Art. 36 — Disposizioni finanziarie
La norma di copertura finanziaria del decreto: bilancia il costo delle disposizioni di favore per il contribuente con le maggiori entrate generate da altri articoli, usando un fondo di riserva come cuscinetto residuale. Nessun impatto operativo diretto per il singolo contribuente.
La copertura finanziaria richiesta dall'art. 81 della Costituzione
Ogni provvedimento legislativo con effetti sui conti pubblici deve indicare, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte. L'articolo 36 è la norma di copertura finanziaria del D.Lgs. 148/2026: alcune disposizioni del decreto comportano un costo per l'Erario — ad esempio le norme di favore in materia di concordato preventivo biennale e di ravvedimento del concordato 2020-2023 (artt. 28 e 29) — mentre altre generano maggiori entrate, come l'aumento della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei (art. 26) o l'aumento dell'aliquota di affrancamento delle partecipazioni detenute in paesi black list (art. 27). L'art. 36 realizza il bilanciamento complessivo tra questi due flussi, nel tempo.
Un fondo di riserva già esistente, ora incrementato
Il fondo richiamato dall'articolo 36, istituito dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, esisteva già come fondo di riserva per la coperture di oneri derivanti da provvedimenti fiscali. L'art. 36 non lo crea, ma lo incrementa con importi specifici su più annualità, e lo utilizza — in misura minore rispetto alle maggiori entrate generate da altri articoli del decreto — come fonte di copertura residuale per alcuni oneri di importo più contenuto.
Incremento del fondo e doppio canale di copertura
Comma 1 — incremento del fondo. Il fondo di cui all'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 209/2023 viene incrementato con importi differenziati per annualità, dal 2027 fino al 2042 e anni successivi (tra cui, a titolo indicativo, circa 46,3 milioni di euro nel 2027 e importi più contenuti, tra 3 e 9 milioni di euro, nelle annualità successive).
Comma 2 — copertura degli oneri. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 10, 11, 22, 28 e 29 del decreto, e dall'incremento del fondo di cui al comma 1, si provvede attraverso due canali: (a) in misura prevalente, mediante le maggiori entrate e le minori spese generate dagli articoli 6, 26, 27 e 29 — cioè le norme che "fanno cassa" (riallineamento straordinario dei valori contabili, aumento della ritenuta sui dividendi a fondi pensione europei, aumento dell'affrancamento delle partecipazioni black list, ravvedimento del concordato); (b) per gli importi residui, in misura minore, mediante riduzione del medesimo fondo di cui all'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 209/2023.
La logica di bilanciamento tra oneri ed entrate
L'architettura dell'art. 36 riflette una logica ricorrente nella tecnica di redazione delle leggi fiscali: le disposizioni che comportano un vantaggio per il contribuente (riduzione di imposta, rateazioni, regimi di favore) devono essere compensate, nel medesimo provvedimento, da disposizioni che generano un corrispondente flusso di maggiori entrate o minori spese, in modo che il decreto risulti nel complesso "a saldo zero" o comunque coerente con gli equilibri di finanza pubblica programmati. Il fondo ex art. 62 del D.Lgs. 209/2023 funge da cuscinetto residuale, utilizzato solo per la parte di oneri che le maggiori entrate degli articoli dedicati non riescono interamente a coprire in una determinata annualità.
La relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) riporta, per questo articolo, soltanto il titolo «Disposizioni finanziarie», senza un commento sostanziale: è la prassi consueta per le norme di copertura, il cui dettaglio tecnico-contabile (importi anno per anno, metodologia di stima degli oneri e delle maggiori entrate) è normalmente affidato a un documento separato, la Relazione Tecnica, che non è stata consultata per la redazione di questa pagina. L'analisi qui proposta si basa quindi sul solo testo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nessun impatto operativo diretto per il contribuente
A differenza della quasi totalità degli altri articoli di questo dossier, l'articolo 36 non genera alcun obbligo, facoltà o adempimento in capo al contribuente o al professionista che lo assiste. È una norma di finanza pubblica, rivolta al bilancio dello Stato: stabilisce come il decreto nel suo complesso si autofinanzia, non come si applica una singola imposta o un singolo adempimento. Non richiede quindi alcuna azione da parte di imprese, contribuenti persone fisiche o intermediari fiscali.
Il suo interesse è di natura istituzionale e di contesto: aiuta a comprendere perché alcune disposizioni di favore del decreto (come il concordato preventivo biennale, artt. 28-29) coesistano con misure che inaspriscono il prelievo in altri ambiti (come la ritenuta sui dividendi a fondi pensione europei, art. 26, o l'affrancamento delle partecipazioni black list, art. 27): sono le due facce dello stesso equilibrio di bilancio imposto dall'art. 81 della Costituzione.
