Art. 35 — Norme ponte verso i nuovi Testi Unici
Le modifiche introdotte dagli artt. 7, 23, 24 e 29 di questo decreto restano efficaci solo fino al momento in cui entrano in vigore le corrispondenti disposizioni dei nuovi Testi Unici delle imposte sui redditi e degli adempimenti e dell'accertamento: da quel momento, il nuovo Testo Unico prende il sopravvento.
La chiave di lettura dell'intera architettura del decreto
Il D.Lgs. 148/2026 interviene su due piani normativi in parallelo: da un lato modifica la normativa attualmente vigente (TUIR, D.P.R. 600/1973 e altre leggi tributarie); dall'altro introduce, per le medesime materie, modifiche speculari sui nuovi Testi Unici già approvati ma non ancora, o solo in parte, entrati in vigore — il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117) e il nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell'accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141). È per questo che quasi ogni articolo di questo dossier presenta, oltre alla modifica "principale", anche una "modifica speculare sul nuovo Testo Unico".
L'articolo 35 chiarisce per quanto tempo restano efficaci alcune di queste modifiche al testo vigente: quelle disposte dagli artt. 7, comma 1 (interpretazione autentica sul riporto delle perdite), 23, commi 1 e 2 (società a ristretta base partecipativa), 24, comma 1 (accertamento per antieconomicità), e 29, commi 1-17 (ravvedimento del concordato preventivo 2020-2023) sono norme ponte: restano in vigore solo fino alla decorrenza delle corrispondenti disposizioni dei nuovi Testi Unici. Anche per questo articolo non è disponibile una relazione illustrativa ufficiale: l'analisi che segue si basa esclusivamente sul testo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nessun termine di efficacia esplicito per queste modifiche
Gli artt. 7, 23, 24 e 29 di questo decreto, nel testo con cui sono stati introdotti, non recavano al loro interno un'indicazione esplicita circa il momento in cui le rispettive modifiche al testo vigente avrebbero cessato di produrre effetti autonomi in vista del passaggio ai nuovi Testi Unici. L'articolo 35 colma questa lacuna, fissando per ciascun gruppo di disposizioni il termine di riferimento legato all'entrata in vigore del Testo Unico corrispondente.
Due termini di efficacia, due Testi Unici di riferimento
Comma 1 — art. 7, comma 1 (riporto delle perdite). La disposizione di cui all'art. 7, comma 1, di questo decreto — la norma di interpretazione autentica sul trasferimento indiretto di partecipazioni nel riporto delle perdite — è efficace fino al termine di decorrenza di cui all'art. 377 del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).
Comma 2 — artt. 23, commi 1-2, 24, comma 1, e 29, commi 1-17 (disciplina dell'accertamento). Le disposizioni in materia di società a ristretta base partecipativa, accertamento per antieconomicità e ravvedimento del concordato preventivo 2020-2023 sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'art. 368 del nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell'accertamento (D.Lgs. 141/2026).
Norme ponte: coordinamento temporale, non sostituzione di disciplina
L'articolo 35 non introduce una regola sostanziale nuova: è una norma di puro coordinamento temporale tra due impianti normativi in fase di avvicendamento. Il meccanismo funziona così: fino a quando l'articolo corrispondente del nuovo Testo Unico non diventa efficace, la regola introdotta da questo decreto sul testo vigente (TUIR, D.P.R. 600/1973) continua ad applicarsi normalmente. Dal momento in cui l'articolo del nuovo Testo Unico diventa efficace, è quest'ultimo a governare la materia: la norma transitoria del D.Lgs. 148/2026 cessa di produrre un effetto autonomo, ma la regola continua sostanzialmente a valere — "nella veste" del nuovo Testo Unico, che ne contiene la versione definitiva.
Esempio concreto. L'art. 7, comma 1, di questo decreto vale, secondo l'attuale art. 84, comma 3, del TUIR, fino a quando l'art. 377 del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi non diventa efficace; da quel momento, si applica l'articolo corrispondente del nuovo Testo Unico, che assorbe e sostituisce la regola transitoria.
Questa architettura spiega perché, in questo dossier, quasi ogni articolo del D.Lgs. 148/2026 sia accompagnato da una "modifica speculare sul nuovo Testo Unico": il legislatore ha dovuto intervenire due volte sulla stessa materia, una volta sul testo oggi vigente e una volta sul testo che lo sostituirà. L'art. 35 chiarisce, per gli artt. 7, 23, 24 e 29, come si incastrano questi due interventi nel tempo.
Chi deve monitorare il passaggio normativo
Consulenti fiscali e uffici tributari delle imprese. Per le materie toccate dagli artt. 7, 23, 24 e 29, non basta conoscere la regola oggi in vigore: occorre monitorare anche la data di entrata in vigore dell'articolo corrispondente nel nuovo Testo Unico pertinente (art. 377 del nuovo TU imposte sui redditi, o art. 368 del nuovo TU adempimenti e accertamento), per sapere quando la norma transitoria del D.Lgs. 148/2026 smette di essere il riferimento autonomo e la disciplina "passa di mano" al nuovo Testo Unico.
