Art. 9 — Conferimenti di partecipazioni minusvalenti: il limite del minor valore
Quando il valore attribuito alle partecipazioni ricevute in un conferimento è inferiore sia al costo fiscale che al valore normale delle partecipazioni conferite, il valore di realizzo non può scendere sotto il minore tra i due. Chiarimento con effetto parzialmente retroattivo, per i comportamenti già tenuti in buona fede.
Il problema dei conferimenti "minusvalenti"
Nei conferimenti di partecipazioni disciplinati dagli artt. 175 e 177 del TUIR vige il principio del "realizzo controllato": il valore fiscale delle partecipazioni ricevute dal conferente si determina in base al valore iscritto dalla società conferitaria nel proprio patrimonio netto per effetto del conferimento. Quando questo valore risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, si parla di conferimento minusvalente.
Il D.Lgs. 192/2024 aveva già stabilito che la minusvalenza rileva fiscalmente per il conferente solo se è "effettiva" (non meramente contabile), nei limiti della differenza tra costo fiscale e valore normale delle partecipazioni conferite. Restava però incerto quale valore fiscale attribuire alle partecipazioni ricevute dal conferente in cambio. L'articolo 9 del D.Lgs. 148/2026 risolve questo dubbio.
Il comma 1-bis dell'art. 175 TUIR introdotto dal D.Lgs. 192/2024
L'articolo 5, comma 1, lett. f), della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, prevedeva la sistematizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, nel rispetto del principio di neutralità fiscale e del principio di "realizzo controllato" (valutazione delle partecipazioni ricevute dal conferente in base al valore di patrimonio netto iscritto dalla conferitaria).
In attuazione, l'art. 17 del D.Lgs. 192/2024 aveva introdotto il comma 1-bis dell'art. 175 TUIR, stabilendo che, nei conferimenti minusvalenti (valore iscritto dalla conferitaria inferiore al costo fiscale delle partecipazioni conferite in capo al conferente), la minusvalenza rileva fiscalmente solo se "effettiva", nei limiti della differenza tra costo fiscale e valore normale (art. 9, comma 4, TUIR) delle partecipazioni conferite. Questa formulazione, tuttavia, non chiariva espressamente quale fosse il valore fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute dal conferente, generando incertezze applicative.
Il valore di realizzo non può scendere sotto il minore tra costo fiscale e valore normale
Lettera a) — nuovo comma 1-bis dell'art. 175 TUIR. Le disposizioni del comma 1 (valore di realizzo basato sul patrimonio netto iscritto dalla conferitaria) si applicano anche quando tale valore di realizzo risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. Tuttavia, se il valore di realizzo risulta inferiore anche al valore normale delle partecipazioni conferite (art. 9, comma 4, TUIR), il valore di realizzo è fissato nel minore importo tra costo fiscalmente riconosciuto e valore normale.
Lettera b) — art. 177, comma 2, secondo periodo, TUIR. La stessa regola è estesa ai conferimenti che danno luogo all'acquisizione del controllo di una società, o all'incremento della percentuale di controllo già detenuta, allineando gli effetti del conferimento minusvalente di partecipazioni di controllo (art. 175) a quelli del conferimento che attribuisce il controllo (art. 177).
Il comma 2 replica le due modifiche nel nuovo Testo Unico, rispettivamente all'art. 175, comma 2, e all'art. 177, comma 2.
Decorrenza (comma 3). Le disposizioni si applicano ai conferimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Hanno inoltre effetto anche per i periodi d'imposta precedenti, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024, se le relative dichiarazioni erano già state redatte conformemente a queste regole: un meccanismo che convalida comportamenti già tenuti in buona fede, senza però aprire alla presentazione di dichiarazioni integrative per chi aveva seguito un'interpretazione diversa.
Come si combinano i tre valori: costo fiscale, valore normale, valore di realizzo
La Relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) individua tre grandezze da confrontare in ogni conferimento di partecipazioni:
1. Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite in capo al conferente, prima del conferimento.
