Art. 33 — Sanzioni sui corrispettivi giornalieri: la franchigia del 5%
Se lo scostamento tra le operazioni a pagamento elettronico registrate dal registratore telematico e i pagamenti elettronici effettivamente confermati dal circuito non supera il 5%, la sanzione per omessa, errata o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri non si applica.
Una tolleranza per i piccoli disallineamenti tecnici
I commercianti al dettaglio memorizzano e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite i registratori telematici (D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). L'Agenzia riceve, separatamente, anche i dati sui pagamenti elettronici effettivamente accettati, trasmessi dai gestori dei sistemi di pagamento (circuiti carte, POS). L'articolo 33 interviene quando questi due flussi di dati non coincidono perfettamente: introduce una franchigia del 5% tra il numero delle operazioni registrate come "a pagamento elettronico" nei corrispettivi e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente confermati dal circuito, al di sotto della quale la sanzione per omessa, errata o tardiva trasmissione non si applica.
La modifica incide sull'art. 11, comma 2-quinquies, e sull'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e viene replicata, in parallelo, sulle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 173), artt. 36, comma 6, e 37, comma 3.
Nessuna tolleranza per gli scostamenti tra i due flussi di dati
Nel testo previgente dell'art. 11, comma 2-quinquies, ultimo periodo, del D.Lgs. 471/1997, la sanzione per omessa, errata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (ai sensi del D.Lgs. 127/2015) scattava senza alcuna soglia di tolleranza: qualunque disallineamento tra le operazioni registrate come "a pagamento elettronico" e i pagamenti elettronici effettivamente confermati dal circuito poteva, in astratto, essere trattato come un'anomalia sanzionabile, anche quando derivava da semplici disallineamenti tecnici o temporali tra registratore telematico e sistema di pagamento.
Analogamente, l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 sanzionava la mancata adozione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi previsti dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, senza alcuna eccezione per gli scostamenti minimi tra i due flussi di dati. Le medesime lacune erano presenti, in parallelo, anche nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), artt. 36, comma 6, e 37, comma 3.
La franchigia del 5% inserita in quattro norme
Corrispettivi giornalieri (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997). All'ultimo periodo del comma, dopo il riferimento al D.Lgs. 127/2015, viene aggiunta la clausola: la sanzione non si applica «salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5%».
Mancata adozione degli strumenti di memorizzazione/trasmissione (art. 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997). Viene aggiunto un periodo che introduce la medesima franchigia del 5% anche per le sanzioni relative ai casi di mancata adozione degli strumenti previsti dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015.
Modifiche speculari sul nuovo Testo Unico sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024). Il comma 2 dell'articolo 33 replica le stesse due modifiche sugli artt. 36, comma 6, e 37, comma 3, del nuovo Testo Unico, a garanzia di uniformità quando quest'ultimo diventerà il riferimento vigente.
Come si calcola lo scostamento e cosa resta incerto
Il meccanismo presuppone un confronto fra due basi di dati distinte che confluiscono entrambe presso l'Agenzia delle entrate: da un lato i corrispettivi giornalieri trasmessi dal registratore telematico, che riportano — tra le modalità di incasso — anche le operazioni indicate come regolate con pagamento elettronico; dall'altro i dati sui pagamenti elettronici effettivamente accettati, trasmessi dai gestori dei sistemi di pagamento (acquirer, gestori POS). Quando il numero delle prime supera il numero dei secondi per una quota non superiore al 5%, la sanzione per omessa/errata/tardiva trasmissione (art. 11, comma 2-quinquies) e quella per mancata adozione degli strumenti (art. 12, comma 2) non si applicano con riferimento a questo specifico profilo di scostamento.
La franchigia è una soglia di esclusione totale, non una riduzione proporzionale della sanzione: il testo normativo usa la formula «salvo il caso in cui... vi sia una discrepanza non superiore al 5%», che esonera integralmente dalla sanzione quando lo scostamento resta nella soglia, senza prevedere un'attenuazione quando la soglia è superata.
Il testo normativo non specifica esplicitamente su quale arco temporale (giornata, periodo di liquidazione, anno) debba essere calcolata la discrepanza, né le modalità tecniche di confronto automatizzato tra i due flussi di dati. Non essendo disponibile una relazione illustrativa per questo articolo, questi aspetti applicativi restano da verificare nella prassi degli uffici e in eventuali provvedimenti attuativi o documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate.
Chi è coinvolto
Commercianti al dettaglio con registratori telematici. La franchigia del 5% riduce il rischio di contestazioni automatiche legate a disallineamenti tecnici minimi (es. un pagamento registrato come elettronico a fine giornata ma non ancora confermato dal circuito per ragioni di sincronizzazione), ma non esonera dall'obbligo generale di corretta trasmissione dei corrispettivi: resta essenziale una riconciliazione periodica tra i dati del registratore telematico e gli estratti dei gestori POS, per poter dimostrare, in caso di contestazione, che lo scostamento rientra nella soglia di tolleranza.
