Titolo VI — Revisione disciplina accertamento

Art. 18 — Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

La competenza a recuperare dall'intermediario il 30% della maggiore imposta, in caso di visto di conformità infedele sul Modello 730, passa dalla Direzione regionale competente per l'intermediario alla Direzione provinciale competente per il contribuente — con effetto retroattivo ai controlli sulle dichiarazioni 2023.

Aggiornato al 6 ottobre 2026. Contenuto informativo, verificato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sulla Relazione illustrativa del Governo (Atto del Governo n. 430). Non costituisce consulenza fiscale: per l'applicazione al caso concreto verifica sempre il testo vigente e la prassi ufficiale sopravvenuta.
1. Introduzione

Chi gestisce la sanzione per il visto di conformità infedele

Quando un CAF o un professionista abilitato appone un visto di conformità su una dichiarazione presentata con le modalità del Modello 730 (art. 13 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164) e quel visto risulta infedele — cioè non corrispondente ai dati reali — è prevista a carico dell'intermediario una sanzione pari al 30% della maggiore imposta che l'Agenzia delle entrate accerta essere dovuta a causa dell'errore. L'articolo 18 del D.Lgs. 148/2026 non cambia l'importo né i presupposti di questa sanzione: sposta la competenza a gestire il relativo procedimento di recupero da una struttura dell'Agenzia a un'altra, con l'obiettivo di razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo in coerenza con l'art. 20 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

2. Disciplina previgente

Competenza legata al domicilio fiscale dell'intermediario

Nel testo previgente dell'art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata era effettuata dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dell'intermediario che aveva rilasciato il visto di conformità infedele — una struttura diversa da quella che aveva già svolto il controllo formale sulla dichiarazione del contribuente (ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973), generando un passaggio di competenza tra due uffici dell'Agenzia per due fasi dello stesso procedimento.

3. Cosa cambia

La competenza passa alla Direzione provinciale del contribuente

Il comma 1 dell'art. 18 interviene sul terzo periodo dell'art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997, aggiungendo le parole "e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto" e introducendo, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, la nuova regola di competenza: l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata è ora effettuata dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente (non più dell'intermediario). Il comma 2 replica la stessa modifica sul testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024, art. 69).

In pratica, la stessa struttura che gestisce il controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter D.P.R. 600/1973) gestisce ora anche la comunicazione degli esiti e l'iscrizione a ruolo della sanzione a carico dell'intermediario, senza dover coinvolgere una Direzione regionale diversa competente sul domicilio fiscale di quest'ultimo.

4. Analisi tecnica

Termine di notifica e decorrenza retroattiva

La Relazione illustrativa (Atto del Governo n. 430) precisa che la norma riconosce la Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente come struttura deputata anche alla lavorazione delle comunicazioni per il recupero della somma, e che alle comunicazioni si applica il termine di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), del D.P.R. 602/1973 — la disciplina sui termini di notifica delle cartelle di pagamento. Questo richiamo esplicito serve a dare certezza sui tempi entro cui l'Agenzia deve notificare la cartella all'intermediario responsabile del visto infedele.

Il comma 3 dell'art. 18 stabilisce una decorrenza retroattiva: le nuove disposizioni si applicano "a partire dalle attività di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023". La Relazione illustrativa motiva questa scelta con l'esigenza di garantire uniformità di trattamento alle dichiarazioni relative allo stesso anno d'imposta, evitando che controlli sullo stesso periodo seguano regole di competenza diverse in base al momento in cui vengono effettuati.

5. Impatti operativi

Chi deve aggiornare le proprie procedure

CAF e professionisti abilitati al visto di conformità. Chi riceve una comunicazione relativa a un visto infedele non si rivolgerà più alla Direzione regionale competente per la propria sede, ma dovrà interfacciarsi con la Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione — un interlocutore potenzialmente diverso per ciascuna pratica, se i clienti sono distribuiti su più province.

