Art. 7 — Norma di interpretazione autentica dell'art. 84, comma 3, TUIR
Il limite al riporto delle perdite fiscali in caso di cambio di controllo (art. 84, comma 3, TUIR) si applica anche quando non è la società con le perdite a essere ceduta direttamente, ma la holding che la controlla. Il decreto lo chiarisce con una norma di interpretazione autentica: effetto retroattivo, non nuova regola.
Il "commercio delle bare fiscali" visto dalla holding
L'articolo 84, comma 3, del TUIR limita il riporto delle perdite fiscali di una società quando ne cambia il controllo: è la norma anti-elusiva pensata per impedire il c.d. commercio delle bare fiscali, cioè l'acquisto di società prive di attività operativa ma ricche di perdite pregresse, al solo scopo di compensarle con utili futuri di tutt'altra provenienza.
L'articolo 7 del D.Lgs. 148/2026 interviene con una norma di interpretazione autentica (non una modifica innovativa) per chiarire un punto rimasto incerto: la norma anti-elusiva si applica anche quando, invece di vendere direttamente le azioni della società che riporta le perdite, si vendono le partecipazioni della holding che la controlla — cioè un trasferimento indiretto del controllo.
Il dubbio lasciato aperto dalla riforma del 2024 e dalla prassi
L'art. 84, commi da 3 a 3-ter, del TUIR, come riformato dall'art. 15 del D.Lgs. 192/2024 (in attuazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), n. 2, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111), limita il riporto delle perdite della società "target" quando la maggioranza dei diritti di voto nella sua assemblea ordinaria viene trasferita a terzi, salvo le esimenti previste (vitalità economica, ecc.).
La lettera della norma parla del trasferimento delle partecipazioni "del soggetto che riporta le perdite". Non era scritto nulla sul caso in cui, invece, a essere cedute fossero le partecipazioni di una holding che controlla quel soggetto. Sul punto, la prassi dell'Agenzia delle Entrate — in particolare la risposta a interpello n. 39/2022 — aveva affermato che la disciplina si applica anche al trasferimento indiretto, ma solo in presenza di una "sostanziale identità" tra la holding cedute e la società con le perdite, cioè quando la società con le perdite è l'unico asset (o il più significativo) del patrimonio della holding oggetto di cessione.
Questa impostazione, pur riferita alla disciplina previgente alla riforma del 2024, lasciava fuori — e quindi in una zona grigia — tutti i casi in cui la holding cedute detiene anche altri asset rilevanti, oltre alla partecipazione nella società con le perdite: non essendoci "identità sostanziale", non era chiaro se l'art. 84, comma 3, TUIR si applicasse comunque.
La regola vale sempre per il trasferimento indiretto via holding
L'articolo 7, comma 1, stabilisce che l'art. 84, comma 3, TUIR si interpreta nel senso che il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche quando oggetto della cessione sono le partecipazioni di una società che detiene il controllo (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, del codice civile) del soggetto che riporta le perdite.
In altre parole: non serve più verificare se la holding cedute e la società con le perdite siano "sostanzialmente identiche". Basta che la holding detenga il controllo di diritto (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, anche computando le partecipazioni indirette) della società con le perdite, perché la cessione delle quote della holding faccia scattare la stessa disciplina limitativa prevista per la cessione diretta.
Il comma 2 replica la stessa interpretazione nel nuovo Testo Unico dei tributi sui redditi, aggiungendo una lettera l-bis) all'art. 375, comma 1.
Perché è "interpretazione autentica" e perché conta il regime perdite infragruppo
La Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) chiarisce che l'intervento nasce per "dirimere alcune incertezze interpretative sorte in relazione all'applicazione della disciplina" dell'art. 84, commi da 3 a 3-ter, TUIR. Non si tratta quindi di una regola nuova che decorre da una certa data, ma della fissazione — con effetto dall'origine — del significato che la norma ha sempre avuto.