Gestori dei sistemi di pagamento (acquirer, fornitori di terminali POS). I dati che questi operatori trasmettono all'Agenzia sono uno dei due termini del confronto su cui si fonda la franchigia: la qualità e la puntualità di tale trasmissione incide direttamente sulla misura dello scostamento rilevato a carico dell'esercente.
Produttori e distributori di registratori telematici. La disposizione può incidere sulle specifiche di riconciliazione e sui controlli incrociati integrati nel software gestionale e nel registratore stesso.
Due casi a confronto
Caso 1 — scostamento entro la franchigia. Un esercizio commerciale registra nel corrispettivo giornaliero 1.000 operazioni indicate come regolate con pagamento elettronico. Il gestore del sistema di pagamento conferma, per lo stesso periodo, 970 pagamenti elettronici effettivamente accettati. La discrepanza è di 30 operazioni su 1.000, pari al 3%: essendo non superiore al 5%, la sanzione per omessa/errata trasmissione dei corrispettivi non si applica con riferimento a questo scostamento.
Caso 2 — scostamento oltre la franchigia. Stesso esercizio, stesse 1.000 operazioni registrate come pagamento elettronico, ma il circuito ne confirma solo 900. La discrepanza è del 10%, superiore alla soglia del 5%: la franchigia non si applica e tornano operative le regole ordinarie in materia di sanzioni per omessa o errata trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
Cosa evitare
- Pensare che la franchigia riduca la sanzione in proporzione allo scostamento: non è così, è una soglia di esclusione totale solo se la discrepanza resta entro il 5%; superata la soglia, si applica la sanzione intera, non la sola eccedenza.
- Credere che la franchigia esima da ogni obbligo di corretta memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi: riguarda specificamente lo scostamento tra operazioni "a pagamento elettronico" registrate e pagamenti elettronici confermati, non le altre ipotesi di omessa o tardiva trasmissione.
- Non conservare la documentazione di riconciliazione tra i dati del registratore telematico e gli estratti del gestore POS: senza questi elementi è difficile dimostrare, in sede di contestazione, che lo scostamento rientra nella soglia del 5%.
- Ignorare che le stesse modifiche sono replicate, in parallelo, sul nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024): la franchigia continuerà a valere anche dopo il passaggio al nuovo impianto normativo.
Per i commercianti con registratore telematico
- ☐ Verifica periodicamente lo scostamento tra operazioni "a pagamento elettronico" registrate dal registratore telematico e pagamenti elettronici confermati dal gestore POS.
- ☐ Se la discrepanza resta entro il 5%, documenta il confronto: è l'elemento che dimostra la non applicabilità della sanzione.
- ☐ Se la discrepanza supera il 5%, indaga la causa (malfunzionamento, errore di configurazione, ritardi di sincronizzazione) prima che diventi un problema sistematico.
- ☐ Verifica anche l'ipotesi di mancata adozione degli strumenti di memorizzazione/trasmissione ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015: la stessa franchigia del 5% si applica anche in questo caso (art. 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997).
Domande frequenti
La franchigia del 5% riduce proporzionalmente l'importo della sanzione? No. Il testo esclude integralmente la sanzione quando lo scostamento resta entro il 5%; se la soglia è superata, si applica la sanzione nella misura ordinaria, non solo sulla parte eccedente.
Su quale periodo si calcola la discrepanza? Il testo normativo non lo precisa e non è disponibile, per questo articolo, una relazione illustrativa che lo chiarisca: è un aspetto applicativo da verificare in eventuali documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate.
La franchigia si applica anche al nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie? Sì: il comma 2 dell'articolo 33 introduce le stesse modifiche speculari sugli artt. 36, comma 6, e 37, comma 3, del D.Lgs. 173/2024.
Questo articolo è collegato ad altre disposizioni in materia di sanzioni nel decreto? Sì, si affianca all'articolo 34, che introduce la sanzione per il mancato pagamento delle rate nell'adempimento collaborativo: entrambi appartengono al Titolo XI del decreto, dedicato alle sanzioni tributarie.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
Nessuna relazione illustrativa disponibile per questo articolo: l'art. 33 è stato introdotto durante l'esame parlamentare, dopo la bozza AG430 (Atto del Governo n. 430) a cui si riferisce la relazione illustrativa ufficiale del decreto. L'analisi di questa pagina è quindi basata esclusivamente sul testo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza il supporto di un commento ufficiale del legislatore.
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