Art. 28 — Concordato preventivo biennale
In vista del rinnovo dell'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027, l'articolo 28 introduce sei interventi tecnici sul D.Lgs.13/2024: dalla nullità dell'adesione irregolare alla tutela della compagine sociale, dai benefici premiali confermati alle nuove soglie di decadenza per scostamento.
Sei correzioni tecniche in vista del rinnovo 2026-2027
Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024, è il regime opzionale con cui il contribuente soggetto agli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) concorda preventivamente con l'Agenzia delle Entrate il reddito e il valore della produzione netta IRAP per un biennio, impegnandosi a dichiarare quell'importo indipendentemente dal reddito effettivo realizzato (salvo circostanze eccezionali espressamente previste), in cambio di stabilità del rapporto con il Fisco e di alcuni benefici premiali.
L'articolo 28 interviene sul D.Lgs. 13/2024 con sei modifiche tecniche, pensate specificamente per il rinnovo dell'adesione al concordato per il biennio d'imposta 2026-2027: dichiarazione di nullità dell'adesione irregolare, tutela della compagine sociale per chi rinnova, conferma dei benefici premiali, rideterminazione del reddito concordato in caso di correzione dei dati, esclusione di alcune decadenze automatiche per chi rinnova, revisione delle soglie di decadenza per scostamento.
Il concordato preventivo biennale prima dell'articolo 28
Il D.Lgs. 13/2024 disciplina già, agli articoli richiamati dall'art. 28, i requisiti di accesso al concordato (art. 10), le cause di esclusione (art. 11), i benefici premiali collegati all'adesione (art. 14, che rinvia all'art. 9-bis, comma 11, lett. a, b, e, del D.L. 50/2017), gli effetti della correzione dei dati dichiarati (art. 19), la decadenza dal concordato (artt. 20 e 22). Il medesimo impianto normativo è replicato, in termini speculari, nel nuovo Testo Unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026), agli articoli 21, 97, 102, 103 e 106.
In questo impianto previgente, tuttavia: l'adesione priva dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione non era qualificata espressamente come "priva di effetti"; l'ingresso di nuovi soci era trattato come causa di esclusione senza distinzioni legate al reddito dei soci entranti né al fatto che si trattasse di un rinnovo; i benefici premiali non erano oggetto di una conferma espressa per il caso di rinnovo; la decadenza per errori o omissioni riscontrati in accertamento sul periodo precedente al concordato non prevedeva una soglia minima di rilevanza; la soglia di scostamento "oltre il 30%" era riferita ai soli ricavi, senza menzionare i compensi dei lavoratori autonomi.
Sei interventi puntuali sul D.Lgs. 13/2024
L'articolo 28 modifica il D.Lgs. 13/2024 (e, specularmente, il Testo Unico adempimenti e accertamento D.Lgs. 141/2026) su sei fronti distinti, tutti applicabili dal biennio d'imposta 2026-2027 (comma 3):
- Nullità dell'adesione irregolare: l'adesione al concordato priva dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione è dichiarata espressamente "priva di effetti".
- Tutela della compagine sociale sul rinnovo: l'ingresso di nuovi soci con redditi contenuti non fa decadere chi rinnova l'adesione.
- Benefici premiali confermati sul rinnovo: esoneri dal visto di conformità, dalla garanzia per i rimborsi IVA e anticipo dei termini di accertamento restano acquisiti per chi rinnova.
- Rideterminazione in caso di correzione dati: se il contribuente corregge i dati comunicati per la proposta, il reddito concordato viene ricalcolato.
- Esclusione di alcune decadenze automatiche sul rinnovo: chi rinnova non è soggetto ad alcuni meccanismi di decadenza automatica altrimenti previsti.
- Nuove soglie di decadenza per scostamento: la causa di decadenza legata agli errori/omissioni accertati sul periodo precedente opera solo sopra una soglia di materialità del 30%; una causa di decadenza viene soppressa.
Dato che per questo articolo non è disponibile una relazione illustrativa ufficiale (introdotto successivamente alla bozza AG430, durante l'esame parlamentare), la lettura che segue si basa esclusivamente sul testo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I sei interventi, punto per punto
1. Nullità dell'adesione irregolare (nuovo comma 2-bis dell'art. 10 e nuovo comma 1-bis dell'art. 11 del D.Lgs. 13/2024). L'adesione al concordato formalizzata in assenza dei requisiti richiesti, oppure in presenza di una causa di esclusione, è dichiarata espressamente "priva di effetti". È una norma di chiusura a carattere anti-abuso, che chiarisce — cosa prima non espressamente sancita con questa formula — le conseguenze di un'adesione irregolare: non produce gli effetti tipici del concordato (stabilità del reddito dichiarato, benefici premiali), come se l'adesione non fosse mai avvenuta.
