Art. 37 — Entrata in vigore
L'articolo che chiude il decreto stabilisce quando il D.Lgs. 148/2026 è entrato in vigore: una data distinta dalla decorrenza di ciascuna singola disposizione, che va sempre verificata articolo per articolo.
Una data, due regimi di pubblicazione
L'articolo 37 è l'ultima disposizione del decreto e ne fissa l'entrata in vigore. Il testo normativo prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 (Supplemento Ordinario n. 30): l'entrata in vigore è quindi il 12 agosto 2026.
L'Avvertenza finale del decreto precisa che la pubblicazione è avvenuta, per motivi di massima urgenza, senza note (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092), e che nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2026 si sarebbe proceduto alla ripubblicazione del testo corredato delle note esplicative, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello stesso D.P.R. 1092/1985.
Nessuna disciplina previgente specifica
L'entrata in vigore di un decreto legislativo è disciplinata in via generale dall'art. 73 della Costituzione e dalle norme sulla pubblicazione delle leggi (L. 11 dicembre 1984, n. 839; D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092): salvo diversa previsione, le leggi e i decreti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (vacatio legis ordinaria), termine che il legislatore può abbreviare, come avvenuto in questo caso, quando lo ritiene necessario.
Vacatio legis abbreviata a un giorno
Il decreto riduce la vacatio legis ordinaria di 15 giorni a un solo giorno dopo la pubblicazione, entrando in vigore il 12 agosto 2026. Questo non significa che tutte le disposizioni del decreto producano effetti pratici da quella data: l'entrata in vigore riguarda l'esistenza giuridica della norma, mentre la maggior parte degli articoli contiene proprie regole di decorrenza (es. "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025"), che possono differire — anche di molto — dal 12 agosto 2026.
Entrata in vigore vs. decorrenza: due concetti distinti
Entrata in vigore (art. 37): il momento da cui il decreto esiste come norma vigente e può essere applicato, interpretato, modificato o abrogato. Nel nostro caso: 12 agosto 2026.
Decorrenza (variabile per articolo, spesso al comma finale di ciascuna disposizione): il momento da cui una specifica regola produce i suoi effetti pratici — tipicamente legato al periodo d'imposta, all'annualità di riferimento di un adempimento, o a una data fissa indicata nella norma stessa.
Esempio concreto già verificato in questo dossier: l'art. 5, comma 1, lett. g) (nuovo test reddituale per holding e soggetti assimilati, modifica dell'art. 162-bis TUIR) è entrato in vigore il 12 agosto 2026 insieme a tutto il decreto, ma per espressa previsione dell'art. 5, comma 7, si applica solo "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025" — per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi dal periodo d'imposta 2026. Approfondimento con calcolatore.
Perché questa distinzione conta in pratica
Professionisti e uffici fiscali. Non basta sapere che il decreto "è in vigore" per determinare se una regola si applica a una specifica operazione, dichiarazione o versamento: va sempre controllata la decorrenza specifica indicata nell'articolo pertinente.
Software e procedure. I sistemi gestionali e dichiarativi devono distinguere tra "norma esistente" (dal 12 agosto 2026) e "regola applicabile a questo periodo d'imposta" (variabile articolo per articolo), per evitare di anticipare o posticipare erroneamente l'applicazione di una modifica.
Due casi a confronto
Caso 1 — norma con decorrenza differita. Una società valuta se la propria qualificazione come holding assimilata (art. 162-bis TUIR) sia interessata dalla modifica dell'art. 5, lett. g). Il decreto è in vigore dal 12 agosto 2026, ma la nuova regola si applica dal periodo d'imposta 2026 (per i soggetti solari): il bilancio 2025 approvato nel 2026 resta quindi governato dalla disciplina previgente per le finalità di qualificazione relative al 2025.
Caso 2 — norma procedurale senza decorrenza differita esplicita. Per le disposizioni che non indicano una decorrenza specifica, si applicano, salvo diversa indicazione, dal giorno di entrata in vigore del decreto, cioè dal 12 agosto 2026.
Cosa evitare
- Dare per scontato che tutte le modifiche del decreto si applichino dal 12 agosto 2026, senza controllare la decorrenza specifica di ciascun articolo.
- Confondere la data di pubblicazione (11 agosto 2026) con la data di entrata in vigore (12 agosto 2026).
- Trascurare che la versione senza note pubblicata l'11 agosto 2026 è stata seguita da una ripubblicazione con note il 4 settembre 2026: per la lettura delle note esplicative occorre fare riferimento a quest'ultima.
Prima di applicare una disposizione del decreto
- ☐ Verifica che l'articolo di interesse sia effettivamente in vigore (dal 12 agosto 2026).
- ☐ Individua la decorrenza specifica indicata nell'articolo (spesso nel comma finale).
- ☐ Verifica se esistono regimi transitori per operazioni a cavallo tra vecchia e nuova disciplina.
- ☐ Consulta la versione del testo ripubblicata con note (4 settembre 2026) per il commento ufficiale.
Domande frequenti
Il decreto si applica retroattivamente? No: entra in vigore il 12 agosto 2026. Alcune disposizioni possono avere decorrenza riferita a periodi d'imposta già in corso a quella data (es. dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025), ma questo è un effetto di decorrenza specifica, non di retroattività dell'entrata in vigore.
Perché il decreto è stato pubblicato senza note? Per motivi di urgenza, come previsto dalla normativa sulla pubblicazione degli atti normativi; le note sono state aggiunte nella ripubblicazione del 4 settembre 2026.
Dove trovo la decorrenza di un singolo articolo? Nelle schede dedicate di questo dossier, sezione "Cosa cambia" e "Analisi tecnica" di ciascun articolo, oppure direttamente nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario (senza note)
- Gazzetta Ufficiale — ripubblicazione con note del 4 settembre 2026
Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo). La Relazione illustrativa ufficiale, Atto del Governo n. 430, dedica a questa disposizione una sola riga, limitandosi a richiamarne la natura di norma di chiusura sull'entrata in vigore del provvedimento, accorpata nel medesimo passaggio alla copertura finanziaria del decreto: per il contenuto operativo questa pagina si basa quindi sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Scarico di responsabilità
Questa scheda ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di aggiornamento indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Prima di assumere decisioni con effetti fiscali, verifica sempre il testo vigente e rivolgiti a un professionista abilitato.
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