Software fiscali e gestionali. Le procedure automatizzate che applicano queste regole devono prevedere un meccanismo di aggiornamento legato alle date di decorrenza dei nuovi Testi Unici, non solo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026 (12 agosto 2026).
Due casi di passaggio normativo
Caso 1 — art. 7 e il nuovo TU imposte sui redditi. Un consulente deve valutare se una fusione con trasferimento indiretto di partecipazioni rientri nella norma di interpretazione autentica sul riporto delle perdite. Fino a quando l'art. 377 del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi non diventa efficace, il riferimento resta l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 148/2026, che interviene sull'art. 84, comma 3, TUIR. Da quel momento, il riferimento diventa l'art. 377 del nuovo TU, che assorbe la medesima regola.
Caso 2 — artt. 23, 24 e 29 e il nuovo TU adempimenti e accertamento. Un ufficio che gestisce un accertamento su una società a ristretta base partecipativa, o valuta l'applicazione del ravvedimento del concordato preventivo 2020-2023, deve verificare se l'art. 368 del nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell'accertamento sia già efficace: se non lo è ancora, restano applicabili gli artt. 23, 24 e 29 di questo decreto; se lo è, si applica la disciplina del nuovo TU.
Cosa evitare
- Credere che le norme transitorie degli artt. 7, 23, 24 e 29 siano permanenti: restano efficaci solo fino alla decorrenza dell'articolo corrispondente nel nuovo Testo Unico pertinente.
- Non monitorare le date di entrata in vigore dei nuovi Testi Unici (D.Lgs. 117/2026 per le imposte sui redditi, D.Lgs. 141/2026 per gli adempimenti e l'accertamento): sono questi i veri "trigger" del passaggio di disciplina, non la data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026.
- Pensare che il passaggio al nuovo Testo Unico comporti un vuoto normativo o un cambiamento sostanziale della regola: il contenuto sostanziale resta, in linea di principio, lo stesso — cambia solo la norma che lo ospita.
- Confondere l'efficacia a termine (norma ponte) con un'abrogazione immediata o con una norma a termine fisso su calendario: il termine è agganciato alla decorrenza di una specifica disposizione di un altro Testo Unico, non a una data predeterminata nel testo dell'art. 35.
Per i professionisti che seguono le materie toccate dagli artt. 7, 23, 24 e 29
- ☐ Individua se la materia che stai trattando rientra tra le norme ponte (art. 7 su riporto perdite; artt. 23, 24, 29 su disciplina dell'accertamento).
- ☐ Verifica la data di entrata in vigore/decorrenza dell'articolo corrispondente nel nuovo Testo Unico pertinente: art. 377 del nuovo TU imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) o art. 368 del nuovo TU adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026).
- ☐ Non assumere automaticamente che la disciplina "vecchia" resti definitiva: pianifica il monitoraggio del passaggio.
- ☐ Tieni traccia separata dei due impianti normativi (vigente e nuovi Testi Unici) per le materie seguite, soprattutto per operazioni che si protraggono nel tempo (es. riporto perdite pluriennale).
Domande frequenti
Cosa succede quando entra in vigore l'articolo corrispondente del nuovo Testo Unico? La norma transitoria del D.Lgs. 148/2026 cessa di produrre un effetto autonomo; la materia continua a essere disciplinata, nella sostanza, dalla stessa regola, ma "nella veste" del nuovo Testo Unico.
Perché il decreto interviene sia sul testo vigente che sui nuovi Testi Unici? Perché i nuovi Testi Unici (D.Lgs. 117/2026 e D.Lgs. 141/2026) sono già stati approvati ma non sono ancora, o sono solo in parte, entrati in vigore: il legislatore ha dovuto aggiornare entrambi gli impianti normativi per garantire continuità.
Questo articolo riguarda tutte le disposizioni del decreto? No, solo quelle espressamente richiamate: art. 7, comma 1; art. 23, commi 1-2; art. 24, comma 1; art. 29, commi 1-17.
Fenice 53 tratterà i nuovi Testi Unici in un dossier dedicato? È previsto un futuro dossier Fenice 53 interamente dedicato ai nuovi Testi Unici delle imposte sui redditi e degli adempimenti e dell'accertamento, proprio per seguire in modo organico il passaggio normativo descritto in questa pagina.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
Nessuna relazione illustrativa disponibile per questo articolo: l'art. 35 è stato introdotto durante l'esame parlamentare, dopo la bozza AG430 (Atto del Governo n. 430) a cui si riferisce la relazione illustrativa ufficiale del decreto. L'analisi di questa pagina è quindi basata esclusivamente sul testo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza il supporto di un commento ufficiale del legislatore.
Scarico di responsabilità
Questa scheda ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di aggiornamento indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Prima di assumere decisioni con effetti fiscali, verifica sempre il testo vigente e rivolgiti a un professionista abilitato.
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