2. Il valore normale delle medesime partecipazioni (art. 9, comma 4, TUIR), cioè il valore di mercato.
3. Il valore di realizzo "naturale", pari al valore di patrimonio netto che la conferitaria iscrive per effetto del conferimento (e quindi al valore delle partecipazioni ricevute dal conferente), secondo la regola ordinaria del comma 1 dell'art. 175.
La regola introdotta dall'articolo 9 opera come una deroga che si attiva solo quando il valore di realizzo "naturale" è inferiore al costo fiscale (altrimenti si applica la regola ordinaria, senza correttivi). Quando la deroga si attiva, bisogna poi distinguere due sotto-casi: se il valore di realizzo naturale è inferiore al costo fiscale ma non al valore normale, non ci sono ulteriori correttivi espliciti nel nuovo comma 1-bis oltre al confronto; se invece è inferiore anche al valore normale, il valore di realizzo (e quindi il valore fiscale delle partecipazioni ricevute) è fissato al minore tra costo fiscale e valore normale — mai al valore di realizzo "naturale" più basso. Questo evita che un valore di patrimonio netto particolarmente compresso nella conferitaria trasferisca sulle partecipazioni ricevute dal conferente un valore fiscale artificiosamente basso, slegato sia dal costo storico che dal valore di mercato.
Chi deve rivedere il trattamento fiscale dei conferimenti
Società che effettuano conferimenti di partecipazioni in situazioni di minusvalenza. Prima di determinare il valore fiscale delle partecipazioni ricevute, va sempre eseguito il confronto a tre vie: costo fiscale, valore normale, valore di realizzo risultante dal patrimonio netto della conferitaria.
Operazioni di riorganizzazione con acquisizione o incremento del controllo tramite conferimento (art. 177 TUIR). La stessa logica si applica quando il conferimento comporta l'acquisizione del controllo della società le cui partecipazioni sono conferite, o l'incremento di una percentuale di controllo già esistente: va verificato se il valore di realizzo "naturale" è inferiore al costo fiscale e, in caso affermativo, se è inferiore anche al valore normale.
Conferimenti già effettuati tra l'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 e il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Se la dichiarazione era già stata redatta applicando questa logica (minore tra costo fiscale e valore normale), il comportamento è convalidato retroattivamente. Se invece era stata seguita un'interpretazione diversa, non è possibile presentare dichiarazione integrativa né richiedere rimborso sulla base della nuova regola.
Tre esempi numerici ufficiali (Relazione illustrativa)
Esempio 1 — conferimento minusvalente con valore normale inferiore al costo fiscale.
Costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite: 100. Valore normale: 90. Valore di patrimonio netto iscritto dalla conferitaria (valore delle partecipazioni ricevute dal conferente): 70.
Il valore di realizzo "naturale" (70) è inferiore sia al costo fiscale (100) sia al valore normale (90): opera la deroga del comma 1-bis, che fissa il valore di realizzo al minore tra costo fiscale e valore normale, cioè 90. Risultato: minusvalenza deducibile = 100 − 90 = 10; valore fiscale delle partecipazioni ricevute = 90.
Esempio 2 — conferimento con valore normale superiore al costo fiscale.
Costo fiscalmente riconosciuto: 100. Valore normale: 150. Valore di patrimonio netto / partecipazioni ricevute: 90.
Il valore di realizzo "naturale" (90) è inferiore al costo fiscale (100): la deroga si attiva. Si confrontano costo fiscale (100) e valore normale (150) e si prende il minore, cioè 100. Risultato: valore fiscale delle partecipazioni ricevute = 100 (pari al costo fiscale). Nessuna plusvalenza tassata, nessuna minusvalenza dedotta.
Esempio 3 — conferimento plusvalente (regola ordinaria, nessuna deroga).
Costo fiscalmente riconosciuto: 100. Valore normale: 170. Valore di patrimonio netto / partecipazioni ricevute: 130.
Il valore di realizzo (130) è superiore al costo fiscale (100): la deroga non si applica, perché opera solo quando il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale. Si segue la regola ordinaria del comma 1 dell'art. 175. Risultato: valore fiscale delle partecipazioni ricevute = 130; plusvalenza tassata = 130 − 100 = 30 (inferiore al valore latente di 70, calcolato su un valore normale di 170).
