Art. 16 — Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo
Due novità per chi dialoga preventivamente con il Fisco: le somme dovute in esito a un interpello sui rischi fiscali possono essere rateizzate fino a 20 rate trimestrali, e chi aderisce al regime opzionale di controllo del rischio fiscale (art. 7-bis D.Lgs. 128/2015) può ora sanare anche rischi relativi ad anni precedenti l'adesione.
Cooperative compliance: più flessibilità nel pagamento, più spazio per il pregresso
L'adempimento collaborativo, disciplinato dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, è il regime di dialogo preventivo tra grandi imprese e Agenzia delle entrate: il contribuente comunica spontaneamente un rischio fiscale prima di presentare la dichiarazione o prima della scadenza dei relativi termini, e se il comportamento effettivamente adottato corrisponde a quanto rappresentato (senza condotte simulatorie o fraudolente), l'Agenzia non irroga sanzioni amministrative né penali. Dal 2023 il D.Lgs. 221/2023 ha estenso una versione "leggera" di questo meccanismo, l'art. 7-bis, anche alle imprese che non hanno i requisiti dimensionali per l'adempimento collaborativo vero e proprio, tramite un "regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale".
L'articolo 16 del D.Lgs. 148/2026 interviene su entrambi i binari con due modifiche operative concrete: consente di rateizzare fino a 20 rate trimestrali le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia a una comunicazione di rischio fiscale, e permette ai soggetti del regime opzionale ex art. 7-bis di comunicare anche rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione, con effetti premiali analoghi a quelli ordinari se la comunicazione è completa e tempestiva.
Pagamento senza rateazione e nessuna via per il pregresso
Nel testo previgente dell'art. 6, comma 3-ter, del D.Lgs. 128/2015, non era prevista una disciplina di rateazione per le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate a una comunicazione di rischio fiscale nell'ambito dell'adempimento collaborativo: il versamento era quindi, nella sostanza, un adempimento in unica soluzione, senza un meccanismo analogo a quello già esistente per altri istituti (adesione, accertamento con adesione, conciliazione).
Analogamente, l'art. 7-bis del D.Lgs. 128/2015, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 221/2023, consentiva ai soggetti del regime opzionale di comunicare rischi fiscali con effetti premiali, ma non prevedeva — prima della modifica — la possibilità di estendere tale comunicazione, con i medesimi effetti, a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione: la comunicazione "pregressa" non era espressamente disciplinata.
Rateazione fino a 20 rate trimestrali e comunicazione dei rischi pregressi
Rateazione (art. 6, comma 3-ter, e nuovo comma 2-quater dell'art. 7-bis). Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono ora essere versate in unica soluzione oppure ratealmente, fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (cinque anni). Il versamento integrale, o della prima rata, va effettuato entro 60 giorni dalla notifica della risposta; sulle rate successive alla prima decorrono interessi dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Comunicazione di rischi fiscali pregressi (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 7-bis). I contribuenti che hanno optato per il regime opzionale ex art. 7-bis possono comunicare anche rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti l'esercizio dell'opzione, a condizione che la comunicazione sia esauriente e preceda la conoscenza formale di accessi, ispezioni, verifiche o indagini sui rischi comunicati. Se tali comunicazioni pregresse sono presentate entro 120 giorni dalla notifica dell'esito della verifica sui requisiti di validità dell'opzione e contengono gli elementi tecnici richiamati dall'art. 3, comma 1, lett. a), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 156/2015 (disciplina dell'interpello), godono dei medesimi effetti premiali delle comunicazioni ordinarie: non irrogazione di sanzioni amministrative e penali.
Le stesse modifiche sono replicate, in parallelo, sul nuovo Testo unico degli adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, artt. 146 e 149), a garanzia di uniformità tra la vecchia e la nuova cornice normativa.
Decadenza dalla rateazione: il meccanismo sanzionatorio
Il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di scadenza della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Gli effetti sono tre, cumulativi: (1) iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti; (2) applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 aumentata della metà, calcolata sul residuo dovuto a titolo di imposta; (3) interessi ex art. 20 del D.P.R. 602/1973. La cartella di pagamento, a pena di decadenza dell'azione di riscossione, deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificata la decadenza dalla rateazione.
Per le comunicazioni di rischi pregressi ex art. 7-bis, il legislatore ha richiamato espressamente gli elementi tecnici dell'art. 3, comma 1, lett. a), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 156/2015: si tratta delle stesse condizioni di forma e contenuto previste per un'istanza di interpello ordinaria, a garanzia che la comunicazione "pregressa" non sia un adempimento generico ma contenga un'esposizione chiara e univoca del comportamento adottato.
Sul piano della decorrenza, il comma 3 dell'articolo 16 precisa che le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni di rischi fiscali effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 12 agosto 2026.
Chi deve rivedere i propri processi
Grandi imprese in regime di adempimento collaborativo. Chi ha ricevuto o riceve una risposta dell'Agenzia su un rischio fiscale comunicato può ora pianificare la gestione finanziaria del pagamento su un orizzonte di cinque anni, invece di dover reperire l'intera somma in un'unica soluzione entro 60 giorni.
Imprese nel regime opzionale ex art. 7-bis (senza requisiti per l'adempimento collaborativo pieno). Chi ha già aderito, o valuta di aderire, al regime opzionale può ora "ripulire" anche il pregresso fiscale, comunicando rischi relativi ad anni precedenti l'opzione, purché prima di eventuali controlli formali.