Il motivo che ha spinto il legislatore a estendere espressamente l'ambito applicativo (superando il limite della "sostanziale identità" dell'interpello n. 39/2022) è legato a un'altra novità introdotta dallo stesso D.Lgs. 192/2024: l'art. 177-ter del TUIR ha introdotto un regime di libera compensazione delle perdite infragruppo (attuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2025). Se un gruppo acquisisce il pacchetto di maggioranza di una sub-holding, può da quel momento compensare liberamente le perdite fiscali della società controllata (anche indirettamente) nei periodi d'imposta successivi all'ingresso del nuovo gruppo. Di conseguenza, limitare l'applicazione dell'art. 84, comma 3, al solo caso di "identità sostanziale" tra holding e società con le perdite avrebbe aperto una via per eludere il limite al riporto, semplicemente strutturando l'acquisizione come acquisto di una sub-holding con più asset oltre alla società in perdita.
I riferimenti all'art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, c.c. confermano che il controllo rilevante è quello "di diritto", determinato in base alla maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della controllata, tenendo conto anche delle partecipazioni detenute indirettamente.
Questo articolo è strettamente collegato all'articolo 8 del medesimo decreto, che interviene con un coordinamento formale sullo stesso Capo III in materia di riporto delle perdite.
Chi deve riconsiderare operazioni già fatte o in corso
Gruppi societari e operazioni M&A su holding. Chi ha acquisito, o sta per acquisire, il controllo di una holding che a sua volta controlla una società con perdite fiscali pregresse deve verificare la disciplina dell'art. 84, commi da 3 a 3-ter, TUIR anche se la holding acquisita possiede altri asset oltre alla società in perdita: l'assenza di "identità sostanziale" non è più un argomento utilizzabile per escludere l'applicazione del limite.
Consulenti M&A e tax due diligence. Nelle due diligence fiscali su operazioni di acquisizione indiretta (cessione di holding/sub-holding), occorre includere espressamente la verifica del possesso, da parte del target, di posizioni fiscali soggette al limite di riportabilità, indipendentemente dal peso relativo di quella partecipazione nel patrimonio della holding cedente.
Operazioni pendenti alla data di pubblicazione del decreto. Essendo interpretazione autentica, la regola si applica anche a cessioni di holding già perfezionate prima dell'entrata in vigore del decreto, se i relativi effetti fiscali sono ancora sub iudice o accertabili: va quindi riconsiderata la posizione assunta in passato sulla base della sola "sostanziale identità".
Trasferimento diretto e trasferimento indiretto a confronto
Caso 1 — cessione diretta (nessun dubbio, da sempre). Beta S.p.A. riporta perdite fiscali pregresse. I suoi azionisti cedono a un terzo acquirente il 60% dei diritti di voto in assemblea ordinaria. Si applica l'art. 84, comma 3, TUIR: il riporto delle perdite di Beta è soggetto al test di vitalità economica e agli altri limiti previsti.
Caso 2 — cessione indiretta con "identità sostanziale" (già chiaro con l'interpello n. 39/2022). Alfa Holding S.r.l. detiene come unico asset rilevante il 100% di Beta S.p.A. (che riporta le perdite). Gli azionisti di Alfa cedono a terzi la maggioranza dei voti di Alfa. Anche prima del D.Lgs. 148/2026, la prassi applicava l'art. 84, comma 3, TUIR, perché Alfa e Beta erano "sostanzialmente identiche".
Caso 3 — cessione indiretta senza "identità sostanziale" (il caso che l'art. 7 chiarisce). Gamma Holding S.p.A. detiene, oltre al controllo di Delta S.r.l. (che riporta perdite fiscali), anche altre partecipazioni operative di valore comparabile. Prima del D.Lgs. 148/2026, si poteva sostenere che, mancando l'"identità sostanziale" tra Gamma e Delta, l'art. 84, comma 3, TUIR non si applicasse al riporto delle perdite di Delta in caso di cessione della maggioranza di Gamma. Con l'interpretazione autentica dell'art. 7, questa tesi non è più sostenibile: la cessione della maggioranza dei voti di Gamma fa scattare comunque il limite al riporto delle perdite di Delta, perché Gamma ne detiene il controllo ex art. 2359 c.c., indipendentemente dal peso di Delta nel patrimonio di Gamma.
