Titolo VI — Revisione disciplina accertamento

Art. 19 — Modifiche all'articolo 152 del TUIR

Il rendiconto economico-patrimoniale con cui le società estere determinano il reddito della propria stabile organizzazione in Italia dovrà avere data certa, tramite marcatura temporale, entro la scadenza della dichiarazione, e i suoi dati dovranno risultare da un apposito prospetto dichiarativo: dal periodo d'imposta 2026.

Aggiornato al 6 ottobre 2026. Contenuto informativo, verificato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sulla Relazione illustrativa del Governo (Atto del Governo n. 430). Non costituisce consulenza fiscale: per l'applicazione al caso concreto verifica sempre il testo vigente e la prassi ufficiale sopravvenuta.
1. Introduzione

Il rendiconto della stabile organizzazione diventa un documento certificato nel tempo

Una società estera che opera in Italia tramite una stabile organizzazione determina il reddito imponibile italiano in base a un apposito rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti con le medesime caratteristiche (art. 152 TUIR). Questo rendiconto, a differenza del bilancio di una società residente, non è soggetto a pubblicazione: poteva quindi, in astratto, essere predisposto anche in un momento successivo rispetto a quello dichiarato, con il rischio di dati "aggiustati" in sede di controllo.

L'articolo 19 del D.Lgs. 148/2026 chiude questa lacuna imponendo che il rendiconto abbia data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta, mediante marcatura temporale o altri strumenti idonei, e che i suoi dati risultino da un apposito prospetto della dichiarazione stessa. La novità si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e successivi.

2. Disciplina previgente

Nessun obbligo di data certa né di prospetto dichiarativo

Nel testo previgente dell'art. 152, comma 1, del TUIR, era previsto che il reddito della stabile organizzazione fosse determinato in base al rendiconto economico e patrimoniale relativo alla gestione della stabile organizzazione, redatto secondo i corretti principi contabili, ma senza alcun obbligo di attribuire data certa al documento né di farne risultare i dati in un prospetto specifico della dichiarazione dei redditi. Il rendiconto, non essendo soggetto a pubblicazione come un bilancio ordinario, restava quindi un documento interno, verificabile dall'Amministrazione finanziaria solo in sede di controllo, senza garanzie formali sulla sua genuinità temporale.

3. Cosa cambia

Data certa tramite marcatura temporale e prospetto dedicato

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi, all'art. 152, comma 1, del TUIR viene aggiunto che al rendiconto della stabile organizzazione deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta, mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei, e che i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Il comma 2 replica la stessa modifica sull'art. 150 del nuovo Testo unico (D.Lgs. 117/2026).

4. Analisi tecnica

Perché la data certa e come si collega alla delega fiscale

La Relazione illustrativa (Atto del Governo n. 430) chiarisce che l'intervento nasce dall'esigenza di conferire autenticità e maggiore certezza temporale al rendiconto, nonché di garantire la conoscibilità all'Amministrazione finanziaria dei dati ivi contenuti, proprio perché il documento non è soggetto a pubblicazione come il bilancio di una società residente. La vidimazione con marcatura temporale impedisce che il rendiconto possa essere predisposto o modificato successivamente alla scadenza dichiarativa senza che ciò risulti.

Sul piano sistematico, la Relazione colloca la norma nell'attuazione dell'art. 17 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, in particolare del comma 1, lett. f), n. 4), relativo alla riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale mediante il potenziamento dell'utilizzo di tecnologie digitali e la piena interoperabilità tra le banche dati: l'apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi rende infatti i dati del rendiconto immediatamente disponibili e incrociabili dall'Amministrazione finanziaria, senza attendere un eventuale controllo.

5. Impatti operativi

Chi deve adeguare i propri processi

Società estere con stabile organizzazione in Italia. Dal periodo d'imposta 2026, il rendiconto economico-patrimoniale della stabile organizzazione dovrà essere predisposto in tempo utile per essere vidimato con marcatura temporale (o altro strumento idoneo) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi: non sarà più possibile completarlo o modificarlo successivamente senza che la data certa lo impedisca.