2. Tutela della compagine sociale in caso di rinnovo (modifiche all'art. 11, comma 1, lett. b-quater, b-quinquies, b-sexies, e alle disposizioni speculari dell'art. 21, comma 1, lett. b-ter, b-quinquies, b-sexies, del D.Lgs. 141/2026). Tra le cause di esclusione dal concordato rientra il cambiamento della composizione societaria per ingresso di nuovi socI. La norma introduce una salvaguardia valida solo per chi rinnova l'adesione (non per chi aderisce per la prima volta): non è causa di esclusione l'ingresso di nuovi soci o associati che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente (o assimilati), oppure un reddito d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiore a 35.000 euro. La ratio è che l'ingresso di soci "piccoli" o ex lavoratori dipendenti non compromette l'affidabilità della proposta concordataria già validata. Una tutela analoga è prevista per le società tra professionisti e le società tra avvocati, a condizione che esercitino attività riconducibili al medesimo indice ISA del socio entrante.
3. Benefici premiali confermati sul rinnovo (nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'art. 14 e disposizioni speculari dell'art. 97 del D.Lgs. 141/2026). Per chi rinnova l'adesione sono espressamente confermati i benefici premiali già previsti dall'art. 9-bis, comma 11, lett. a, b, e, del D.L. 50/2017: a) esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 100.000 euro/anno per l'IVA e 70.000 euro/anno per le imposte dirette e l'IRAP; b) esonero da visto di conformità o garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro/anno; c) anticipo di due anni dei termini di decadenza per l'accertamento (art. 43, comma 1, DPR 600/1973 e art. 57, comma 1, DPR 633/1972) sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo. In più, solo per il biennio 2026-2027, su chi rinnova non sono dovuti interessi sui versamenti rateali delle imposte relative a quelle annualità (art. 20 D.Lgs. 241/1997).
4. Rideterminazione in caso di correzione dati (nuovo comma 3-bis dell'art. 19 e disposizione speculare dell'art. 102 del D.Lgs. 141/2026). Se il contribuente corregge o integra la dichiarazione per rimuovere errori sui dati comunicati per la proposta di concordato (ricavi, compensi, ecc.), il reddito concordato viene rideterminato sulla base dei dati corretti; le sanzioni collegate a tale correzione possono essere definite tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).
5. Esclusione di alcune decadenze automatiche sul rinnovo (nuovo comma 3-bis dell'art. 20 e disposizione speculare dell'art. 103 del D.Lgs. 141/2026). In caso di rinnovo, non si applicano alcune regole di decadenza automatica previste dai commi 2 e 3 dell'art. 20, relative presumibilmente a variazioni significative tra reddito dichiarato e reddito concordato in anni precedenti: la norma esenta chi rinnova da questo automatismo.
6. Soglie di decadenza per scostamento (modifiche all'art. 22, comma 1, lett. a, b, c, d, e disposizione speculare dell'art. 106 del D.Lgs. 141/2026). Vengono rivisitate le cause di decadenza dal concordato in corso di validità: alla lett. a) la soglia di scostamento "oltre il 30% dei ricavi" viene estesa anche ai compensi (prima riferita ai soli ricavi, ora copre anche i lavoratori autonomi), e viene eliminato il riferimento incrociato ad "altre violazioni di non lieve entità", isolato in una lettera separata; alle lett. b) e c), riscritte, la decadenza per errori od omissioni riscontrati in accertamento sul periodo precedente al concordato si applica ora solo se il reddito o il valore della produzione corretto risulta superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato — si introduce così una soglia di materialità a tutela del contribuente, che evita la decadenza per errori minori; la lett. d) viene soppressa, con eliminazione di una causa di decadenza non ulteriormente specificata nel testo, presumibilmente assorbita dalle lettere riscritte.
Chi deve verificare queste modifiche
Imprese e professionisti ISA che intendono rinnovare il concordato 2026-2027. Devono verificare se i benefici premiali restano acquisiti, se la soglia di decadenza per scostamento (30% su ricavi e compensi, con la nuova soglia di materialità per errori pregressi) è compatibile con la propria situazione, e se eventuali ingressi di nuovi soci rientrano nella nuova tutela per i rinnovi.
Consulenti che gestiscono variazioni di compagine societaria. Devono valutare, per ciascun nuovo socio o associato entrato nell'anno precedente al rinnovo, se il suo reddito dell'anno precedente (lavoro dipendente/assimilato, oppure impresa/lavoro autonomo entro 35.000 euro) consente di evitare la decadenza, e se l'attività esercitata dalla società tra professionisti o tra avvocati è riconducibile al medesimo indice ISA del socio.
Chi ha già aderito irregolarmente. Occorre verificare, alla luce della nuova norma di chiusura, se l'adesione risulti "priva di effetti" per assenza di requisiti o presenza di una causa di esclusione, con conseguente perdita retroattiva dei benefici collegati.
