imposta zero), l'imposta di successione/donazione complessiva scende a zero — un risparmio di 20.000 €, a fronte però dei rischi civilistici descritti sopra e, se si tratta di un immobile, dell'esposizione a plusvalenza in caso di rivendita entro 5 anni dall'acquisto del genitore.

Limitazione di responsabilità

Scarico di responsabilità

Questo comparatore ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale, legale o notarile. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'applicabilità del risultato al caso concreto — in particolare non modella collazione, azione di riduzione, legittima, revocabilità della donazione, coacervo donativo tra donazioni successive (art. 57 TUS) né la plusvalenza alla rivendita — e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di questo strumento o dall'affidamento sulle informazioni qui riportate.

Le decisioni su donazione e successione hanno effetti patrimoniali e familiari rilevanti e spesso irreversibili: prima di procedere, verifica sempre la situazione con un notaio e con un commercialista. L'utilizzo del calcolatore è a rischio e sotto la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.

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