Cosa evitare
- Attribuire alle partecipazioni ricevute dal conferente il valore di realizzo "naturale" (patrimonio netto della conferitaria) anche quando questo è inferiore sia al costo fiscale sia al valore normale: in questo caso va applicato il minore tra costo fiscale e valore normale, non il valore di patrimonio netto più basso.
- Applicare la deroga del comma 1-bis anche nei conferimenti plusvalenti (valore di realizzo superiore al costo fiscale): la deroga si attiva solo quando il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale (si veda l'Esempio 3).
- Trascurare l'estensione della regola ai conferimenti che attribuiscono o incrementano il controllo (art. 177, comma 2, TUIR): la stessa logica dell'art. 175 si applica anche a queste operazioni.
- Presentare una dichiarazione integrativa per conferimenti pregressi (tra l'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 e il periodo d'imposta in corso al 31/12/2025) in cui si era seguita un'interpretazione diversa: la norma non apre a questa possibilità, né a istanze di rimborso.
- Dimenticare di verificare se, per quei conferimenti pregressi, la dichiarazione era già stata redatta conformemente alla nuova regola: in tal caso il comportamento è semplicemente convalidato, senza bisogno di alcuna azione.
Prima di determinare il valore fiscale in un conferimento di partecipazioni
- ☐ Calcola il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite in capo al conferente.
- ☐ Determina il valore normale delle stesse partecipazioni (art. 9, comma 4, TUIR).
- ☐ Individua il valore di realizzo "naturale" in base al patrimonio netto iscritto dalla conferitaria per effetto del conferimento.
- ☐ Verifica se il valore di realizzo naturale è inferiore al costo fiscale: se no, applica la regola ordinaria senza correttivi.
- ☐ Se è inferiore al costo fiscale, verifica se è inferiore anche al valore normale: se sì, il valore di realizzo è il minore tra costo fiscale e valore normale.
- ☐ Verifica se l'operazione comporta acquisizione o incremento del controllo (art. 177, comma 2, TUIR) e applica la stessa logica.
- ☐ Per conferimenti pregressi (dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024), verifica se la dichiarazione era già conforme alla nuova regola, senza presentare integrative basate sulla nuova interpretazione.
Domande frequenti
Cosa cambia rispetto al D.Lgs. 192/2024? Il D.Lgs. 192/2024 aveva già introdotto il principio secondo cui la minusvalenza da conferimento rileva fiscalmente solo se "effettiva", nei limiti della differenza tra costo fiscale e valore normale. Non chiariva però quale valore fiscale attribuire alle partecipazioni ricevute dal conferente quando il valore di realizzo era inferiore anche al valore normale. L'articolo 9 del D.Lgs. 148/2026 risolve questo punto, fissando il valore di realizzo al minore tra costo fiscale e valore normale in quel caso specifico.
La norma è retroattiva? In parte. Si applica ai conferimenti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ma ha effetto anche per i periodi d'imposta precedenti, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024, solo se le dichiarazioni erano già state redatte in modo conforme a questa regola. Non consente dichiarazioni integrative per chi aveva seguito un'interpretazione diversa.
Perché si confrontano tre valori (costo fiscale, valore normale, valore di realizzo) e non solo due? Perché la regola serve a evitare che un valore di patrimonio netto particolarmente compresso nella conferitaria (il valore di realizzo "naturale") trasferisca sulle partecipazioni ricevute un valore fiscale inferiore sia al costo storico che al valore di mercato delle partecipazioni conferite: il "paracadute" è quindi il minore tra i due parametri di riferimento (costo fiscale e valore normale), non il valore di realizzo più basso.
La regola si applica anche ai conferimenti che attribuiscono il controllo? Sì: l'art. 9, comma 1, lett. b), estende la stessa logica all'art. 177, comma 2, secondo periodo, TUIR, per i conferimenti che danno luogo all'acquisizione o all'incremento del controllo della società conferita.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
- Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430 — commento all'articolo 9 del D.Lgs. 148/2026, inclusi gli esempi numerici riportati in questa pagina.
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo) e sulla Relazione illustrativa ufficiale.
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