Due situazioni tipiche sul rinnovo 2026-2027
Caso 1 — ingresso di un socio "piccolo" in una società che rinnova. Una società di persone che ha aderito al concordato per il 2024-2025 intende rinnovare per il 2026-2027. Nel 2026 entra un nuovo socio che nel 2025 ha percepito solo reddito di lavoro dipendente. Grazie alla tutela introdotta dall'art. 28, questo ingresso non costituisce causa di esclusione dal rinnovo: la società può procedere con la nuova adesione senza perdere i benefici collegati.
Caso 2 — scostamento dai ricavi concordati entro la nuova soglia. Un contribuente in regime di concordato per il 2026-2027 subisce un accertamento sul periodo precedente (2025), che rettifica il reddito dichiarato di un importo pari, ad esempio, al 18% in più rispetto al reddito concordato. Poiché la nuova soglia di materialità richiede uno scostamento di almeno il 30% per far scattare la decadenza dal concordato in base alle lett. b) e c) dell'art. 22, in questo caso la decadenza non si applica: il contribuente resta nel concordato per l'intero biennio, pur subendo le conseguenze ordinarie dell'accertamento sul periodo 2025.
Cosa evitare
- Applicare la tutela sull'ingresso di nuovi soci anche a chi aderisce al concordato per la prima volta: la salvaguardia introdotta dall'art. 28 vale solo per chi rinnova l'adesione.
- Dimenticare che la soglia dei 35.000 euro per i nuovi soci è calcolata sul reddito complessivo (lavoro dipendente/assimilato, oppure impresa/lavoro autonomo) dell'anno precedente all'ingresso, non sull'anno in corso.
- Considerare automaticamente decaduto il concordato per qualunque errore riscontrato in accertamento sul periodo precedente: dal biennio 2026-2027 la decadenza per le lett. b) e c) dell'art. 22 opera solo se lo scostamento è di almeno il 30%.
- Confondere la soglia di scostamento del 30% riferita ai ricavi/compensi correnti (lett. a) con la soglia di materialità del 30% riferita agli errori riscontrati sul periodo precedente (lett. b e c): sono due verifiche distinte, introdotte dalla stessa modifica ma su presupposti diversi.
- Ignorare che, non essendo disponibile una relazione illustrativa ufficiale per questo articolo, alcune formulazioni (ad es. il contenuto esatto delle decadenze automatiche escluse dal nuovo comma 3-bis dell'art. 20) vanno verificate direttamente sul testo di legge e sulla prassi che l'Agenzia delle Entrate pubblicherà in seguito.
Prima di rinnovare l'adesione al concordato 2026-2027
- ☐ Verifica che non sussistano cause di esclusione né carenze di requisiti, per evitare che l'adesione sia dichiarata priva di effetti.
- ☐ Se sono entrati nuovi soci o associati nell'anno precedente al rinnovo, verifica il loro reddito (lavoro dipendente/assimilato, oppure impresa/lavoro autonomo entro 35.000 euro) per l'esenzione dalla causa di esclusione.
- ☐ Per società tra professionisti o tra avvocati, verifica che l'attività del socio entrante sia riconducibile al medesimo indice ISA.
- ☐ Mappa i benefici premiali confermati (visto di conformità, rimborsi IVA, anticipo termini di accertamento, assenza di interessi sulle rate 2026-2027) applicabili al proprio caso.
- ☐ Se correggi dati già comunicati per la proposta di concordato, valuta il ravvedimento operoso sulle sanzioni collegate alla rideterminazione del reddito.
- ☐ Verifica eventuali accertamenti sul periodo precedente al concordato e calcola lo scostamento rispetto alla soglia del 30% prevista dalle nuove lett. b) e c) dell'art. 22.
Domande frequenti
Le modifiche dell'art. 28 valgono anche per chi aderisce al concordato per la prima volta nel 2026-2027? Solo in parte: la nullità dell'adesione irregolare e le nuove soglie di decadenza per scostamento valgono per tutti; la tutela sull'ingresso di nuovi soci e la conferma dei benefici premiali sono riservate espressamente a chi rinnova l'adesione.
Da quando si applicano queste modifiche? Dal biennio d'imposta 2026-2027 (art. 28, comma 3), sia per il testo vigente del D.Lgs. 13/2024 sia per le disposizioni speculari del nuovo Testo Unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026).
Perché questa pagina non cita la relazione illustrativa del Governo? Perché l'articolo 28 è stato introdotto durante l'esame parlamentare, dopo la bozza AG430 su cui è stata redatta la relazione illustrativa ufficiale: per questo articolo non esiste una relazione governativa di riferimento, e l'analisi si basa sul solo testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Cosa succede se l'adesione al concordato risulta "priva di effetti"? Il contribuente perde i benefici tipici del concordato (stabilità del reddito dichiarato, benefici premiali) come se l'adesione non fosse mai avvenuta, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito e di accertamento.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario (senza note)
- Art. 29 — Ravvedimento per chi rinnova il concordato 2026-2027, disposizione collegata dello stesso Titolo VIII.
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo).
Scarico di responsabilità
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