Consulenti fiscali internazionali e revisori. Va introdotto, nel processo di chiusura della dichiarazione, un passaggio dedicato alla marcatura temporale del rendiconto e alla compilazione del nuovo prospetto dichiarativo, coordinando i tempi di redazione del rendiconto con la scadenza dichiarativa complessiva.

Software dichiarativi. I modelli dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2026 dovranno includere l'apposito prospetto richiesto dalla norma per i dati del rendiconto della stabile organizzazione.

6. Esempi pratici

Un caso applicativo

Caso — stabile organizzazione italiana di una società estera, periodo d'imposta 2026. Una società con sede legale all'estero opera in Italia tramite una stabile organizzazione il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Per la dichiarazione dei redditi relativa al 2026, la società dovrà predisporre il rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, farlo vidimare con marcatura temporale entro il termine di presentazione della dichiarazione, e riportare i relativi dati nell'apposito prospetto della dichiarazione stessa: un rendiconto predisposto o modificato dopo tale termine non potrà più essere utilizzato a supporto della dichiarazione già presentata, perché la data certa ne cristallizza il contenuto.

7. Errori frequenti

Cosa evitare

  • Predisporre il rendiconto della stabile organizzazione dopo il termine di presentazione della dichiarazione, confidando sulla prassi previgente che non imponeva alcuna data certa.
  • Omettere la compilazione del nuovo apposito prospetto dichiarativo, ritenendo sufficiente la sola redazione del rendiconto interno.
  • Applicare la nuova regola solo al TUIR e non anche all'art. 150 del nuovo Testo unico (D.Lgs. 117/2026), che replica la medesima disciplina.
  • Ritenere che la norma riguardi anche i periodi d'imposta precedenti al 2026: la regola si applica con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi, non retroattivamente.
  • Confondere la "marcatura temporale" richiesta dalla norma con una semplice data apposta sul documento senza uno strumento di vidimazione idoneo a conferirle data certa opponibile.
8. Checklist

Prima di presentare la dichiarazione di una stabile organizzazione

  • ☐ Verifica se la società estera opera in Italia tramite una stabile organizzazione soggetta all'art. 152 TUIR.
  • ☐ Pianifica la redazione del rendiconto economico-patrimoniale in tempo utile rispetto al termine dichiarativo.
  • ☐ Individua lo strumento idoneo per la vidimazione con marcatura temporale del rendiconto.
  • ☐ Verifica che la marcatura temporale sia completata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • ☐ Compila l'apposito prospetto della dichiarazione con i dati del rendiconto.
  • ☐ Controlla se è applicabile anche la norma speculare dell'art. 150 del nuovo Testo unico (D.Lgs. 117/2026).
9. FAQ

Domande frequenti

Da quando si applica l'obbligo di data certa sul rendiconto? Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai periodi d'imposta successivi.

Cosa si intende per "marcatura temporale"? Uno strumento idoneo a conferire data certa al documento, impedendo che possa essere predisposto o modificato successivamente al termine di presentazione della dichiarazione senza che ciò risulti; il testo normativo indica la marcatura temporale come strumento tipico, ammettendo anche "altri strumenti idonei".

Perché è stato introdotto questo obbligo? Secondo la Relazione illustrativa, per conferire autenticità e certezza temporale a un documento che, diversamente dal bilancio di una società residente, non è soggetto a pubblicazione, e per garantire all'Amministrazione finanziaria la conoscibilità dei dati contenuti nel rendiconto.

La norma si applica solo al TUIR? No: il comma 2 dell'art. 19 replica la stessa modifica sull'art. 150 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), a garanzia di uniformità tra vecchio e nuovo impianto normativo.

10. Fonti

Riferimenti consultati

Testo verificato direttamente sul documento integrale pubblicato da gazzettaufficiale.it (stampa atto completo) e sulla Relazione illustrativa dell'Atto del Governo n. 430.

Limitazione di responsabilità

Scarico di responsabilità

Questa scheda ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di aggiornamento indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Prima di assumere decisioni con effetti fiscali, verifica sempre il testo vigente e rivolgiti a un professionista abilitato.

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