Come si legge, in pratica, la copertura di un'annualità
Per il 2027, il decreto stima oneri complessivi (dagli articoli 6, 10, 11, 22, 28, 29 e dall'incremento del fondo) e li copre per circa 119,5 milioni di euro mediante le maggiori entrate e le minori spese prodotte dagli articoli 6, 26, 27 e 29 — in sostanza, il risparmio e il maggior incasso generati dalle norme "che fanno cassa" finanziano, in quell'anno, il costo delle norme di favore. Negli anni in cui le maggiori entrate non coprono interamente l'onere residuo (ad esempio alcune annualità comprese tra il 2028 e il 2040, con importi più contenuti), la differenza viene attinta dal fondo di cui all'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 209/2023, utilizzato quindi come riserva integrativa e non come fonte di copertura principale.
Cosa evitare
- Cercare in questo articolo un beneficio, un obbligo o una decorrenza applicabile al proprio caso: l'art. 36 non disciplina alcun rapporto tributario tra Erario e contribuente, ma solo l'equilibrio di bilancio del decreto nel suo complesso.
- Confondere la relazione illustrativa (che per questo articolo riporta solo il titolo) con l'assenza di un commento tecnico in assoluto: il dettaglio esiste, ma si trova nella Relazione Tecnica, documento separato non consultato per questa pagina.
- Ritenere che gli importi indicati nell'articolo rappresentino un'imposta o un onere diretto a carico di una singola categoria di contribuenti: sono stime aggregate di finanza pubblica, riferite al bilancio dello Stato nel suo complesso.
- Pensare che il fondo ex art. 62 del D.Lgs. 209/2023 sia la fonte di copertura principale del decreto: il testo indica che la parte preponderante della copertura proviene dalle maggiori entrate degli articoli 6, 26, 27 e 29, con il fondo utilizzato solo in misura residuale.
Per chi ha bisogno di un quadro d'insieme sul decreto
- ☐ Se stai cercando un adempimento o un beneficio applicabile alla tua attività, consulta le schede dedicate agli articoli di merito (es. artt. 26, 27, 28, 29), non questa pagina.
- ☐ Se ti occupi di finanza pubblica o analisi di bilancio, verifica che gli importi di interesse siano riportati correttamente nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e considera che il commento tecnico di dettaglio si trova nella Relazione Tecnica, non nella relazione illustrativa.
- ☐ Usa questa pagina per comprendere il contesto istituzionale: perché il decreto contiene sia misure di favore che misure di inasprimento del prelievo.
Domande frequenti
Devo preoccuparmi di questo articolo come contribuente o professionista? No. L'art. 36 non genera alcun obbligo o beneficio diretto: disciplina solo come il decreto si autofinanzia nel suo complesso.
Cos'è il fondo richiamato dall'articolo (art. 62, comma 1, D.Lgs. 209/2023)? È un fondo di riserva già esistente, utilizzato per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti fiscali: l'art. 36 lo incrementa e lo utilizza, in misura residuale, per coprire la parte di oneri del decreto non finanziata dalle maggiori entrate di altri articoli.
Perché alcuni articoli del decreto "fanno cassa" e altri "costano"? Perché l'art. 81 della Costituzione richiede che ogni provvedimento con effetti sui conti pubblici indichi la relativa copertura: le norme di favore per il contribuente (es. artt. 28-29) devono quindi essere bilanciate, nello stesso decreto, da norme che generano maggiori entrate o minori spese (es. artt. 6, 26, 27, 29).
Dove trovo il commento tecnico di dettaglio su questo articolo? La relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) riporta solo il titolo «Disposizioni finanziarie»: il commento sostanziale e la metodologia di stima si trovano normalmente nella Relazione Tecnica, documento separato non consultato per la redazione di questa pagina.
Riferimenti consultati
- Normattiva — D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — testo originario
La relazione illustrativa ufficiale (Atto del Governo n. 430) è stata consultata anche per questo articolo, ma per l'art. 36 riporta esclusivamente il titolo «Disposizioni finanziarie», senza un commento sostanziale: il dettaglio tecnico-contabile delle stime di onere e di copertura è tipicamente affidato alla Relazione Tecnica, documento separato che non è stato consultato per la redazione di questa pagina. L'analisi qui proposta si basa pertanto sul testo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Scarico di responsabilità
Questa scheda ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Fenice 53 S.r.l. non garantisce la correttezza, la completezza o l'aggiornamento del contenuto rispetto a modifiche normative, interpretative o di prassi successive alla data di aggiornamento indicata in pagina, e non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni. Prima di assumere decisioni con effetti fiscali, verifica sempre il testo vigente e rivolgiti a un professionista abilitato.
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