Art. 17 — Differimento del termine per la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale
Tre mesi in più per completare la certificazione del tax control framework necessaria per accedere all'adempimento collaborativo: il termine passa dal 30 settembre al 31 dicembre 2026.
Una proroga tecnica su un termine amministrativo
L'articolo 17 del D.Lgs. 148/2026 è una norma di proroga: differisce dal 30 settembre 2026 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui deve avvenire la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale — il c.d. tax control framework — richiesta per l'ammissione al regime di adempimento collaborativo. Il differimento è disposto in modo parallelo su due testi: l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, e l'art. 148, comma 2, del nuovo Testo unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141).
Il testo integrale dell'articolo è il seguente: "1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 2. All'articolo 148, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»."
Termine al 30 settembre 2026
Prima della modifica, l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (e, in parallelo, l'art. 148, comma 2, del nuovo Testo unico adempimenti e accertamento) fissava al 30 settembre 2026 il termine per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, necessaria alle imprese che intendono accedere o permanere nel regime di adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015) in base ai nuovi criteri di certificazione del tax control framework.
Tre mesi in più: dal 30 settembre al 31 dicembre 2026
L'art. 17 sostituisce, nei due testi richiamati, la data «30 settembre 2026» con «31 dicembre 2026». Le imprese che devono far certificare il proprio sistema di controllo del rischio fiscale per l'ammissione all'adempimento collaborativo ottengono così tre mesi aggiuntivi per completare l'iter di certificazione, senza modifiche al contenuto o alle modalità della certificazione stessa, che restano quelle già previste dalla normativa di riferimento.
Una proroga simmetrica su vecchio e nuovo impianto normativo
Il legislatore interviene con due commi paralleli, speculari tra loro: il comma 1 modifica l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 192/2025 (il provvedimento che ha introdotto l'obbligo di certificazione del tax control framework), il comma 2 modifica l'art. 148, comma 2, del nuovo Testo unico degli adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026), che riprende la medesima disciplina in chiave di testo unico. La tecnica redazionale — sostituzione testuale di una data con un'altra — è tipica delle norme di mera proroga di termini amministrativi, senza incidere sui presupposti sostanziali dell'adempimento collaborativo.
Non essendo disponibile una Relazione illustrativa per questa disposizione (introdotta, con ogni probabilità, in sede di esame parlamentare, dopo la pubblicazione della bozza AG 430), non è possibile riportare le motivazioni ufficiali del Governo alla proroga: sul piano testuale, l'effetto è univoco e circoscritto allo spostamento del termine.
A chi serve questa proroga
Imprese che devono certificare il proprio tax control framework. Chi stava lavorando per rispettare la scadenza del 30 settembre 2026 ha ora fino al 31 dicembre 2026 per completare il processo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, senza dover accelerare artificiosamente l'iter con l'organismo certificatore.
Consulenti fiscali e revisori che assistono le imprese nella certificazione. Il differimento consente di ridistribuire il carico di lavoro relativo alle certificazioni pendenti su un orizzonte più ampio, riducendo la concentrazione di adempimenti nell'ultimo trimestre precedente alla vecchia scadenza.
Un caso applicativo
Caso — certificazione in corso al momento della proroga. Un'impresa ha avviato nel 2026 l'iter di certificazione del proprio sistema di controllo del rischio fiscale presso un organismo abilitato, con l'obiettivo di completarlo entro il 30 settembre 2026 per poter accedere all'adempimento collaborativo. Con l'entrata in vigore dell'art. 17, il termine utile si sposta al 31 dicembre 2026: l'impresa può quindi completare la verifica documentale e ottenere la certificazione con tre mesi in più, senza che questo comprometta la possibilità di presentare la domanda di accesso al regime nei tempi previsti dalla disciplina di riferimento.
Cosa evitare
- Continuare a pianificare la certificazione sulla base della vecchia scadenza del 30 settembre 2026, ignorando la proroga al 31 dicembre 2026.
- Ritenere che la proroga modifichi il contenuto o i requisiti sostanziali della certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale: l'art. 17 interviene solo sul termine, non sui criteri di certificazione.
- Applicare la nuova scadenza solo a uno dei due testi normativi richiamati (D.Lgs. 192/2025 o nuovo Testo unico D.Lgs. 141/2026): la proroga è speculare e vale su entrambi.
- Cercare nella Relazione illustrativa dell'Atto del Governo n. 430 una motivazione a questa proroga: l'articolo è stato introdotto successivamente, in sede di esame parlamentare, e per esso non esiste relazione illustrativa ufficiale disponibile.
Prima di gestire la certificazione del rischio fiscale
- ☐ Verifica a che punto è l'iter di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale della tua impresa.
- ☐ Ricalcola il piano di lavoro sulla nuova scadenza del 31 dicembre 2026, anziché sul 30 settembre 2026.
- ☐ Verifica se l'impresa intende accedere all'adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015) subordinatamente alla certificazione.
- ☐ Coordina il calendario della certificazione con eventuali comunicazioni di rischio fiscale già programmate ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 148/2026.
Domande frequenti
Qual era il termine prima dell'art. 17 e qual è ora? Il termine passa dal 30 settembre 2026 al 31 dicembre 2026, sia per l'art. 14, comma 2, D.Lgs. 192/2025, sia per l'art. 148, comma 2, del nuovo Testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026).
La proroga cambia i criteri di certificazione? No: l'articolo modifica esclusivamente la data del termine, non il contenuto o le modalità della certificazione.
Perché non c'è una Relazione illustrativa per questo articolo? Perché l'art. 17 del testo finale è stato introdotto durante l'esame parlamentare, dopo la pubblicazione della bozza del decreto (Atto del Governo n. 430): per le disposizioni aggiunte in quella fase non è disponibile la relazione del Governo, e questa scheda si basa esclusivamente sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Questo articolo è collegato ad altre disposizioni del dossier? Sì: è strettamente collegato all'art. 16, che modifica la disciplina sostanziale dell'adempimento collaborativo (rateazione degli importi dovuti e comunicazione di rischi fiscali pregressi).
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
- Collegata: art. 16 — Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo, stesso ambito del tax control framework.
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo). Per questo articolo non è disponibile la Relazione illustrativa ufficiale dell'Atto del Governo n. 430 (disposizione introdotta, con ogni probabilità, in sede di esame parlamentare): l'analisi si basa esclusivamente sul testo normativo.
Scarico di responsabilità
Questa scheda ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di aggiornamento indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Prima di assumere decisioni con effetti fiscali, verifica sempre il testo vigente e rivolgiti a un professionista abilitato.
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