Cosa evitare
- Ritenere che il limite al riporto delle perdite si applichi al trasferimento indiretto solo se la holding cedute non ha altri asset significativi oltre alla società con le perdite: dopo l'art. 7, questo criterio della "identità sostanziale" non è più l'unico presupposto rilevante.
- Considerare l'art. 7 come una norma con decorrenza futura: trattandosi di interpretazione autentica, si applica anche a rapporti e operazioni pregresse, non solo a quelle successive all'entrata in vigore del decreto.
- Trascurare il collegamento con il regime di compensazione libera delle perdite infragruppo (art. 177-ter TUIR): è proprio l'esistenza di quel regime a motivare l'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 84, comma 3, al trasferimento indiretto tramite holding.
- Limitare la verifica al controllo "di diritto" formale senza considerare le partecipazioni indirette: l'art. 2359, commi 1 n. 1 e 2, c.c. richiede di tenerne conto nel computo della maggioranza dei voti.
Prima di un'operazione di cessione su holding con società in perdita nel gruppo
- ☐ Verifica se la società target o una sua controllata (anche indiretta) riporta perdite fiscali, interessi passivi indeducibili o eccedenze ACE pregresse.
- ☐ Verifica se l'operazione comporta il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria di una holding che controlla (ex art. 2359 c.c.) la società con le perdite.
- ☐ Non escludere l'applicazione dell'art. 84, comma 3, TUIR solo perché la holding cedute detiene anche altri asset oltre alla società con le perdite.
- ☐ Valuta la sussistenza delle esimenti previste dall'art. 84 (es. test di vitalità economica) per confermare o escludere la limitazione al riporto.
- ☐ Se l'operazione è già stata effettuata prima del D.Lgs. 148/2026, riconsiderala alla luce dell'interpretazione autentica, se gli effetti fiscali sono ancora accertabili.
Domande frequenti
Cos'è una "norma di interpretazione autentica" e perché ha effetto retroattivo? È una disposizione con cui il legislatore non introduce una regola nuova, ma chiarisce il significato che una norma già esistente aveva fin dalla sua entrata in vigore. Per questo motivo, a differenza della maggior parte degli articoli del D.Lgs. 148/2026 — che hanno decorrenze specifiche riferite a periodi d'imposta futuri — l'articolo 7 non introduce alcuna decorrenza: si applica a tutti i rapporti ancora pendenti, anche relativi a operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026), perché si limita a dire come l'art. 84, comma 3, TUIR doveva essere letto fin dall'origine.
Questo significa che posso ancora presentare dichiarazione integrativa o contestare un accertamento basato sulla vecchia interpretazione? L'interpretazione autentica vincola l'applicazione della norma per il futuro e per i rapporti pendenti, ma non crea automaticamente il diritto a rimborsi o rettifiche per chi aveva seguito, in buona fede, un'interpretazione diversa in annualità già definite: va valutato caso per caso, anche in base ai termini di accertamento e di decadenza ancora aperti.
La regola si applica solo alle holding italiane? Il testo non pone limiti di territorialità espliciti nella formulazione dell'art. 7; il riferimento al controllo ex art. 2359 c.c. riguarda la nozione di controllo utilizzata, non la residenza della holding. Per i casi con elementi di estraneità (holding estere) è opportuna una verifica specifica.
Cosa si intende per "controllo" ai fini di questa norma? Il controllo "di diritto" dell'art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, c.c.: maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, calcolata tenendo conto anche delle partecipazioni possedute indirettamente tramite altre società controllate o per il tramite di fiduciari o interposti.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
- Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430 — commento all'articolo 7 del D.Lgs. 148/2026.
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo) e sulla Relazione illustrativa ufficiale.
Scarico di responsabilità
Questa scheda ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di aggiornamento indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Prima di assumere decisioni con effetti fiscali, verifica sempre il testo vigente e rivolgiti a un professionista abilitato.
Stai valutando un'acquisizione su una holding con società in perdita nel gruppo?
Raccontaci la struttura dell'operazione: verifichiamo l'impatto dell'art. 84, comma 3, TUIR e delle novità del D.Lgs. 148/2026.