Consulenti fiscali e uffici tributari interni. Vanno aggiornati i piani di tesoreria legati agli esiti degli interpelli in corso e vanno monitorate con attenzione le scadenze delle singole rate, data la severità della sanzione in caso di decadenza (aumento del 50% sulla sanzione base).
Due casi applicativi
Caso 1 — rateazione dopo la risposta su un interpello collaborativo. Una società in regime di adempimento collaborativo riceve, il 15 settembre 2026, la risposta dell'Agenzia a una comunicazione di rischio fiscale, con una maggiore imposta dovuta di 2.000.000 di euro. In luogo del versamento integrale, l'impresa opta per 20 rate trimestrali da 100.000 euro ciascuna: la prima rata va versata entro il 14 novembre 2026 (60 giorni dalla notifica), le successive con gli interessi legali maturati dal giorno successivo a tale termine.
Caso 2 — sanatoria del pregresso nel regime opzionale. Un'impresa di medie dimensioni aderisce al regime opzionale ex art. 7-bis nel 2026. Prima di ricevere qualsiasi comunicazione di accesso o verifica, comunica all'Agenzia un rischio fiscale relativo al periodo d'imposta 2023, con un'esposizione completa del comportamento adottato e i requisiti tecnici richiesti dall'art. 3 del D.Lgs. 156/2015: la comunicazione, se esauriente e tempestiva, beneficia della non irrogazione di sanzioni amministrative e penali sul rischio relativo al 2023.
Cosa evitare
- Pensare che la rateazione sia riconosciuta automaticamente senza una scelta esplicita e senza rispettare il termine di 60 giorni per il versamento integrale o della prima rata.
- Sottovalutare l'effetto di un unico mancato pagamento: la decadenza non colpisce solo la rata saltata, ma l'intero piano, con iscrizione a ruolo di tutto il residuo e sanzione aumentata della metà.
- Comunicare rischi fiscali pregressi ex art. 7-bis dopo aver già ricevuto una comunicazione formale di accesso, ispezione, verifica o indagine sui rischi in questione: in questo caso la comunicazione non produce gli effetti premiali.
- Presentare la comunicazione pregressa oltre il termine di 120 giorni dalla notifica dell'esito della verifica sui requisiti di validità dell'opzione, o senza gli elementi tecnici richiamati dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 156/2015.
- Confondere il regime di adempimento collaborativo "pieno" (art. 6) con il regime opzionale ex art. 7-bis: le due discipline, pur modificate in parallelo dall'art. 16, restano distinte quanto a requisiti di accesso.
Prima di gestire una comunicazione di rischio fiscale
- ☐ Verifica in quale regime rientra l'impresa: adempimento collaborativo pieno (art. 6) o regime opzionale (art. 7-bis).
- ☐ Se è stata ricevuta una risposta dell'Agenzia con importi dovuti, valuta entro 60 giorni se versare in unica soluzione o optare per le 20 rate trimestrali.
- ☐ Imposta un presidio interno sulle scadenze trimestrali: un solo pagamento tardivo comporta la decadenza dell'intero piano.
- ☐ Se nel regime opzionale ex art. 7-bis, valuta se esistono rischi fiscali relativi ad anni precedenti l'opzione da comunicare prima di eventuali controlli.
- ☐ Verifica il termine di 120 giorni dalla notifica dell'esito della verifica sui requisiti di validità dell'opzione per le comunicazioni pregresse.
- ☐ Predisponi la comunicazione con gli elementi tecnici dell'art. 3, comma 1, lett. a), c), d), e), f), g), D.Lgs. 156/2015.
Domande frequenti
La rateazione fino a 20 rate trimestrali vale per tutti i regimi collegati all'adempimento collaborativo? Sì: l'art. 16 la introduce sia per l'adempimento collaborativo pieno (art. 6, comma 3-ter, D.Lgs. 128/2015) sia per il regime opzionale ex art. 7-bis (nuovo comma 2-quater), con le stesse modalità replicate sul nuovo Testo unico adempimenti e accertamento.
Cosa succede se salto una rata diversa dalla prima? Si decade dal beneficio della rateazione: il residuo viene iscritto a ruolo, con sanzione ex art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 aumentata della metà sul residuo a titolo di imposta, più interessi ex art. 20 D.P.R. 602/1973. La cartella va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza.
Posso comunicare un rischio fiscale relativo a un anno prima della mia adesione al regime opzionale ex art. 7-bis? Sì, a condizione che la comunicazione sia esauriente e preceda la conoscenza formale di accessi, ispezioni, verifiche o indagini sui rischi comunicati; se presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'esito della verifica sui requisiti dell'opzione e con i requisiti tecnici richiesti, beneficia degli stessi effetti premiali delle comunicazioni ordinarie.
Da quando si applicano queste novità? Alle comunicazioni di rischi fiscali effettuate a partire dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto. Approfondimento sull'entrata in vigore.
Esiste un'altra disposizione del decreto collegata all'adempimento collaborativo? Sì: l'art. 17 proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale necessario per l'ammissione al regime.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
- Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430 — commento al contenuto corrispondente all'art. 16 del testo finale (modifiche al D.Lgs. 128/2015, artt. 6 e 7-bis).
- Collegata: art. 17 — Differimento del termine per la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, stesso ambito dell'adempimento collaborativo.
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo) e sulla Relazione illustrativa dell'Atto del Governo n. 430.
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