Contribuenti che presentano il Modello 730 tramite intermediario. La modifica non incide direttamente sulla posizione del contribuente, ma rende più diretto il collegamento tra l'ufficio che ha svolto il controllo formale sulla sua dichiarazione e l'eventuale recupero della sanzione a carico di chi ha rilasciato il visto.

Uffici legali e compliance delle reti di CAF. Vanno riviste le prassi di gestione del contenzioso relativo a visti infedeli per controlli su dichiarazioni dal periodo d'imposta 2023 in avanti, tenendo conto della nuova competenza e del richiamo al termine di notifica ex art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973.

6. Esempi pratici

Due casi a confronto

Caso 1 — controllo su dichiarazione 2023. Un CAF con sede legale a Milano ha rilasciato un visto di conformità infedele su un Modello 730/2024 (riferito al periodo d'imposta 2023) presentato da un contribuente domiciliato fiscalmente a Bari. Prima della modifica, la competenza sul recupero sarebbe stata della Direzione regionale della Lombardia (sede del CAF); dopo l'art. 18, e in applicazione della decorrenza retroattiva al periodo d'imposta 2023, la competenza è della Direzione provinciale di Bari, competente per il domicilio fiscale del contribuente.

Caso 2 — più contribuenti, più province, stesso intermediario. Un professionista abilitato che presta assistenza fiscale a contribuenti domiciliati in province diverse, in caso di più visti infedeli accertati su dichiarazioni relative a periodi d'imposta dal 2023 in avanti, si troverà a interfacciarsi con altrettante Direzioni provinciali diverse, una per ciascun domicilio fiscale dei contribuenti interessati, anziché con un'unica Direzione regionale della propria sede.

7. Errori frequenti

Cosa evitare

  • Dare per scontato che la competenza resti legata al domicilio fiscale dell'intermediario: dopo l'art. 18 è il domicilio fiscale del contribuente che determina la Direzione provinciale competente.
  • Trascurare la decorrenza retroattiva: la nuova regola si applica già alle attività di controllo sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023, non solo a quelle successive all'entrata in vigore del decreto.
  • Ignorare il richiamo al termine di notifica ex art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973, introdotto espressamente dall'art. 18 per le comunicazioni relative al recupero della sanzione.
  • Confondere questa modifica procedurale con una modifica dell'importo o dei presupposti della sanzione (30% della maggiore imposta): l'art. 18 non tocca né l'uno né gli altri.
8. Checklist

Prima di gestire una comunicazione su visto infedele

  • ☐ Verifica il periodo d'imposta cui si riferisce il controllo: se è il 2023 o successivo, si applica la nuova regola di competenza.
  • ☐ Identifica la Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, non dell'intermediario.
  • ☐ Controlla il rispetto del termine di notifica ex art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973 richiamato dalla norma.
  • ☐ Aggiorna le prassi interne di CAF e studi professionali per instradare correttamente le comunicazioni ricevute.
  • ☐ Verifica se esistono procedimenti già pendenti su periodi d'imposta precedenti al 2023, non coperti dalla nuova decorrenza.
9. FAQ

Domande frequenti

Cosa cambia in concreto per un CAF che riceve una comunicazione di visto infedele? L'interlocutore competente non è più la Direzione regionale della propria sede, ma la Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.

La sanzione del 30% cambia importo? No: l'art. 18 modifica solo la competenza sul procedimento di recupero, non l'importo né i presupposti della sanzione prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997.

Da quando si applica la nuova competenza? A partire dalle attività di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023, con decorrenza quindi retroattiva rispetto all'entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026).

La modifica riguarda anche il testo unico delle sanzioni tributarie? Sì: il comma 2 dell'art. 18 replica la stessa modifica sull'art. 69 del D.Lgs. 173/2024 (testo unico delle sanzioni tributarie).

10. Fonti

Riferimenti consultati

Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo) e sulla Relazione illustrativa dell'Atto del Governo n. 430.

Limitazione di responsabilità

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